TAR Firenze, Sez. III, 04/11/2021 n. 1436
Modifica dell’offerta in fase di verifica di anomalia – non consentita - esclusione
Con la sentenza in commento, il TAR toscano ha ribadito il principio della immodificabilità dei costi della manodopera successivamente alla presentazione dell’offerta, in fase di verifica della congruità di quest’ultima.
Nel caso di specie, nel subprocedimento di verifica di anomalia, l’aggiudicataria aveva modificato (in riduzione) il numero di dipendenti rispetto a quello indicato nell’offerta economica originaria, “riallocando” la spesa per le unità di personale “sottratte” nella diversa voce delle spese generali, modificando così la voce originariamente prevista per la retribuzione della manodopera da utilizzare nell’appalto.
Il Tar si è dunque allineato al consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la modifica, contenuta nelle giustificazioni, dei costi della manodopera comporta un’inammissibile rettifica, effettuata in corso di gara, di un elemento costitutivo essenziale dell’offerta economica, che non è suscettibile di essere modificato nell’importo al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l’incisione degli interessi pubblici, posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, sottesi alla specifica individuazione di entrambe tali voci di costo, come imposta dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 (v. tra le tante: Cons. Stato, V, 11.12.2020, n. 7943)