Consiglio di Stato, Sez. III, 08 ottobre 2021 n. 6735
Con riferimento all’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggioso, vi è piena legittimità della scelta effettuata dalla pubblica amministrazione - nel caso di specie, per affidare un servizio essenziale alla cura della persona, nella sua integralità, e dei suoi diritti fondamentali e, cioè, la gestione di una residenza psichiatrica a supporto di anziani, adulti e minori non autosufficienti -ove il rilievo della qualità dell’offerta, valorizzato dall’amministrazione stessa, è più che giustificato rispetto alla base d’asta, senza che possano rilevare astratte e aprioristiche considerazioni – né generiche simulazioni come quelle disposte sul piano istruttorio in primo grado – circa un eccessivo appiattimento dei punteggi assegnati per l’offerta economica, basate su calcoli matematici che, per quanto corretti in sé, sono sganciati dalla considerazione concreta della singola vicenda di gara, delle sue finalità e delle offerte presentate ed effettivamente valutate.