Cons. Stato, sez. V, 29 settembre 2021, n. 6542

A fronte del principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare, l'oggetto degli obblighi dichiarativi deve rinvenire il proprio fondamento nella legge: l'art. 80 d.lgs. n. 50/ 2016 omette di annoverare esplicitamente gli amministratori del ramo di azienda ceduto, con la conseguenza che la posizione di questi ultimi potrà rilevare nelle sole ipotesi in cui, nonostante l'intervenuta cessione, non vi sia soluzione di continuità organizzativa tra la parte cedente e quella cessionaria, nel senso che è la prima, con la sua propria organizzazione originaria, che non cessa di rendere il servizio posto a gara, benché lo stesso sia giuridicamente imputabile alla seconda.

 

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