TAR Lazio, sentenza n. 4094/2021
1. La natura meramente collettiva e cumulativa delle domande di condanna azionate da due soggetti distinti (che prendevano parte alla gara separatamente) in un unico ricorso introduttivo (posto che non sussistono ragioni di connessione tra le posizioni di ciascun ricorrente-essendo titolare ciascuno di un pretesa autonoma, soggetta a variabili presupposti in fatto - e dunque prive tra loro di legami procedimentali o teleologici; sul punto, cfr. T.A.R., Firenze, sez. II, 10/11/2020, n. 1390, T.A.R. Napoli, sez. II, 09/11/2020, n. 5088 ed altre).”
2. Lo scrutinio di legittimità della procedura di gara, assente una domanda di annullamento della graduatoria ai fini dell’aggiudicazione, è dipendente dalla domanda di risarcimento.