Cons. Stato, sez. IV, 20 ottobre 2020, 6354
La c.d. proroga tecnica, rappresentando un affidamento diretto che deve essere motivato e che può avvenire a determinate condizioni, afferisce l’esercizio del potere autoritativo.
Pertanto, ogni contestazione sulla sua legittimità appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a.