Cons. Stato, sez. V, 02 ottobre 2020, n. 5777.
1. Il venir meno dei requisiti generali in capo al subappaltatore, all’esito delle verifiche effettuate dalla Stazione appaltante, non determina l’automatica esclusione del concorrente, il quale è solo tenuto a procedere alla sostituzione del subappaltatore o, nel caso, a rinunciare al subappalto. La previsione di cui all’art. 80, comma 14, del d.lgs. n. 50 del 2016 va interpretata nel senso che al venir meno dei requisiti generali in capo al subappaltatore consegue unicamente l’impossibilità per quest’ultimo di eseguire l’appalto.