Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 26 ottobre 2020, n. 23

Si applica solo con riferimento ai contratti di appalto di lavori, di servizi e di forniture la clausola di salvaguardia la quale, a fronte di informazione interdittiva comportante la revoca di autorizzazioni, concessioni o il recesso dai contratti, fa salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite (articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159).

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