Consiglio di Stato sez. III 14 maggio 2020 n. 3084
1. L’assenza di tipizzazione e di specificità dei parametri descrittivi collide con la loro interpretazione come requisiti essenziali a pena di esclusione. È certamente vero, infatti, che la difformità dell’offerta rispetto alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato di gara per i beni da fornire può risolversi in un “aliud pro alio” idoneo a giustificare, di per sé, l’esclusione dalla selezione. Tuttavia, questo rigido automatismo, valido anche in assenza di una espressa comminatoria escludente, opera nel solo caso in cui le specifiche tecniche previste nella legge di gara consentano di ricostruire con esattezza il prodotto richiesto dall’Amministrazione e di fissare in maniera analitica ed inequivoca determinate caratteristiche tecniche come obbligatorie. Dunque, il principio della esclusione dell’offerta per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di espressa comminatoria di esclusione, non può che valere nei casi in cui la disciplina di gara prevede qualità del prodotto che con assoluta certezza si qualifichino come caratteristiche minime (vuoi perché espressamente definite come tali nella disciplina stessa, vuoi perché la descrizione che se ne fa nella disciplina di gara è tale da farle emergere come qualità essenziali della prestazione richiesta).Ma ove questa certezza non vi sia, come nel caso di specie, e sussista al contrario un margine di ambiguità circa l’effettiva portata delle clausole del bando, riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l’interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell’interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività – intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità – delle cause di esclusione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9117 del 2019, proposto da
Terumo Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Uliana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della terza sezione del Consiglio di Stato in Roma, p.zza Capo di Ferro n. 13;
contro
Intercent – Er, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Lolli, Aristide Police, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti n. 11;
Regione Emilia Romagna - non costituita in giudizio;
nei confronti
Abbott Medical Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Scanzano, Elio Leonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Scanzano in Roma, via Xxiv Maggio n. 43;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 00814/2019, resa tra le parti, concernente il lotto 12 della procedura aperta indetta da Intercent per la fornitura di dispositivi medici per emodinamica;
FATTO
1. È controverso l’esito della procedura aperta indetta da Intercent-ER per l’affidamento di “DM per emodinamica”, con particolare con riguardo al lotto 12, avente ad oggetto la fornitura di “filo guida angiografico idrofilico”.
Questa la specifica tecnica del dispositivo contenuta nel capitolato di gara: “Filo guida angiografico con rivestimento polimerico idrofilico, adeguato a superare tortuosità, diversi diametri e diverse tipologie della punta. Tipologia: standard e stiff, atraumatica, antikinking a) lunghezza 150 cm circa b) lunghezza 240 cm circa Devono essere offerte a pena di esclusione tutte le voci: a), b)”
2. La ricorrente - seconda classificata - ha contestato l’aggiudicazione in favore di Abbott, lamentando la difformità dell’offerta premiata rispetto alla necessità che i dispositivi medici fossero muniti di: i) fili con più “diametri” e con più “tipologie di punta”; ii) fili guida angiografici di tipologia sia “standard”, sia “stiff” (rigido).
Abbott ha, di contro, proposto: a) fili con diverse lunghezze ma un unico diametro (“0.035”) ed una sola tipologia di punta (“standard angolata a 45°”); b) fili guida con configurazione esclusivamente “standard” e non anche “stiff”.
3. E’ pacifico che, poiché nel corso di una procedura endovascolare i dispositivi medici vengono introdotti nell’arteria femorale e da lì sospinti sino all’area da trattare, la varietà di diametri, gradi di supporto e tipologie di punta consente di volta in volta di utilizzare il filo guida angiografico più adatto alle caratteristiche morfologiche del vaso interessato.
Quanto alle guide, esse si differenziano in “standard” o “stiff” in quanto le prime sono caratterizzate da una minor rigidità e, grazie alla loro maggior “navigabilità”, consentono di raggiungere vasi molto distali in maniera atraumatica; di contro, le guide di tipo “stiff” o “halfstiff”, più rigide rispetto alle “standard”, vengono di norma utilizzate per attraversare vasi con diametri maggiori e/o prossimali e, grazie alla loro maggior capacità di “supporto”, per “spingere” i devices interventistici sino alla “zona target”, ovvero sino alla lesione sulla quale è necessario intervenire.
4. Il giudice di primo grado ha respinto entrambe le censure articolate nel ricorso della Terumo, ritenendo: a) quanto alla prima, di non poter rinvenire indicazioni univoche, nel testo della legge di gara, circa il carattere essenziale a pena di esclusione delle caratteristiche tecniche in questione e ciò in quanto: a1) le uniche espresse cause di esclusione sono quelle riferite ai requisiti oggetto di elencazione con le lettere dell’alfabeto (mentre nessuna sanzione espulsiva è prevista anche per i diametri e/o per le diverse tipologie di punta); a2) la formula contenuta nel disciplinare di gara si limita a premiare con un maggior punteggio la varietà dei dispositivi offerti; b) quanto alla seconda censura, il Tar ha ritenuto che la presenza della congiunzione “e” non introduce il vincolo della necessaria compresenza delle caratteristiche elencate, potendosi essa intendere come una forma descrittiva di tutti i possibili oggetti dell’offerta.
5. Nel presente grado di giudizio, invertendo l’ordine di enunciazione dei motivi del primo grado, la ricorrente torna a sostenere che, essendo le guide “standard” diverse da quelle “stiff”, la locuzione del capitolato tecnico “Tipologia: standard e stiff” non possa che intendersi, sul piano grammaticale e logico-funzionale, come prescrittiva dell’offerta di entrambe le tipologie di guida.
D’altra parte, la specifica del capitolato tecnico di cui qui si controverte risulta perfettamente conforme anche alle previsioni di cui agli artt. 68 e 83 del d. lgs. n. 50 del 2016, oltre che attinente e proporzionata all’oggetto dell’appalto, facilmente reperibile sul mercato e non restrittiva della concorrenza.
Con riguardo al primo motivo del ricorso innanzi al Tar, l’appellante richiama diverse disposizioni del disciplinare (pag. 24) e del capitolato (art. 2) a suo dire comprovanti l’obbligo per i concorrenti di offrire fili guida angiografici con più “diametri” e con più “tipologie di punta”.
6. Intercent e Abbott si sono entrambe costituite in giudizio, controdeducendo alle allegazioni avversarie e chiedendone la reiezione.
7. A seguito del rinvio al merito dell’istanza cautelare, espletato lo scambio di memorie ex art. 73 c.p.a. e di note ex art. 84 comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, la causa è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 7 maggio 2020.
DIRITTO
1. E’ controversa l’interpretazione della legge di gara nelle diverse sue disposizioni che specificano i necessari requisiti dei dispositivi medici oggetto della fornitura.
Con argomenti comuni ad entrambe le censure, la parte appellante richiama la necessità di una interpretazione letterale della lex specialis e segnala che, pur in difetto di espressa comminatoria, l’esclusione può sortire dalla riscontrata assenza delle caratteristiche tecniche essenziali, come tali desumibili vuoi dal tenore testuale delle prescrizioni del capitolato, vuoi dalle stesse esigenze della pratica operativa alla quale esse fanno riferimento.
2. Il Collegio è dell’avviso che il complesso delle previsioni della legge di gara - non attinte dalla impugnazione di primo grado - legittimamente induca ad intendere le caratteristiche tecniche qui controverse come prive di portata escludente, ovvero, in ultima analisi, come affette da un limite di assenza di univocità che ne suggerisce una interpretazione improntata al favor partecipationis.
2.1. Questi i dati testuali della lex specialis.
2.2. Il capitolato speciale all’art. 2 (“caratteristiche generali dei prodotti”) prevede che “… i DM dovranno … essere conformi alle caratteristiche tecniche richieste, per ogni Lotto, dal presente Capitolato Tecnico” (pag. 3).
Per il lotto 12, il capitolato specificamente richiede “Filo guida angiografico con rivestimento polimerico idrofilico, adeguato a superare tortuosità, diversi diametri e diverse tipologie della punta. Tipologia: standard e stiff, atraumatica, antikinking a) lunghezza 150 cm circa b) lunghezza 240 cm circa Devono essere offerte a pena di esclusione tutte le voci: a), b)” (pag. 6).
2.3. A sua volta, il disciplinare: i) contiene una tabella con la descrizione dei singoli lotti, la quale, con riferimento al Lotto 12, riporta l’indicazione generica dell’oggetto della fornitura (“Filo guida angiografico idrofilico) e, quali specifiche, le due lunghezze “150” e “240”; ii) dispone che “Le prove verranno effettuate esclusivamente sui dispositivi che la Commissione avrà giudicato conformi alle caratteristiche previste nel Capitolato Tecnico” (pag. 24); iii) nel definire i criteri di attribuzione del punteggio (pag. 40), fa riferimento alla “gamma diametri” e alla “gamma tipologie della punta”.
2.4. Esaminando il tenore testuale delle richiamate disposizioni, occorre considerare che:
-- la previsione espressa di esclusione contenuta nel Capitolato è riferita alle sole offerte mancanti delle caratteristiche elencate alle lettere a) e b);
-- la parte appellante non si fa carico di enucleare una plausibile interpretazione di tale comminatoria di esclusione che - facendone salvo l’effetto precettivo (ex art. 1367 c.c.) - risulti compatibile con la sua estensione anche a caratteristiche ulteriori e non esplicitamente connotate da essenzialità “a pena di esclusione”;
-- si potrebbe ipotizzare che il capitolato abbia voluto diradare eventuali dubbi sulla necessità di fornire dispositivi di entrambe le lunghezze elencate. Se così fosse, tuttavia, non si spiega perché analoga accortezza chiarificatrice non sia stata usata con riguardo alla elencazione delle due tipologie di guida (“standard” e “stiff”);
-- nel medesimo senso è di rilievo considerare che il capitolato - nel definire le caratteristiche dei prodotti dei diversi lotti oggetto di gara - solo in taluni casi ha specificato la necessità di alcune varianti a pena di esclusione; mentre altre volte si è limitato ad esprimere una preferenza, lasciando al concorrente la facoltà di scegliere la tipologia di prodotto da offrire (si vedano i lotti 1, 2, 4, 5, 14); ed in altri casi ancora ha esplicitato il carattere escludente solo di alcune delle caratteristiche elencate (come nel caso dei lotti 7, 9, 12, 13). Una sistematica visione del capitolato conferma dunque che i parametri tecnici della fornitura sono stati dettagliati con un variegato livello di puntualità e di rigore e con una diversa modulazione del connotato di essenzialità, di volta in volta associato a taluni, ma non costantemente a tutti i requisiti elencati;
-- tornando al caso oggetto di causa, occorre rilevare che il Disciplinare di gara contiene una tabella con la descrizione dei singoli lotti, la quale, con riferimento al Lotto 12, individua il prodotto oggetto di fornitura (“Filo da angiografici idrofilico”) unitamente alle sole due lunghezze richieste a pena di esclusione dal Capitolato. Non è riportata alcun’altra specifica tecnica. Anche questo dato sembra confermare che l’essenzialità dei requisiti tecnici si è condensata nel solo profilo della duplicità delle lunghezze indicate;
-- le caratteristiche ulteriori che la ricorrente sostiene essere “obbligatorie” a pena di esclusione formano al contempo oggetto di valutazione a punteggio in quanto, a fronte della specifica “diversi diametri” è previsto l’elemento di valutazione “gamma diametri”; ed a fronte della specifica “diverse tipologie della punta” è previsto l’elemento di valutazione “gamma tipologie della punta”;
-- a sua volta, al parametro della rigidità (intercettato dalla caratteristica “standard e stiff”) fanno riferimento i criteri valutativi delle “tipologie della punta” e della “torsione” (n. 5), ovvero della “resistenza all’incurvamento e al piegamento” (n. 4), sicché è ragionevole ritenere che anche tale caratteristica rilevi ai fini della sola attribuzione del punteggio (v. disciplinare, pag. 40);
-- non è in discussione, d’altra parte, che la formula matematica di assegnazione del punteggio risulti pienamente compatibile con l’offerta di un dispositivo recante una sola delle caratteristiche in oggetto (ad es. un solo diametro); così come è rilevante notare che il range di attribuzione del punteggio, riferito ai diversi parametri, parte dal giudizio minimo “Insufficiente/non valutabile 0,0”.
Anche sotto questo profilo, la prospettazione riportata nell’atto di appello si rivela non convincente, essendo chiaro che una disciplina di gara che imponesse inderogabilmente la presenza di una determinata caratteristica tecnica di minima e poi, al contempo, valorizzasse in termini di punteggio la medesima caratteristica (consentendone la presenza o meno), risulterebbe patentemente illogica (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 6206/2019).
2.5. Dunque, fermo restando un certo margine di ambiguità della lex specialis, l’interpretazione di parte ricorrente sembra la meno coerente con una lettura sistematica delle disposizioni disciplinari nella parte in cui queste prevedono “a pena di esclusione” la sola mancanza delle lunghezze indicate ai punti a) e b); ripropongono identica formulazione nella descrizione dell’oggetto della fornitura contenuta nel disciplinare; e stabiliscono, infine, che i diversi diametri, punte e rigidità siano ammessi a punteggio, attraverso parametri valutativi riferiti alla diverse tipologie di dispositivi ma compatibili con l’assenza della varietà di caratteristiche tecniche elencate.
3. Fermo quanto sin qui esposto, la congiunzione “copulativa” o “aggiuntiva” di cui alla previsione del Capitolato inerente la “Tipologia: standard e stiff” si presta ad essere intesa nel senso, letteralmente non rigoroso ma logicamente più plausibile in relazione al quadro interpretativo sin qui tracciato, che consente all’offerente di scegliere la varietà da offrire (quindi, secondo quanto ritenuto dal primo giudice, come “una semplice descrizione di tutti i possibili oggetti dell’offerta senza implicare la loro necessaria compresenza”). L’impiego della forma “o”, d’altra parte, avrebbe potuto essere inteso nel senso di una rigida alternatività, ostativa alla formulazione di offerte di dispositivi tipologicamente diversificati e, purtuttavia, apprezzabili e premianti sul piano del punteggio. Questa la ragione che può avere indotto la stazione appaltante a tralasciare l’impiego della forma “disgiuntiva”.
4. Infine, per sostenere la sua tesi la parte appellante richiama la previsione contenuta nella disciplina di gara relativa il Lotto 13 con riferimento alla caratteristica dei diametri, enfatizzando il dato che, mentre in quella sede sono menzionate due specifiche misure di diametro (e, in particolare, le misure “0.035” - 0.03”), nella disciplina del lotto 12 (cui si riferisce il presente giudizio) si fa riferimento, più genericamente, a “diversi diametri”. Il che, a giudizio della ricorrente, confermerebbe che con la più specifica e prescrittiva menzione della tipologia “standard” e “stiff”, nella disciplina di gara del Lotto 12 si sia inteso imporre, a pena di esclusione, l’obbligo di offrire entrambe i gradi di rigidità delle punte. In altri termini, la puntualità prescrittiva rinvenibile nella specifica relativa alle misure “0.035” - 0.03” sarebbe paragonabile a quella che connota il riferimento alla “Tipologia: standard e stiff”.
Il parallelismo, tuttavia, non è fino in fondo persuasivo in quanto, da un lato, estrapolandone solo una parte, lascia impregiudicata l’esatta individuazione dei contenuti tecnici essenziali del lotto 13; e, dall’altro lato, omette di considerare una differenza sostanziale ravvisabile nelle due discipline a confronto, consistente nel fatto che, mentre nel lotto 12 le caratteristiche “diversi diametri” e “standard e stiff” risultano premiate in termini di punteggio (mediante i parametri valutativi ad esse riferibili e innanzi menzionati); viceversa, analoga corrispondenza non ricorre nella disciplina del Lotto 13, la quale, nel prevedere le suddette due misure di diametro, non premia il dato dell’ampiezza della gamma dei diametri.
5. Affrontando infine la questione interpretativa sotto il diverso ed ulteriore profilo dello scopo ultimo dell’approvvigionamento oggetto di gara, vale la pena considerare che:
-- la fornitura di cui al lotto 12 non risponde a tutti i possibili usi dei fili in emodinamica, tanto è vero che la richiesta dei dispositivi è stata diversificata in una pluralità di lotti (la gara regionale comprende tre lotti di fili guida, 11, 12, e 13), alcuni di questi con specifiche tecniche più mirate;
-- se la stazione appaltante avesse inteso munire il personale medico di dispositivi versatili e diversificati in relazione alle plurime contingenze della pratica clinica, essa avrebbe dovuto rendere una indicazione dettagliata e tassativa delle varietà di tipologie e misure dei dispositivi utili al caso. La scelta di rimettere alla valutazione discrezionale dell’offerente la selezione dei prodotti da offrire non pare conciliabile con l’intendimento di garantire la disponibilità di uno strumentario completo ed idoneo a fronteggiare la completa casistica medica;
-- in questa prospettiva, l’indicazione “standard e stiff” risulta (secondo quanto già affermato dal TAR e non contestato dalla parte appellante) obiettivamente generica e indeterminata, in quanto essa sottende una pluralità di sotto-tipologie di diversa rigidità: dunque, a volerla intendere in senso escludente, si finirebbe per ammettere che la scelta di un requisito essenziale sia stata (del tutto irrazionalmente) rimessa, in ultima analisi, alla libera discrezione del concorrente. Identiche considerazioni si possono estendere al parametro della varietà delle punte e dei diametri.
6. Per concludere, l’assenza di tipizzazione e di specificità dei parametri descrittivi collide con la loro interpretazione come requisiti essenziali a pena di esclusione. È certamente vero, infatti, che la difformità dell’offerta rispetto alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato di gara per i beni da fornire può risolversi in un “aliud pro alio” idoneo a giustificare, di per sé, l’esclusione dalla selezione (Cons. St., sez. V, 5 maggio 2016, n. 1818; Cons. St., sez. V, 5 maggio 2016, n. 1809; Cons. St., sez. V, 28 giugno 2011, n. 3877).
Tuttavia, questo rigido automatismo, valido anche in assenza di una espressa comminatoria escludente, opera nel solo caso in cui le specifiche tecniche previste nella legge di gara consentano di ricostruire con esattezza il prodotto richiesto dall’Amministrazione e di fissare in maniera analitica ed inequivoca determinate caratteristiche tecniche come obbligatorie. Dunque, il principio della esclusione dell’offerta per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di espressa comminatoria di esclusione, non può che valere nei casi in cui la disciplina di gara prevede qualità del prodotto che con assoluta certezza si qualifichino come caratteristiche minime (vuoi perché espressamente definite come tali nella disciplina stessa, vuoi perché la descrizione che se ne fa nella disciplina di gara è tale da farle emergere come qualità essenziali della prestazione richiesta).
Ma ove questa certezza non vi sia, come nel caso di specie, e sussista al contrario un margine di ambiguità circa l’effettiva portata delle clausole del bando, riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l’interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell’interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività – intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità – delle cause di esclusione (v., in questo senso, Cons. Stato, sez. V, n. 1669/2020; Cons. Stato, sez. III, nn. 1577/2019 e 565/2018).
È quindi consentito all’amministrazione, in questi casi, discostarsi da interpretazioni apparentemente letterali ma non tutelanti il legittimo affidamento e la par condicio dei partecipanti (cfr. Cons. Stato, sez. III, nn. 389/2019 e 3715/2018).
7. Va infine aggiunto che la legge di gara non è stata fatta direttamente oggetto di impugnazione e che la stazione appaltante ne ha sostenuto una interpretazione compatibile con l’ammissione di Abbott, ritenendo che le utilità cliniche rilevanti ed essenziali nella gamma dei prodotti offerti si concentrino nell’unico requisito delle diverse lunghezze indicate alle lettere a) e b).
8. Per tutto quanto esposto, l’appello va respinto, nella totalità delle deduzioni con esso veicolate.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante a rifondere in favore delle parti appellate le spese di lite che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi €. 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Guida alla lettura
La pronuncia oggetto di nota offre lo spunto per ribadire ancora una volta come l’intero percorso procedurale di una gara pubblica sia illuminato dal principio del favor partecipationis: nel delicato bilanciamento tra l’interesse pubblico al perseguimento di determinati fini di carattere collettivo e quello privato al libero esercizio dell’attività economica, la procedura ad evidenza pubblica viene a condensarsi in una concatenazione di condotte, nel loro insieme preordinate alla più ampia partecipazione alle gare pubbliche e alla tutela della concorrenza.
L’individuazione del soggetto privato più idoneo a soddisfare l’esigenza pubblica va dunque scadenzata all’interno di un procedimento funzionale al miglior risultato possibile.
A tale scopo la disciplina contrattaulistica contenuta nel D.lgs. 50/2016 (Codice appalti) distingue una serie di requisiti che legittimano la partecipazione ad una gara di appalto: la sintesi tra efficacia, efficienza ed effettività delle scelte negoziali va infatti perseguita attraverso due distinte categorie di criteri, i criteri soggettivi e i criteri oggettivi.
Con particolare riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale l’art. 83 Codice appalti 2016 individua tutti i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale che i singoli partecipanti alla gara devono possedere per poter partecipare alla gara, salva successiva sanatoria degli stessi a mezzo di soccorso istruttorio.
Superando la distinzione concettuale è tuttavia possibile affermare che l’eterointegrazione dei bandi di gara apportata dal nuovo Codice appalti non ha consumato del tutto la discrezionalità amministrativa nella scelta delle modalità con cui perseguire il fine pubblico, sebbene tale potere discrezionale sia circoscritto all’individuazione di requisiti la cui mancanza non produce automatica esclusione dalla gara, bensì obbliga la stazione appaltante ad avviare il procedimento di soccorso istruttorio.
Nel dettaglio, la giurisprudenza ha statuito che “i bandi di gara possono prevedere requisiti di capacità particolarmente rigorosi, purchè non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore, giacchè rientra nella discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge. Il che in punto di adeguatezza corrisponde ad un uso corretto del principio di proporzionalità nell’azione amministrativa: le credenziali e le qualificazioni pregresse debbono infatti essere congrue rispetto all’oggetto del contratto” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 gennaio 2017, n. 9).
La discrezionalità decisionale di cui la stazione appaltante risulta essere titolare viene dunque contenuta all’interno dei confini della proporzionalità dei requisiti prescelti.
La necessità di individuare il punto di equilibrio tra il citato potere discrezionale e i principi di massima apertura della partecipazione alla gara e di tutela della concorrenza produce così ricadute applicative in punto di attività interpretativa: a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis di gara (una avente quale effetto l’esclusione dalla gara e l’altra tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente aderirsi all’opzione che, ove condivisa, comporterebbe l’esclusione dalla gara, dovendo essere favorita l’ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del principio del favor partecipationis e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale. Del resto, il principio generale della più ampia partecipazione alle gare pubbliche, volto a favorire la massima tutela della concorrenza e l’interesse pubblico alla selezione dell’impresa più idonea, è ribadito dall’art. 83 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 2016, il quale prevede che i requisiti e le capacità (economico-finanziarie e tecnico professionali) sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.
Nella medesima direzione interpretativa, la pronuncia in esame afferma che il rigido automatismo escludente, valido anche in assenza di una espressa comminatoria escludente, opera nel solo caso in cui le specifiche tecniche previste nella legge di gara consentano di ricostruire con esattezza il prodotto richiesto dall’Amministrazione e di fissare in maniera analitica ed inequivoca determinate caratteristiche tecniche come obbligatorie. Al contrario, ove questa certezza non vi sia e sussista al contrario un margine di ambiguità circa l’effettiva portata delle clausole del bando, riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l’interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell’interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività delle cause di esclusione.