Cons. Stato, sez. V, 6 maggio 2020, n. 2856

Tutti i valori ottenuti attraverso le operazioni previste dall’art. 97 comma 2 del Codice dei contratti pubblici consistono del resto in percentuali rispetto alla base d’asta: a partire dalla media dei ribassi percentuali prevista dalla lettera a); per proseguire con lo scarto medio aritmetico dei medesimi ribassi di cui alla lettera b), pari al differenziale medio di quelli superiori alla media; quindi, evidentemente, la somma della media dei ribassi con lo scarto medio aritmetico ai sensi della lettera c); per finire al valore ottenuto, secondo quanto dispone la lettera d), applicando il prodotto delle prime due cifre della somma dei ribassi allo scarto medio aritmetico, ovvero ad un valore già espresso in percentuale, di cui deve essere decrementata la somma della media dei ribassi con lo scarto medio aritmetico.

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1270 del 2020, proposto da
Coed s.r.l. - Consulenza Edile - Prefabbricati in c.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Senatore, con domicilio digitale p.e.c. da registri di giustizia;

contro

Paolo Beltrami Costruzioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Pontiroli e Salvatore Alberto Romano, con domicilio digitale p.e.c. da registri di giustizia;

nei confronti

Comune di Castelfidardo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizio Colagiacomi, con domicilio digitale p.e.c. da registri di giustizia;
Provincia di Ancona, non costituito in giudizio;

Elettrica Sistem s.r.l., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per le Marche (sezione prima) n. 82/2020, resa tra le parti, concernente la procedura di affidamento in appalto dei lavori di costruzione di una nuova scuola media ubicata nel Comune di Castelfidardo;

 

FATTO

1. La Co.Ed. s.r.l. – Consulenza edile e prefabbricati in c.a. propone appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche in epigrafe, con cui in accoglimento del ricorso della Paolo Beltrami Costruzioni s.p.a. sono stati annullati gli atti della procedura di affidamento in appalto dei lavori di costruzione di una nuova scuola media nel Comune di Castelfidardo, in via Meucci.

2. La gara, svoltasi attraverso la piattaforma telematica della stazione unica appaltante Provincia di Ancona, era aggiudicata (con determinazione del Comune di Castelfidardo del 30 ottobre 2019, n. 3/413) all’appellante, in raggruppamento temporaneo di imprese con la Elettrica Sistem s.r.l., all’esito della selezione sulla base del minor prezzo sulla base d’asta di € 3.878.309,44, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La ricorrente Paolo Beltrami Costruzioni s.p.a. era stata invece esclusa dalla gara per anomalia del ribasso, pari al 26,491% sulla base d’asta, superiore alla soglia del 26,359%, automaticamente determinata ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 8, del codice dei contratti pubblici, in relazione alla quale la migliore offerta era risultata quella dell’aggiudicataria Co.Ed., con il ribasso del 26,225%.

3. La sentenza appellata ha tuttavia ritenuto l’algoritmo di calcolo applicato dalla piattaforma telematica utilizzata per la procedura di gara non conforme alla lettera d) del sopra citato art. 97, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, ai sensi del quale la soglia di anomalia calcolata in base alle precedenti lettere della medesima disposizione «viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)».

Secondo la sentenza l’errore nell’algoritmo utilizzato dalla stazione unica appaltante Provincia di Ancona era consistito nel decrementare la soglia di anomalia calcolata in base alle precedenti disposizioni del medesimo art. 97, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016 di un valore assoluto, anziché di un «valore percentuale», come invece previsto dalla citata lettera d). La corretta applicazione di quest’ultima norma - aggiungeva la sentenza - avrebbe dovuto condurre a determinare la soglia di anomalia delle offerte nel 26,503% sulla base d’asta. Per effetto di ciò era disposta la riammissione in gara della ricorrente «ai fini di una rivalutazione da parte dell’Amministrazione».

4. Nel proprio appello la Co.Ed. sostiene che l’algoritmo di calcolo sarebbe conforme alle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia e chiede pertanto la riforma della sentenza di primo grado, con il rigetto del ricorso della Paolo Beltrami Costruzioni.

5. Si sono costituiti l’originaria ricorrente e il Comune di Castelfidardo.

 

DIRITTO

1. La presente controversia verte sull’applicazione dell’art. 97, comma 2, lett. d), del codice dei contratti pubblici, recante l’operazione conclusiva da svolgere per determinare in via automatica la soglia di anomalia delle procedure di affidamento da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi del comma 8 della medesima disposizione, nella versione risultante dalle modifiche introdotte dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici; convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55).

2. La Sezione reputa che la questione controversa, di diritto, possa essere definita con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., secondo il regime processuale speciale connesso all’emergenza epidemiologica previsto dal più volte citato art. 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in forza del quale la sentenza può essere adottata alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, svolta con le modalità previste dalla disposizione ora richiamata, «omesso ogni avviso». Si tratta peraltro di una modalità di definizione del giudizio di cui il Comune di Castelfidardo ha sollecitato l’adozione nel caso di specie, per le ragioni di urgenza sottese ai lavori da affidare.

3. Ciò premesso, la soluzione della questione di diritto posta dal presente appello richiede l’esame dell’art. 97, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016 nel suo complesso e dunque delle fasi in cui il calcolo della soglia di anomalia si deve sviluppare.

La prima fase consiste ai sensi della lettera a) della citata disposizione nella duplice operazione di calcolo «della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse», vale a dire quelle non collocate nelle “ali”.

La successiva lettera b) richiede poi di calcolare lo «scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a)». Lo scarto medio aritmetico dei ribassi previsto dalla disposizione consiste più precisamente nella media dei differenziali dei ribassi superiori alla media complessiva come calcolata secondo la precedente lettera a).

Segue quindi l’operazione prevista dalla lettera c), in cui lo scarto medio aritmetico dei ribassi così ottenuto va sommato alla «media aritmetica» già calcolata ai sensi della lettera a).

4. Si perviene infine all’operazione su cui si controverte nel presente giudizio, prevista dalla lettera d).

Come premesso sopra, in essa la somma tra la media dei ribassi e lo scarto medio aritmetico ottenuta in base alla lettera c) deve essere decrementata di un fattore correttivo, dato da «un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)». La disposizione ora richiamata impone quindi di riprendere la somma dei ribassi già calcolata ai sensi della lettera a) e di moltiplicare tra loro le prime due cifre dopo la virgola di tale somma; il prodotto così ottenuto va applicato allo scarto medio aritmetico a sua volta già calcolato in base alla lettera b); del valore così ottenuto va infine decrementata la soglia determinata dalla somma prevista dalla lettera c) tra la media dei ribassi e lo scarto medio aritmetico.

5. La questione che si pone nel presente è se il valore ottenuto applicando allo scarto medio aritmetico il prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi sia o meno «un valore percentuale», ai sensi dell’art. 97, comma 2, lett. d), del codice dei contrati pubblici.

Per la sentenza di primo grado così non è: il valore così ottenuto sarebbe invece un valore assoluto, che va pertanto ulteriormente convertito in percentuale. A tal fine esso va applicato alla soglia di anomalia determinata ai sensi della lettera c), pari come in precedenza esposto alla somma tra la media dei ribassi e lo scarto medio aritmetico.

6. Per effetto di questa impostazione, posto che nella procedura di gara oggetto del presente giudizio lo scarto medio aritmetico era pari all’1,085%, e che dalla moltiplicazione delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi, 9 e 2 (la somma era pari infatti a 916,92), si otteneva 18, secondo la sentenza appellata occorreva compiere due ulteriori operazioni. In base alla prima il prodotto 18 doveva essere applicato all’1,085%, ottenendosi 0,195: il 18% di 1,085% è appunto pari a 0,195. A questa operazione - in effetti compiuta dalla Provincia di Ancona, come la stessa Paolo Beltrami Costruzioni ha riconosciuto nel proprio ricorso di primo grado - avrebbe dovuto seguirne una seconda, invece non svolta dalla stazione appaltante. Si doveva cioè applicare il valore di 0,195 alla somma della media dei ribassi con lo scarto medio aritmetico, pari nel caso di specie a 26,555% (25,470%, pari alla media dei ribassi + 1,085%, pari allo scarto medio aritmetico). Da quest’ultima operazione si sarebbe così ottenuto il valore 0,052%. Secondo la sentenza quest’ultimo sarebbe dunque stato il «valore percentuale» di cui decrementare ai sensi della più volte citata lettera d) dell’art. 97, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016 la somma della media dei ribassi con lo scarto medio aritmetico, ottenuta invece in base alla precedente lettera c) della medesima disposizione del codice dei contratti pubblici.

7. Come tuttavia deduce l’appellante Co.Ed. la tesi affermata nella sentenza di primo grado è errata.

Essa trascura infatti che il valore di 0,195 ottenuto nella fattispecie applicando allo scarto medio aritmetico di 1,085% il prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi (18 pari a 9 x 2, tratti come visto sopra dal valore di 916,92) è già «un valore percentuale», come previsto dalla lettera d). Lo 0,195 è infatti una percentuale dello scarto medio aritmetico ai sensi della lettera b), il quale a sua volta esprime la media dei differenziali dei ribassi percentuali sulla base d’asta superiori alla media precedentemente ottenuta dopo il taglio delle ali, e che nel caso di specie corrisponde al 18% di 1,085%.

8. Tutti i valori ottenuti attraverso le operazioni previste dall’art. 97, comma 2, del codice dei contratti pubblici consistono del resto in percentuali rispetto alla base d’asta:

- a partire dalla media dei ribassi percentuali prevista dalla lettera a);

- per proseguire con lo scarto medio aritmetico dei medesimi ribassi di cui alla lettera b), pari al differenziale medio di quelli superiori alla media;

- quindi, evidentemente, la somma della media dei ribassi con lo scarto medio aritmetico ai sensi della lettera c);

- e per finire al valore ottenuto, secondo quanto dispone la lettera d), applicando il prodotto delle prime due cifre della somma dei ribassi allo scarto medio aritmetico, ovvero ad un valore già espresso in percentuale, di cui deve essere decrementata la somma della media dei ribassi con lo scarto medio aritmetico.

9. Correttamente, pertanto, la Provincia di Ancona ha applicato quale valore correttivo ai sensi della lettera da ultimo richiamata, quello di 0,195, che per quanto esposto finora è già un «valore percentuale» in base alla medesima lettera, omogeneo alla somma della media dei ribassi con lo scarto medio aritmetico medio che va a decrementare.

10. La tesi dell’originaria ricorrente Paolo Beltrami Costruzioni, cui la sentenza di primo grado ha aderito, secondo cui per rispettare il disposto della lettera d) è invece necessario applicare il valore di 0,195 alla somma della media dei ribassi con lo scarto aritmetico medio, per ottenere un ulteriore valore percentuale, nel caso di specie pari 26,555% (25,470%+1,085%), e così ottenere infine il valore 0,052%, è invece priva di base legale, nella misura in cui finisce per introdurre un’ulteriore operazione di calcolo non prevista dall’art. 97, comma 2, del codice dei contratti pubblici. Tanto meno è un’operazione necessaria, in considerazione della carattere percentuale del valore ottenuto in pedissequa applicazione della medesima lettera d).

11. Per effetto di tutto quanto finora esposto il risultato di gara va confermato. Deve in particolare essere confermata, da un lato, l’aggiudicazione in favore dell’odierna ricorrente Co.Ed., autrice di un ribasso sulla base d’asta pari al 26,225%, risultato il migliore rispetto alla soglia di anomalia calcolata dalla Provincia di Ancona nel 26,359%, attraverso la corretta applicazione del valore percentuale di 0,195%, quale fattore di correzione ex art. 97, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 50 del 2016 alla somma della media dei ribassi con lo scarto aritmetico medio precedentemente calcolata ai sensi della precedente lettera c) della medesima disposizione, pari al 26,555%; e dall’altro lato l’esclusione della Paolo Beltrami Costruzioni, autrice di un ribasso superiore alla soglia di anomalia, pari al 26,491%.

Per le medesime ragioni è per contro infondata la tesi di quest’ultima secondo cui il fattore di correzione della medesima somma avrebbe dovuto essere quello di 0,052%, per cui la soglia di anomalia corrette avrebbe dovuto essere di 26,503%, donde la migliore offerta sarebbe stata la propria.

12. L’appello deve pertanto essere accolto.

In riforma della sentenza di primo grado va dunque respinto il ricorso di quest’ultima società, ma la complessità delle questioni controverse giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso della Paolo Beltrami Costruzioni s.p.a.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

 

Guida alla lettura

La pronuncia oggetto di nota offre lo spunto per una breve panoramica del procedimento di verifica delle offerte anomale.

L’espressione “offerte anomale” compendia al suo interno tutte quelle offerte che, in quanto troppo basse rispetto all’entità delle prestazioni richieste dal bando, suscitano il sospetto di scarsa serietà dell’offerente e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale.

Nel tentativo di bilanciare i diversi interessi in gioco (libera iniziativa economica e massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica da un lato ed efficienza dell’azione pubblica dall’altro) il legislatore disciplina una procedura di controllo retta dal potere discrezionale della stazione appaltante, collocato dopo la fase dell’apertura delle buste e prima dell’aggiudicazione dell’appalto (art. 97 Codice appalti 2016).

Il divieto di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse opera però solo con riferimento agli appalti sovra soglia, per quelli sotto soglia, invece, la stazione appaltante potendo prevedere espressamente nel bando la facoltà di escludere automaticamente le offerte valutate come anomale, qualora il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso. 

La semplificazione procedurale registratasi con il nuovo Codice appalti riduce la procedura di controllo a due sole fasi: l’individuazione dell’offerta anomala e la richiesta di giustificazioni e successiva valutazione delle stesse.

Con riguardo alla prima fase l’attuale disciplina del Codice appalti 2016 prevede una diversificazione dell’individuazione dell’offerta anomala in relazione al differente criterio utilizzato per la scelta del contraente (art. 97 commi 2 e 3).

Rispetto a questa prima fase in giurisprudenza si è sviluppato un dibattito in ordine al fattore di correzione delle medie delle offerte, non essendo chiaro se ai fini dell’applicazione del c.d. fattore di correzione, la locuzione “somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi” debba essere riferita a tutti i concorrenti ammessi in gara, ovvero ai soli concorrenti residuati all’esito del taglio delle ali di cui alla medesima lettera b). In buona sostanza il dubbio interpretativo sviluppatosi in giurisprudenza concerne l’ambito applicativo del fattore di correzione, non essendo chiaro se esso debba o meno estendersi all’intera platea dei concorrenti ammessi alla gara, in tal modo diversificandosi dalla determinazione del precedente calcolo aritmetico, il quale, come innanzi detto, guarda alle sole offerte residuate a seguito del taglio delle ali.

Al riguardo due le posizioni elaborate dalla giurisprudenza. Secondo un primo orientamento il criterio di calcolo dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse e il criterio di calcolo del fattore di correzione seguono una logica dissociativa: mentre il primo attiene alle sole offerte ammesse a seguito del taglio delle ali, il secondo si estende a tutte le offerte ammesse in gara. In base a un secondo orientamento il criterio di calcolo dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse e il criterio di calcolo del fattore di correzione seguono una logica associativa, entrambi afferendo alle sole offerte ammesse a seguito del taglio delle ali.

Altro dibattito di rilievo concerne la possibile immediata impugnabilità dell’atto di individuazione dell’offerta anomala.

Anche rispetto a tale quesito due le possibili ricostruzioni interpretative prospettate dalla giurisprudenza. Per una prima posizione l’individuazione dell’offerta anomala va impugnata immediatamente, atteso che l’inosservanza della disciplina delle offerte, potendo produrre effetti distorsivi della concorrenza, incide negativamente sulla sfera giuridica delle imprese partecipanti alla gara in un momento precedente alla mancata aggiudicazione e indipendentemente da questa. A parere di un’opposta impostazione, invece, l’individuazione dell’offerta anomala non va impugnata immediatamente, atteso che la lesione dell’interesse legittimo del partecipante alla gara sottoposto a verifica non è determinata dall’avvio della procedura di verifica delle offerte, ma piuttosto dal provvedimento di esclusione dalla gara. Detto altrimenti l’individuazione della soglia di anomalia se per un verso costituisce il presupposto necessario per una richiesta di giustificazioni, per altro verso non possiede autonoma capacità lesiva.

Con riferimento alla seconda fase poi occorre precisare che quando l’offerta appare anormalmente bassa, la P.A. deve richiedere per iscritto all’offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie, in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell’offerta, in merito agli elementi costitutivi dell’offerta. Tale fase risulta oggi semplificata dal Codice del 2016, il quale ha espunto l’eventuale fase di convocazione innanzi alla commissione. Dall’iter delineato emerge come l’organo di gara non può procedere all’esclusione dell’offerta senza aver prima consentito all’offerente di presentare le dovute osservazioni.

Tornando a ragionare in termini generali va poi precisato che l’iter procedimentale delineato dalla legge non comporta un’automatica esclusione dell’impresa da parte della stazione appaltante, quest’ultima dovendo attentamente valutare le ragioni che hanno indotto il partecipante a presentare una offerta di dubbia anomalia.

Da quanto detto ne discende che la valutazione dell’anomalia delle offerte è connotata da ampi margini di discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione.

In merito all’ammissibilità e ai conseguenti limiti applicativi del sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni attuate da parte delle commissioni di gara in sede di verifica dell’anomalia di un’offerta le Sezioni Unite 16 luglio 2014 n. 16239 hanno affermato che è consentito al giudice amministrativo un sindacato sulle valutazioni della P.A. riconducibili ad un eccesso di potere al fine di far emergere eventuali utilizzi distorti dello stesso potere valutativo (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 3 febbraio 2014, n. 8). Il giudizio sull’anomalia dell’offerta in una pubblica gara di appalto è un giudizio ampiamente discrezionale, espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità e irragionevolezza. Il giudice amministrativo può dunque sindacare le valutazioni della P.A. con riferimento ai su indicati profili, ma non può procedere ad un’autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle sue singole voci, il che costituirebbe un’indebita invasione della sfera propria dell’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 6 febbraio 2017, n. 514).

Così delineato l’articolato procedimento afferente alla valutazione delle offerte anomale, l’attenzione va posta sulla particolare ipotesi di errata esclusione dalla gara e della successiva riammissione del partecipante escluso.

Nell’ipotesi in cui l’impresa partecipante sia stata ingiustamente esclusa dalla gara ci si chiede quali debbano essere le modalità di riedizione della gara e conseguente riammissione del ricorrente

Sul punto diverse le ricostruzioni. Per una prima impostazione la posizione del concorrente inizialmente escluso e poi riammesso alla gara è tutelabile attraverso una mera rinnovazione parziale della stessa. Nel caso in cui sia annullata l’aggiudicazione è sufficiente ripetere la fase di valutazione dell’offerta presentata dal soggetto riammesso. Questa posizione muove dal principio generale di conservazione degli atti giuridici, che trova il suo fondamento nell’esigenza di garantire il buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.). La rinnovazione parziale della gara, inoltre, risponde al principio di legittimità, laddove permette di raggiungere il risultato più vicino a quello che si sarebbe verificato ove non si fosse registrata l’illegittima esclusione.

Secondo una distinta ricostruzione la soluzione della questione dipende dal criterio di aggiudicazione. Se si tratta del criterio del prezzo più basso, l’avvenuta conoscenza degli autori delle offerte non impedisce di partire dall’ultimo atto annullato, anziché ripetere l’intero procedimento. Se si tratta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, invece, la stazione appaltante ha l’obbligo di ripetere l’intera procedura, considerato il margine di discrezionalità tecnica, insito nell’applicazione di tale criterio aggiudicatorio e di conseguenza il rischio di parzialità di tale valutazione, laddove non sia ristabilita, attraverso la segretezza delle offerte la par condicio tra i concorrenti, mediante la ripresentazione delle offerte da parte degli stessi. Ciò in forza della semplice considerazione per cui il carattere discrezionale dell’attività di valutazione posta in essere dalla commissione di gara nell’espletamento di una procedura di evidenza pubblica attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, necessita della segretezza del contenuto delle offerte presentate e della contestualità della valutazione. Pertanto, se la riammissione dell’offerta inizialmente esclusa si verifica in una fase in cui la commissione ha già avuto conoscenza delle offerte, la valutazione dell’offerta riammessa risulta certamente condizionata dal pregiudizio che la presa visione dei progetti già vagliati potrebbe aver prodotto.

Così ricostruito il procedimento di verifica delle offerte anomale, la pronuncia oggetto di commento si sofferma su un peculiare quesito concernente la natura dei valori ricavati dalla predetta procedura di controllo.

A tal proposito la pronuncia evidenzia nel dettaglio il procedimento disciplinato dall’art. 97 comma 2 Dlgs. 50/2016: operazione di calcolo “della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse” (lett. a)); operazione di calcolo dello “scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a)” (lett. b)); operazione di calcolo in cui lo scarto medio aritmetico dei ribassi così ottenuto va sommato alla “media aritmetica” già calcolata ai sensi della lettera a) (lett. c)); operazione di calcolo in cui la somma tra la media dei ribassi e lo scarto medio aritmetico ottenuta in base alla lettera c) deve essere decrementata di un fattore correttivo, dato da “un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)” (lett. d)).

A fronte del complesso iter algebrico la questione che si pone è se il valore ottenuto applicando allo scarto medio aritmetico il prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi sia o meno “un valore percentuale”, ai sensi dell’art. 97 comma 2 lett. d) Codice appalti.

Al riguardo il Collegio afferma che “tutti i valori ottenuti attraverso le operazioni previste dall’art. 97 comma 2 del Codice dei contratti pubblici consistono del resto in percentuali rispetto alla base d’asta: a partire dalla media dei ribassi percentuali prevista dalla lettera a); per proseguire con lo scarto medio aritmetico dei medesimi ribassi di cui alla lettera b), pari al differenziale medio di quelli superiori alla media; quindi, evidentemente, la somma della media dei ribassi con lo scarto medio aritmetico ai sensi della lettera c); per finire al valore ottenuto, secondo quanto dispone la lettera d), applicando il prodotto delle prime due cifre della somma dei ribassi allo scarto medio aritmetico, ovvero ad un valore già espresso in percentuale, di cui deve essere decrementata la somma della media dei ribassi con lo scarto medio aritmetico.