Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 3 febbraio 2020, n. 240

Sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile nel rischio di consolidamento di posizioni pregiudizievoli - e potenzialmente irreversibili - per le pubbliche amministrazioni e per l’intero sistema degli appalti pubblici, tale da consolidare la legittimazione ANAC ai sensi dell'art. 211 D.Lgs. n. 50/2016. Le previsioni normative contenute nell’alveo del disposto legale appena citato conferiscano ad A.N.A.C. una legittimazione straordinaria ed eccezionale in ragione della funzione (vigilanza e controllo sugli appalti pubblici) che le è assegnata dalla Legge. La previsione di cui all’articolo 211, comma 1-quater, del D.Lgs. 50/2016 onera la stessa A.N.A.C. di individuare con proprio regolamento i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter.

 

 

 

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