TAR Lazio, ROMA, SEZ. II TER, sentenzaz n. 2781 22 luglio 2019
Punteggio tecnico – clausola di sbarramento – verifica successiva alla riparametrazione – Impossibilità
La sentenza in commento affronta il rapporto cronologico tra la cd. clausola di sbarramento (i.e.: la fissazione di un punteggio minimo all’offerta tecnica ai fini dell’ammissione alle successive fasi di gara) e la cd. riparametrazione dei punteggi, volta a rendere effettiva la valutazione in base al punteggio predeterminato dal bando.
Il TAR, dopo aver ribadito che tanto l’individuazione della soglia di sbarramento che la scelta di consentire la riparametrazione rientrano nelle scelte discrezionali dell’amministrazione, ha evidenziato – secondo un principio generale sempre valido in tema di corretto esercizio del potere – che l’esercizio di tale discrezionalità deve comunque rispondere a canoni di logica e ragionevolezza. Su tali basi, il TAR Lazio ha ritenuto illegittima la previsione della lex specialis che anteponga cronologicamente le operazioni di riparametrazioni a quelle di verifica circa il superamento della cd. soglia di sbarramento, pervenendo così all’annullamento dell’intera gara, avendo ritenuto che la commissione avrebbe valutato, in relazione alla soglia di sbarramento, non i valori di offerta ma quelli riparametrati.
Il Collegio ha, in particolare, ricordato che la soglia di sbarramento assolve allo scopo di assicurare un filtro di qualità, impedendo la prosecuzione della gara agli offerenti che non raggiungano quello standard minimo discrezionalmente richiesto dalla stazione appaltante con la lex specialis; mentre la disciplina della riparametrazione dei punteggi risponde alla diversa finalità di garantire, in sede di concreta assegnazione dei punteggi, l’effettività dell’equilibrio predeterminato tra il punteggio tecnico e quello economico (da ultimo cfr. Consiglio di Stato, sez. III , 11/09/2017, n. 4280; Consiglio di Stato sez. V, 30/01/2017, n.373; Consiglio di Stato sez. V 30 gennaio 2017 n. 373).
Alla luce dei tali diverse finalità, il TAR ha concluso che la verifica circa il superamento della soglia di sbarramento debba essere condotta sulla base del punteggio attribuito dalla commissione all’offerta tecnica e non in relazione al medesimo punteggio riparametrato, che consiste in un artifizio necessario al fine di rendere comparabili i punteggi per la parte tecnica e per quella economica (pena, la violazione del principio di effettività della valutazione tecnica e la frustrazione degli obiettivi sottesi alla fissazione di un “filtro” sul merito tecnico). Solo il riferimento al risultato derivante dall’applicazione dei punteggi per come previsti dalla lex specialis di gara in relazione ai singoli parametri, consente infatti di apprezzare in concreto la sussistenza dei requisiti minimi di qualità pretesi dalla stazione appaltante.
Nel caso trattato dal TAR Lazio, peraltro, la necessità di osservare un siffatto ordine cronologico nella scansione procedimentale relativa alla fase valutativa era peraltro tanto più forte, a fronte di criteri cd. tabellari, che come noto privano di discrezionalità la commissione giudicatrice, cosicché, anche a voler ritenere che la soglia potesse attenere al punteggio riparametrato, si sarebbero dovuti escludere i punteggi tabellari, laddove - proprio per la descritta natura automatica del giudizio - una qualsiasi variazione in aumento del relativo esito (conseguente alla riparametrazione) avrebbe implicato l’ammissione di offerte che non presentavano, per definizione, il minimo di qualità richiesto.
Il Collegio ha dunque concluso che, laddove la Stazione appaltante decida di applicare una soglia minima di qualificazione, quest’ultima non potrà che operare anteriormente alla riparametrazione e, quindi, sui valori “assoluti” per come emersi all’esito dell’esame delle offerte tecniche. Al contrario, laddove si volesse applicare la soglia alle offerte riparametrate, allora anche la soglia dovrebbe essere riparametrata, per garantire la neutralità della riparametrazione rispetto al meccanismo di filtro. In altri termini, secondo il Collegio, dovrebbe prevedersi una sorta di “doppia” soglia, ovvero una soglia assoluta - da applicarsi nel caso in cui non si verifichino i presupposti per la riparametrazione - ed una soglia relativa, o “mobile”, da applicarsi nel caso in cui la riparametrazione si renda praticabile.