Aggiornamento delle Linee guida, ai soli fini dell’archiviazione della procedura di infrazione n. 2018/2273

Delibera 636 del 10 luglio 2019
 

Nelle more dell’adozione del nuovo regolamento governativo di attuazione del codice dei contratti pubblici, l’ANAC è autorizzata a modificare le proprie Linee guida n. 4, ai soli fini dell’archiviazione della procedura di infrazione n. 2018/2273.
Aggiornati i punti  1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j) delle Linee guida.

 

Delibera numero 636 del 10 luglio 2019

Aggiornamento dei punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j) delle Linee guida n. 4 a seguito dell’entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32


Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
 

nell’adunanza del 10 luglio 2019;

VISTA la deliberazione ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 con cui sono state adottate le linee guida di cui all’articolo 36, comma 7, del codice dei contratti pubblici, denominate linee guida n. 4 recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici».

VISTA la deliberazione ANAC n. 206 del 1° marzo 2018 recante l’aggiornamento delle linee guida n. 4 al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.

VISTA la procedura di infrazione n. 2018/2273 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia riguardante, tra l’altro, la violazione dell’articolo 5, paragrafo 8, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE in relazione alle opere di urbanizzazione a scomputo e ai criteri di affidamento per gli appalti che mostrano un interesse transfrontaliero certo.

CONSIDERATO che, secondo la Commissione europea, le indicazioni fornite al punto 2.2 delle citate Linee guida suggeriscono un’interpretazione non conforme dell’articolo 16, comma 2-bis, del DPR 380/2001. 

CONSIDERATO, altresì, che la Commissione europea ha ritenuto che l’articolo 97, comma 8, del decreto legislativo 50/2016 sia incompatibile con le disposizioni UE, in quanto si applica a prescindere dal fatto che l’appalto presenti o meno un interesse transfrontaliero certo e prevede una soglia riferita al numero delle offerte giudicata non sufficientemente elevata.

RITENUTO che le indicazioni contenute in merito nelle linee guida n. 4, al punto 1.5, appaiono non conformi alle disposizioni europee.

CONSIDERATO che tra le modalità individuate dalla Commissione europea per il superamento della citata procedura di infrazione viene indicata la revisione, in parte qua, delle linee guida n. 4. 
  
CONSIDERATO che, a tal fine, il Consiglio dell’Autorità ha avviato la procedura di aggiornamento delle citate linee guida, al fine di giungere ad un’interpretazione comunitariamente orientata delle disposizioni ritenute non conformi.

VISTO il parere del Consiglio di Stato reso con atto n. 1312/2019 del 30 aprile 2019 sullo schema di Linee guida aggiornate al fine del superamento della procedura di infrazione.

CONSIDERATO che, nelle more della conclusione della procedura di aggiornamento delle Linee guida n. 4, è intervenuto il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55.

CONSIDERATO che l’articolo 36, comma 7, del codice dei contratti pubblici, come modificato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, affida alla disciplina del regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice, di cui all’articolo 216, comma 27-octies, materie attualmente disciplinate dalle Linee guida n. 4. 

VISTO l’articolo 216, comma 27-octies, del codice dei contratti pubblici, introdotto dal citato decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, secondo cui, nelle more dell’adozione del richiamato regolamento unico, l’ANAC è autorizzata a modificare le Linee guida n. 4 ai soli fini dell’archiviazione della procedura di infrazione n. 2018/2273, 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 216, comma 27-octies, del codice dei contratti pubblici, le disposizioni delle Linee guida n. 4 rimangono in vigore o restano efficaci fino all’entrata in vigore del regolamento unico, in quanto compatibili con il codice dei contratti pubblici. 

DELIBERA

Di aggiornare i punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j) delle Linee guida n. 4, al solo fine di consentire l’archiviazione della richiamata procedura di infrazione.


DISPONE

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente Delibera e del testo aggiornato delle Linee guida n. 4 allegato alla presente Delibera.


Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 19 luglio 2019

Il Segretario

Maria Esposito

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