Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ordinanza 4 giugno 2019, in causa C-425/2018.
L’art. 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d) della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31.03.2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che è interpretata nel senso di escludere dall’ambito di applicazione dell’«errore grave» commesso da un operatore economico «nell’esercizio della propria attività professionale» i comportamenti che integrano una violazione delle norme in materia di concorrenza, accertati e sanzionati dall’Autorità nazionale garante della concorrenza con un provvedimento confermato da un organo giurisdizionale e che preclude alle amministrazioni aggiudicatrici di valutare autonomamente una siffatta violazione per escludere eventualmente tale operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.