Tar Toscana - Firenze, sezione II, Sentenza n. 1539 del 27 novembre 2018

Soccorso istruttorio - Termine ex art. 83 d.lgs. 50/2016 - Perentorietà - Ragioni - Finalità - Malfunzionamento della piattaforma utilizzata per la procedura - Non rileva se l’impresa poteva adempiere con altre modalità - Non fa venir meno il principio di auto-responsabilità

Il termine assegnato dalla stazione appaltante ai fini dell'integrazione documentale nell’ambito del sub-procedimento del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 è da ritenersi perentorio.

È questo il principio affermato dal TAR Firenze che, ponendosi in linea di continuità rispetto alla giurisprudenza ispirata ai principi sanciti dall’Ad. Plen. n. 16/2014, in relazione al previgente Codice, ha rigettato il ricorso di un operatore economico che era stato escluso dalla gara per non aver tempestivamente adempiuto alla richiesta di integrazione documentale, avendo presentato la relativa documentazione (inerente la garanzia provvisoria e la corretta indicazione delle quote di esecuzione nell'ambito del RTI) con un’ora di ritardo rispetto al termine stabilito dalla stazione appaltante.

L’esclusione è stata quindi ritenuta legittima dal Collegio fiorentino, per il quale la perentorietà del termine per le integrazioni documentali è strumentale alla necessità di un celere svolgimento della procedura di affidamento, che altrimenti sarebbe irrimediabilmente soggetta all’inerzia dei concorrenti.

La pronuncia in esame merita attenzione anche per le peculiarità delle vicende fattuali alla base del contenzioso, sotto un duplice profilo: (a) da un lato, perché si trattava di una gara telematica e l’operatore economico escluso aveva sostenuto in giudizio che il ritardo nella presentazione della documentazione integrativa era derivato da un malfunzionamento della piattaforma elettronica della stazione appaltante; (b) dall’altro, per la lieve entità del ritardo (poco più di un’ora) rispetto al termine concesso.

Con riguardo al primo profilo, il TAR ha tuttavia ritenuto non persuasive le argomentazioni della ricorrente, in quanto l’operatore economico, oltre a non aver concretamente dimostrato in giudizio l’effettivo malfunzionamento della piattaforma, avrebbe comunque potuto far pervenire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione integrativa con altre modalità (cioè via PEC).

In sostanza, se è vero che la stazione appaltante deve avere il controllo della piattaforma telematica, in modo da poter fronteggiare ogni disfunzione che possa tradursi in un pregiudizio a danno del partecipante (cfr. in ultimo TAR Pescara, n. 179/2018), per il TAR Firenze ciò non implica che il concorrente sia sollevato dalle conseguenze che, in forza del principio di autoresponsabilità, deriverebbero dalla tardiva o omessa presentazione della documentazione integrativa, specie se lo stesso era nella condizione di poter superare agevolmente l’ipotetico malfunzionamento della piattaforma, dando seguito alle richieste della stazione appaltante con altre modalità.

Quanto al secondo aspetto, il TAR ha poi ritenuto irrilevante la lieve entità del ritardo nella presentazione della documentazione integrativa (nella specie, poco più di un’ora), essendo l’esclusione una necessaria e automatica conseguenza del mancato tempestivo riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio, senza che, per ragioni di par condicio (oltre che di certezza delle posizioni giuridiche dei concorrenti), potesse “farsi questione di proporzionalità tra l’entità del ritardo e la sanzione applicata” dell’esclusione.

LEGGI LA SENTENZA

Pubblicato il 27/11/2018

N. 01539/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00912/2018 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 912 del 2018, proposto da 
Ati Consorzio Cis - Cavecon - Coger Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Pacifico, Laura Antonacci, Daniele Tornusciolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Daniele Tornusciolo in Firenze, viale dei Mille 36; 

per l'annullamento

1. Del Bando di gara pubblicato dall'ANAS, GACO.REGISTRO UFFICIALE.P.0566305.09-11-2017, per l'affidamento dell'Accordo Quadro, della durata di tre anni, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di opere d'arte della E45/E55 se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;

2. Del disciplinare di gara, GACO.REGISTRO UFFICIALE.P.0566360.09-11-2017, approvato dall'ANAS in relazione all'Accordo Quadro, della durata di tre anni, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di opere d'arte della E45/E55 se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;

3. Del provvedimento del 23.04.2018 prot. n. 215457 emesso dall'ANAS e recante richiesta di integrazione/regolarizzazione delle dichiarazioni e degli elementi contenuti nelle domande di partecipazione, ai fini dell'ammissione del concorrente alle successive fasi di gara ex art. 83 D. Lgs n. 50/2016;

4. Del provvedimento del 6.6.2018 prot. n. 0299547 dell'ANAS recante comunicazione di esclusione della ricorrente dalla gara di appalto per l'affidamento dell'Accordo Quadro, della durata di tre anni, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di opere d'arte della E45/E55;

5. Del provvedimento di aggiudicazione definitiva se ed in quanto disposto a favore di altra concorrente e di cui, comunque, attualmente si ignorano estremi e contenuto e su cui ci si riserva di proporre motivi aggiunti;

6. Provvedimento di rigetto dell'istanza di riammissione formulata dall'ATI.

NONCHE' PER LA DECLARATORIA:

di inefficacia del contratto di appalto, ai sensi degli artt. 121 e ss. D.lgs. 104/10, ove medio tempore stipulato tra l'Amministrazione Appaltante e l'eventuale ulteriore aggiudicataria in via definitiva alla gara e con espressa richiesta della ricorrente di conseguire l'aggiudicazione della gara, per essere in possesso dei requisiti tecnico/organizzativi e per essere subito disponibile e all'immediata stipula del contratto – subentrando, quindi, in luogo dell'aggiudicataria – e all'immediato avvio di lavori messi a gara.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2018 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO

Con bando inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 06/11/2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Speciale – n. 130 del 10/11/2017, l’ANAS ha indetto la gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro, della durata di tre anni, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di opere d’arte della E45/E55.

L’appalto dovrà essere aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Gli operatori economici, a pena di inammissibilità delle offerte, dovevano far pervenire la propria offerta online sul Portale Acquisti di ANAS S.p.A., entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 18/12/2017 (così come indicato al punto IV.2.2 del bando di gara).

A corredo della domanda di partecipazione i concorrenti dovevano costituire la garanzia provvisoria pari al 2% dell’ammontare complessivo posto a base di gara da prodursi secondo le modalità previste dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Bando per il lotto 2 Toscana E45 - € 17.000.000,00 (euro diciassettemilioni/00) comprensivi di € 2.210.000,00 (euro duemilioniduecentodieci/00) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta - ha previsto il possesso delle seguenti qualificazioni: a. Categoria prevalente OG 3 importo € 15.300.000,00 Classifica VII a qualificazione obbligatoria subappaltabile; b. OS10 importo € 170.000,00 Classifica I a qualificazione obbligatoria interamente subappaltabile; c. SIOSS: OS11 importo € 1.020.000,00 Classifica III a qualificazione obbligatoria interamente subappaltabile; d. SIOS: OS12-A importo € 510.000,00 Classifica II a qualificazione obbligatoria interamente subappaltabile.

Il Disciplinare di gara prevedeva, in caso di RTI, che nella formulazione dell’offerta dovesse essere obbligatoriamente dichiarata: “la composizione del RTI con i rispettivi ruoli nonché la quota di partecipazione e di esecuzione espressa in percentuale di ciascuno degli operatori economici partecipanti al RTI”.

Prevedeva, inoltre, che a corredo della domanda di partecipazione i concorrenti producessero una garanzia provvisoria pari al 2%, precisando che “la fideiussione e le polizze dovranno essere presentate in originale digitale, o in cartaceo scansionato con firma legalizzata da un notaio, ai sensi degli artt. 1, lett. l) e 30 del D.P.R.445/00 e ss.mm.ii., attestanti il possesso dei necessari poteri di firma”.

Il Consorzio ricorrente, in riferimento al lotto 2 - Toscana E45 - ha partecipato alla procedura in ATI con Cavecon e Coger. Le quote di esecuzione erano distribuite tra il Consorzio, mandatario, la Coger, mandante, la Cavecon, altra mandante.

L’ANAS, con comunicazione del 23.04.2018, ha invitato l’ATI a trasmettere l’autentica della polizza provvisoria ed a chiarire, taluni aspetti, in ordine alla categoria OS 10. In particolare con la stessa l’ANAS ha evidenziato che: “…1.In difformità a quanto prescritto dal disciplinare di gara Sezione C lett d.2) la polizza assicurativa prestata dal concorrente a titolo di cauzione provvisoria ex art. 93 D. lgs n. 50/2016 non risulta resa con firma legalizzata ai sensi degli artt. 1 lett l) e 30 del D.P.R. 445/2000 che attesti il possesso dei necessari poteri di firma dell’agente/procuratore della società assicuratrice. È, pertanto, necessario che il concorrente integri la polizza con la prescritta legalizzazione di cui sopra.2. le imprese del costituendo RTI congiuntamente dichiarano di voler subappaltare la categoria di lavori OS 10 posta a base di gara per l’importo di € 170.000,00, nella misura del 100% per difetto di qualificazione SOA. Ne deriva che le imprese in argomento, fermo il subappalto necessario della categoria di lavori OS 10, dovranno altresì dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione relativi alla categoria prevalente OG3 per un importo incrementato di € 170.000,00 corrispondente a quello della categoria OS 10. Tanto premesso, si rileva che l’impresa mandante CAVECON possiede un’attestazione SOA nella categoria di lavoriOG 3 per la classifica III-BIS che l’abilita all’esecuzione di lavori per un importo inferiore alla percentuale di lavori della categoria medesima che l’impresa intende assumere, (pari al 10,00%) e rispondente all’importo di € 1.547.000,00; ciò in quanto non sussistono in favore del concorrente le condizioni di cui all’art. 61, comma 2, D.P.R. 207/2010 e s.m.i. le quali consentono di beneficiare dell’estensione della classifica SOA posseduta del valore aggiuntivo di un quinto. Ed infatti, da un esame dell’attestazione in argomento, non risulta che l’impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo della categoria OG 3 a base di gara. Si rende, pertanto, necessario che il raggruppamento riveda la posizione dell’impresa mandante CAVECON, anche valutando l’opportunità di individuarla come cooptata e ciò al fine di adeguare la partecipazione dell’impresa al raggruppamento sia alle qualificazioni effettivamente possedute dalla… stessa, sia alle percentuali minime di partecipazione prescritte dalla legge per ciascuna impresa mandante (non inferiore al 10% della sub - ati OG 3)….”.

Tale difetto di qualificazione della Cavecon è stato dunque ritenuto sanabile mediante richiesta di integrazione documentale.

Pertanto, l’ANAS ha invitato il raggruppamento a presentare quanto richiesto entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 4 maggio 2018, con l’avvertenza che, in caso di inutile decorso del termine sopra indicato, il concorrente sarebbe stato escluso dalla procedura di gara.

Il Consorzio CIS ha trasmesso l’integrazione con un’ora e mezza di ritardo rispetto al termine perentorio fissato dall’ANAS, a causa di asseriti problemi tecnici di accesso al Portale e allegando di aver segnalato tali difficoltà sia a mezzo Pec, sia attraverso il servizio di assistenza tecnica, sia telefonicamente, senza esito.

Con l’atto impugnato del 6.6.2018 l’ANAS ha comunicato alla odierna ricorrente l’esclusione della stessa dalla gara di appalto in oggetto per non aver sanato “l’irregolarità evidenziata con il punto 2 della nota di soccorso istruttorio (prot. CDG 0215457-P del 23/04/2018). Ciò in quanto con la documentazione prodotta, prevede che l’impresa mandante CAVECON (per la quale era stato ravvisato un difetto di qualificazione relativamente all’importo dei lavori, relativi alla categoriaOG3, che la stessa intendeva originariamente assumere e rispondenti al 10% della stessa) viene riqualificata come mera cooptata. Il concorrente, tuttavia non accompagna tale determinazione con una ridistribuzione delle quote di esecuzione tra le altre imprese del raggruppamento non garantendo, in tal modo, l’esecuzione del 100% dei lavori rientranti nella categoria OG 3 posta a base di gara.

Più in particolare il concorrente va escluso in quanto non si impegna ad eseguire il 100% delle lavorazioni della categoria OG 3 poste a base di gara, ma soltanto una quota parte della stessa in misura pari al 90%.

Ferma l’assorbenza dell’irregolarità di cui sopra, per completezza si evidenzia altresì che il concorrente ha riscontrato la nota di attivazione del soccorso istruttorio prot. CDG 0215457-P del 23/04/2018 in data 04/05/2018 ore 13.30 e, pertanto, oltre il termine perentorio di scadenza assegnato del 04/05/2018 ore 12.00. Il carattere perentorio di tale termine, come ammesso da recente giurisprudenza non ammette rimedi e non è derogabile mediante le concessione dell’errore scusabile.

Al riguardo si precisa altresì che le dichiarazioni rese dal concorrente circa l’addebito del ritardato riscontro a presunti “…problemi tecnici di ingresso al portale…” risultano contraddittorie in quanto dalle verifiche condotte la legalizzazione della polizza prodotta dal concorrente a firma del Notaio D.ssa Elisabetta Mussolini reca una marcatura temporale della sottoscrizione digitale di quest’ultima alle ore 13.06 del 04/05/2018. Ne deriva che, in facto, alla scadenza del termine assegnato per la presentazione della documentazione integrativa (ore 12.00 del 04/05/2018) il notaio non aveva ancora sottoscritto la legalizzazione della polizza. Stante l’incongruenza sopra rilevata non sussistono le condizioni per ritenere verisimili i lamentati problemi tecnici addotti dal concorrente a giustificazione del ritardato riscontro …”.

A fondamento del ricorso il CIS ha dedotto la violazione dell'art. 93 d.lgs. 50 del 2016, che non prevedrebbe alcuna sanzione espulsiva per le irregolarità della cauzione provvisoria, e dovendosi ritenere nulla la previsione del disciplinare che prevede l’autentica notarile della polizza, per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.

Con il secondo motivo, la parte ricorrente ha dedotto che il riassetto dell’ATI era intervenuto esattamente come suggerito dall’ANAS; per cui, una volta chiarito che la posizione della Cavecon veniva cooptata, la quota del 10% della stessa doveva considerarsi distribuita proporzionalmente tra le due rimanenti associate CIS e Coger. Di qui l’illegittimità dell’esclusione. In ogni caso l’ANAS avrebbe dovuto richiedere ulteriori chiarimenti all’ATI sull’attuale assetto, senza procedere direttamente all’esclusione, tanto più che il raggruppamento raggiungerebbe nel suo insieme i requisiti di capacità tecnico-economica richiesti.

Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto che l’adempimento era intervenuto tardivamente solo perché la piattaforma non funzionava correttamente, e dunque per una causa alla stessa non imputabile. Inoltre ha lamentato la sproporzione tra il minimo ritardo e la sanzione adottata dell’esclusione.

Si è costituita l’ANAS contestando tutto quanto dedotto dalla ricorrente poiché infondato in fatto e diritto e chiedendo il rigetto del ricorso.

All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 25 luglio 2018 è stata respinta la domanda cautelare.

In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.

All’udienza del 14 novembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato, risultando legittime le cause di esclusione, come individuate dall’ANAS nella tardiva presentazione della documentazione integrativa e nella indeterminatezza della stessa.

1. Infatti, quanto al primo aspetto, l’odierno ricorrente ha trasmesso quanto richiesto in sede di soccorso istruttorio quando il termine perentorio (ore 12:00 del 4 maggio 2018) assegnato dalla stazione appaltante era scaduto, e cioè alle ore 13:30 del 4 maggio.

Secondo giurisprudenza consolidata il termine assegnato dalla Stazione Appaltante ai fini delle integrazioni documentali nell’ambito del sub-procedimento del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 Codice Appalti, è da ritenersi perentorio, in quanto ogni dilazione ulteriore rispetto a quella consentita dalla legge contrasterebbe con la necessità di un celere svolgimento della procedura di affidamento, che sarebbe irrimediabilmente soggetta all’inerzia dei concorrenti. Un’eventuale diversa conclusione determinerebbe la violazione della par condicio dei concorrenti, andando a premiare il comportamento di chi negligentemente abbia omesso di allegare la documentazione richiesta, anche a seguito di soccorso istruttorio, a scapito di quegli operatori, che, invece, hanno presentato una documentazione ab origine completa e regolare o che si sono immediatamente conformati alle richieste della Stazione Appaltante (cfr. da ultimo, Tar Lazio 3572/2018).

L’integrazione inviata deve perciò ritenersi tardiva in quanto allegata oltre il termine perentorio assegnato in fase di soccorso istruttorio.

Peraltro il ricorrente, al di là di mere asserzioni, non ha offerto alcun principio di prova in relazione al dedotto malfunzionamento del Portale Acquisti ANAS. Risulta solo depositata una PEC inviata all’ANAS il 4 maggio 2017 alle ore 12.03, dunque a termine scaduto, con la quale si lamentava il malfunzionamento del portale; e comunque, se CIS avesse avuto la disponibilità della documentazione in quel momento avrebbe potuto intanto almeno inviarla con la medesima PEC. Appare invece più verosimile l’ipotesi contraria, ovvero che alcun tentativo di accesso al Portale fosse stato esperito prima delle 12.00, in quanto, come rilevato dall’ANAS nel provvedimento di esclusione, la sottoscrizione del notaio sulla polizza reca le ore 13.06 del 04 maggio 2018; apparendo dunque probabile che alla scadenza del termine perentorio la documentazione da depositare non fosse stata ancora formata.

Pertanto l’esclusione, già per tale assorbente ragione, risulta legittima, senza che possa farsi questione di proporzionalità tra entità del ritardo nel deposito e sanzione applicata, essendo l’esclusione una necessaria conseguenza prevista dalla legge (art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016).

2. In ogni caso risulta legittima anche la concorrente ragione di esclusione dell’ATI, consistente nella mancata indicazione, pur a seguito di soccorso istruttorio, del riparto delle quote di esecuzione tra le imprese raggruppate.

Ed invero, il disciplinare di gara prevedeva che, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, ogni concorrente avrebbe dovuto rendere, a pena di esclusione, una dichiarazione contenente “la composizione del RTI con i rispettivi ruoli nonché la quota di partecipazione e di esecuzione espressa in percentuale, di ciascuno degli operatori economici partecipanti al RTI.”.

L’odierna ricorrente partecipava alla procedura concorsuale con la seguente composizione:

Consorzio CIS (Impresa mandataria) OG3 80%, OS11 100%, OS12A 100% Coger società cooperativa (Impresa mandante) OG3 10%, Cavecon SRL (Impresa mandante) OG3 10%.

Come già esposto nella parte in fatto, la stazione appaltante aveva rilevato tuttavia che l'impresa mandante Cavecon S.r.l. possedeva un’iscrizione nella categoria OG3 non sufficiente a coprire, per classifica d’importo, il requisito necessario per eseguire il 10% delle lavorazioni così come dichiarato dal costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese.

L’ANAS aveva quindi richiesto al RTI di regolarizzare la situazione evidenziatasi, suggerendo, in un’ottica di leale collaborazione, una possibile modalità da seguire, e precisamente: “Si rende, pertanto, necessario che il raggruppamento riveda la posizione dell'impresa mandante CAVECON, anche valutando l'opportunità di individuarla come cooptata e ciò al fine di adeguare la partecipazione dell'impresa al raggruppamento sia alle qualificazioni effettivamente possedute dalla stessa, sia alle percentuali minime di partecipazione prescritte dalla legge per ciascuna impresa mandante (non inferiore al 10% della sub -ATI OG 3)”.

A fronte di tale richiesta, l’ATI ricorrente, nella documentazione integrativa (tardivamente prodotta) si è limitato ad allegare una mera dichiarazione nella quale precisava che “in riferimento al punto 2. il raggruppamento indica la CAVECON SRL quale impresa cooptata per il soddisfacimento e adeguamento della partecipazione all’ATI in questione, ai fini dei requisiti di qualificazione richiesti”, senza procedere ad una ridistribuzione all’interno dell’ATI della rimanente quota del 10% dei lavori nella categoria OG3, originariamente ricoperta da Cavecon S.r.l., e non garantendo, conseguentemente, l’esecuzione del 100% dei lavori.

Tale insanabile incompletezza ha legittimamente determinato l’esclusione del raggruppamento ricorrente, non potendo l’Amministrazione desumere, dalla mera dichiarazione di cooptazione della Cavecon, che la quota del 10% dei lavori, originariamente ricoperta da questa nella categoria OG 3, era da distribuirsi proporzionalmente tra i due rimanenti associati, ovvero CIS e Coger (i quali, peraltro, si erano impegnati ad eseguire, nella categoria OG3, quote del tutto disomogenee, ovvero, rispettivamente, l’80% e il 10%).

Né tale attività di redistribuzione delle quote da parte della stazione appaltante sarebbe consentita da alcuna previsione normativa; al contrario, la lex specialis richiedeva chiaramente d’indicare la quota di esecuzione, espressa in percentuale, di ciascuno degli operatori economici partecipanti al RTI.

E’ chiaro dunque come, anche in presenza di un mutamento della compagine associativa, fosse indispensabile una nuova dichiarazione d’impegno da parte del Consorzio Cis e della Coger che specificasse, con riferimento ai lavori rientranti nella categoria OG 3, la misura delle quote di esecuzione come tra di esse ridistribuite, e che garantisse l’esecuzione del 100% di tali lavori, non avendo, d’altro canto, la stazione appaltante titolo per pretendere dall’impresa cooptata l’esecuzione dei lavori, nel caso in cui questa si rendesse inadempiente.

Per cui, la modifica della ripartizione delle prestazioni da eseguire all’interno del raggruppamento, ammessa nel caso di specie dall’ANAS in corso di gara proprio in un’ottica di favor partecipationis, avrebbe dovuto essere specificata dall’ATI, non solo tempestivamente, ma anche in termini precisi e inequivocabili.

Anche con riferimento a tale omissione, l’ANAS ha dunque correttamente applicato la disposizione di cui all’art. 83, co. 9, citato, che sanziona con l’esclusione dalla gara il concorrente che non abbia regolarizzato la documentazione nel termine a tal fine assegnato dalla stazione appaltante.

D’altro canto, la parità di trattamento dei concorrenti verrebbe palesemente violata laddove si consentisse al concorrente di produrre, anche successivamente al termine assegnato ai fini del soccorso istruttorio, dichiarazioni necessarie per l’ammissione alla gara.

3. Risultando dunque legittime le suddette ragioni di esclusione, si può prescindere dall’esame della legittimità dell’esclusione per tardiva produzione della polizza con firma autenticata.

4. Pertanto il ricorso deve essere respinto.

5. Considerate tuttavia la complessità di alcune delle questioni trattate e le incertezze giurisprudenziali che le riguardano, si reputa opportuno disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere

Nicola Fenicia, Primo Referendario, Estensore

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Nicola Fenicia

 

Saverio Romano

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO