Tar Bari, sez. I, 20 dicembre 2018, n. 1664
1. Un'impresa che ha eseguito lavori sui beni culturali potrà “spenderli” come requisito esclusivamente proprio, con la conseguenza che, se inserita in una struttura come un consorzio stabile, potrà farne uso per la propria qualificazione, senza né giovarsi di quelli eseguiti da altre imprese (sia pure associate o consorziate), né consentire ad altri di giovarsene.
2. La ratio cui è ispirata la disposizione di cui all’art. 146 D. Lgs. n. 50/2016 risiede nell'esigenza di tutela dei beni culturali, che impone un collegamento diretto tra il possesso della qualificazione richiesta e l’esecuzione dei lavori, ciò al fine di evitare che l’intervento sui beni culturali sia effettuato da soggetti non qualificati.