Tar Lazio, Roma, Sez. III bis, 12 ottobre 2018, n. 9932
1. In materia di gare pubbliche, le offerte tecniche devono essere improntate alla massima linearità e chiarezza, onde prefigurare all’Amministrazione un quadro certo dei rispettivi doveri ed obblighi contrattuali in corrispondenza agli atti di gara; qualsivoglia elemento che introduca nel sinallagma negoziale profili diversi, anche se in ipotesi vantaggiosi per l’Amministrazione, vale a conferire all’offerta la natura di offerta indeterminata o condizionata che ne deve comportare l’esclusione dalla gara, e ciò a prescindere dalla presenza o meno nella legge di gara di un’espressa comminatoria di esclusione, stante la superiorità del principio che vieta le offerte condizionate e le rende inammissibili (1).
2. La nozione di “offerta condizionata” ricorre nel caso in cui l’offerente subordini il proprio impegno contrattuale ad uno schema modificativo rispetto a quello proposto dalla stazione appaltante; in tal caso l’offerta va dichiarata inammissibile, atteso che le regole che informano la materia degli appalti pubblici esigono, a tutela della par condicio e della certezza dei rapporti giuridici (funzionali all’imparzialità nella scelta del contraente e al buon andamento in ordine alla serietà dell’offerta e alla corretta esecuzione dell’appalto), la perfetta conformità tra il regolamento contrattuale predisposto dalla stazione appaltante e l’offerta presentata dal candidato (2).
3. L’offerta dell’impresa partecipante può dirsi condizionata e, quindi, inammissibile, quando il concorrente subordina la sua adesione al contratto a condizioni estranee all’oggetto del procedimento ovvero ad elementi non previsti nelle norme di gara o di capitolato o comunque non sia univoca, come nella specie (3).
- Conforme ex multis Tar Piemonte – Torino –, sez. I, 14 luglio 2011, n. 785 e Tar Lazio – Roma, sez. II, 5 maggio 2016, n. 5268;
- Tar Piemonte – Torino –, sez. II, 12 dicembre 2016, n. 1514; Tar Trentino-Alto Adige Bolzano, 03 giugno 2015, n. 185;
- Tar Campania – Napoli, sez. I, 26 novembre 2009 n. 8082; Tar Umbria, sez. I, 13 aprile 2010, n. 239; Tar Campania – Salerno, sez. II, 25 marzo 2014, n. 606.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9877 del 2018, proposto da
Intesa Sanpaolo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta 142;
contro
Fondazione Enasarco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Maurizio Dell’Unto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Bnl – Banca Nazionale del Lavoro S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
Banca Popolare di Sondrio S.C.P.A. non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione
a. della esclusione di Intesa Sanpaolo S.p.A. dalla procedura aperta in ambito U.E. indetta dalla Fondazione ENASARCO – Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio ai sensi degli artt. 60 e 95 d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di tesoreria e cassa della Fondazione e dei servizi di pagamento di contante allo sportello localizzato sul territorio nazionale – Lotto I CIG 72421413D0 disposta all’esito della seduta di gara del 6.7.2018 con provvedimento dell’11.7.2018, comunicato in pari data a Intesa Sanpaolo S.p.A., e del predetto provvedimento;
b. della comunicazione della disposta esclusione effettuata con nota dell’11.7.2018 – ENA180000074414U e della nota predetta;
c. della aggiudicazione della gara in questione al RTI Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. – Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.;
d. di ogni altro atto e/o comportamento preordinato, consequenziale o comunque connesso, ed in specie: i) di tutti i verbali di gara e delle operazioni della Commissione di gara, del RUP e della Fondazione ENASARCO – Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio nelle parti in cui hanno valutato l’offerta di Intesa Sanpaolo S.p.A. e ne hanno disposto l’esclusione dalla procedura de qua; in particolare dei verbali delle sedute pubbliche del 13.6.2018 e del 6.7.2018 e del verbale della seduta riservata del 28.6.2018; ii) delle determinazioni / deliberazioni degli organi della Fondazione ENASARCO – Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio che hanno disposto l’esclusione di Intesa Sanpaolo S.p.A. dalla procedura de qua; iii) della proposta di aggiudicazione della gara al RTI Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. – Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.; iv) del giudizio di congruità dell’offerta del RTI Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. – Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.; v) occorrendo, della lex specialis della procedura, ed in specie del disciplinare di gara, dello schema di contratto e dello schema di offerta economica, nei soli termini di cui infra,
per l’accertamento e la dichiarazione
della inefficacia del/dei contratto/contratti eventualmente sottoscritti dalla Fondazione ENASARCO – Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio con il RTI Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. – Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. nelle more del giudizio,
per l’accertamento e la dichiarazione
del danno ingiusto subito dalla Società ricorrente per effetto degli impugnati provvedimenti, da risarcirsi, in via principale, in forma specifica, mediante affidamento dell’appalto a Intesa Sanpaolo S.p.A., anche eventualmente in via di subentro al RTI Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. – Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A., anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121, 122 e 124 c.p.a., ovvero, solo in subordine, per equivalente, mediante il pagamento di una cifra a ristoro dei danni subiti e subendi dalla Società ricorrente da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa, unitamente ad interessi e rivalutazione monetaria,
per la condanna
della Fondazione ENASARCO – Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio al risarcimento del danno ingiusto subito dalla Società ricorrente, in via principale, in forma specifica, mediante adozione degli atti necessari all’affidamento a Intesa Sanpaolo S.p.A. dell’appalto de quo, anche eventualmente in via di subentro al RTI Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. – Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A., ovvero, solo in subordine, per equivalente, mediante condanna al risarcimento del danno subito dalla Società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fondazione Enasarco e della Bnl – Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente ha impugnato la propria esclusione dalla procedura aperta in ambito U.E. indetta dalla Fondazione Enasarco, ai sensi degli artt. 60 e 95 d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di tesoreria e cassa della Fondazione e dei servizi di pagamento di contante allo sportello localizzato sul territorio nazionale.
Si sono costituiti Enasarco e la controinteressata.
Alla camera di consiglio del 25 settembre 2018, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso non è fondato.
La ricorrente è stata esclusa in quanto la sua offerta è stata ritenuta “inammissibile poiché ha introdotto un elemento aggiuntivo/modificativo rispetto agli atti di gara”.
È anzitutto infondata la censura di difetto di motivazione.
È un principio generale, quello per cui l’amministrazione appaltante può porre a base del proprio provvedimento di esclusione di un concorrente la valutazione espressa dalla Commissione di gara nei propri verbali.
Nel caso in esame, la motivazione è espressa nel verbale della Commissione di gara del 28 giugno 2018, e non vi è dubbio che la ricorrente abbia avuto piena conoscenza del verbale citato, considerato che la stessa ha provveduto ad allegarlo al ricorso e a confutarne le argomentazioni.
Parimenti infondata è l’ulteriore censura avverso le motivazioni che hanno indotto all’esclusione della ricorrente.
Il punto 12 del disciplinare di gara “Contenuto della Busta C – Offerta Economica”, prevedeva che l’offerta doveva essere predisposta secondo il modello di cui all’allegato n. 8 al disciplinare e doveva contenere “… tasso di interesse attivo sulle giacenze depositate espresso, con spread positivo su Euribor ad un mese con base 365 …”.
L’offerta della ricorrente, alla voce riguardante tasso di interesse attivo sulle giacenze depositate espresso, con spread positivo su Euribor ad un mese con base 365, ha indicato “0,010% (con floor a 0,000% fino a € 200.000.000,00)”.
La semplice lettura dell’offerta della ricorrente evidenzia come questa contenga un elemento ulteriore rispetto a quanto prescritto dal bando.
Ciò è confermato anche dallo stesso ricorso, laddove è stato evidenziato come l’offerta sia stata così formulata al fine di tutelare la stazione appaltante (“Intesa ha previsto un “floor a 0,000% fino a € 200.000.000,00”, ossia un valore minimo (c.d. floor) del tasso di interesse indicizzato all’Euribor. In altri termini, ove le giacenze dell’Enasarco non superino i 200 milioni di euro, troverà applicazione un floor a 0,000%, ossia, in caso di giacenze inferiori ai 200 milioni di euro, non verranno comunque applicati interessi negativi ove lo spread offerto non dovesse essere sufficiente a neutralizzare gli effetti negativi connessi all’oscillazione del valore dell’Euribor. In questo modo, l’Enasarco avrà la possibilità di tutelarsi a fronte di oscillazioni dell’Euribor potenzialmente penalizzanti per lo stesso”, così il ricorso).
A prescindere dall’esattezza di questa impostazione, contestata dalla controinteressata, è da rilevare come tale precisazione, prevedendo un elemento ulteriore, denota l’integrazione dell’offerta, rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis.
La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la nozione di “offerta condizionata” ricorre nel caso in cui l’offerente subordini il proprio impegno contrattuale ad uno schema modificativo rispetto a quello proposto dalla stazione appaltante; in tal caso l’offerta va dichiarata inammissibile, atteso che le regole che informano la materia degli appalti pubblici esigono, a tutela della par condicio e della certezza dei rapporti giuridici (funzionali all’imparzialità nella scelta del contraente e al buon andamento in ordine alla serietà dell’offerta e alla corretta esecuzione dell’appalto), la perfetta conformità tra il regolamento contrattuale predisposto dalla stazione appaltante e l’offerta presentata dal candidato (cfr. Tar Torino, sez. II, 12 dicembre 2016, n. 1514).
“L’offerta dell’impresa partecipante, invero, può dirsi condizionata e, quindi, inammissibile, quando il concorrente subordina la sua adesione al contratto a condizioni estranee all’oggetto del procedimento ovvero ad elementi non previsti nelle norme di gara o di capitolato o comunque non sia univoca, come nella specie (cfr. Tar Campania, Napoli, sez. I 26 novembre 2009 n. 8082; Tar Umbria, sez. I, 13 aprile 2010, n. 239; Tar Campania, Salerno, sez. II, 25 marzo 2014, n. 606). In tal senso, va ribadito il principio generale in materia di gare pubbliche cui sopra è stato fatto cenno secondo cui le offerte tecniche devono essere improntate alla massima linearità e chiarezza, onde prefigurare all’Amministrazione un quadro certo dei rispettivi doveri ed obblighi contrattuali in corrispondenza agli atti di gara, e che qualsivoglia elemento che introduca nel sinallagma negoziale profili diversi, anche se in ipotesi vantaggiosi per l’Amministrazione, vale a conferire all’offerta la natura di offerta indeterminata o condizionata che ne deve comportare l’esclusione dalla gara, e ciò a prescindere dalla presenza o meno nella legge di gara di un’espressa comminatoria di esclusione, stante la superiorità del principio che vieta le offerte condizionate e le rende inammissibili (cfr. Tar Piemonte, sez. I, 14 luglio 2011, n. 785)” (Tar Lazio, sez. II, 5 maggio 2016, n. 5268)”.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore
Raffaele Tuccillo, Primo Referendario
Guida alla lettura
Prima di affrontare il thema decidendum occorre esaminare alcuni elementi in fatto che hanno portato alla pronuncia in commento.
La vicenda all’origine della sentenza in analisi prende avvio con l’indizione di una procedura aperta in ambito europeo ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di tesoreria e cassa di una Fondazione nonchè dei servizi di pagamento di contante allo sportello localizzato sul territorio nazionale.
Una concorrente partecipa alla gara con un’offerta poi esclusa siccome recante le caratteristiche proprie di un’“offerta condizionata”. Così impugna, fra gli altri, il provvedimento che ha disposto l’esclusione dalla procedura de qua avanti il Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio.
Nel pervenire al rigetto del ricorso proposto, il giudice amministrativo torna a confrontarsi con un tema su cui si era soffermato già in passato, quello dell’offerta condizionata. Più precisamente, viene in considerazione il duplice profilo della nozione di “offerta condizionata” e dell’ammissibilità della medesima nell’ambito delle gare pubbliche.
Muovendo dalla prima questione sulla quale il Tar è chiamato a pronunciarsi, è dato rilevare come l’opzione condivisa in ordine alla delimitazione del concetto di “offerta condizionata” sia nel senso di un sostanziale allineamento con l’orientamento ormai da tempo consolidato in seno alla giurisprudenza amministrativa.
Invero, secondo il Tar, è riconducibile entro la nozione di “offerta condizionata” il caso in cui l’offerente subordini il proprio impegno contrattuale a uno schema modificativo rispetto a quello proposto dalla stazione appaltante.
In particolare, l’offerta dell’impresa partecipante può dirsi condizionata ove il concorrente faccia dipendere la propria adesione al contratto da condizioni estranee all’”oggetto del procedimento” ovvero a elementi non previsti nelle norme di gara o di capitolato o comunque non sia univoca (si v. Consiglio di Stato, sez. VI, 4 luglio 1997, n. 1074; Tar Piemonte - Torino, sez. II, 12 maggio 2000, n. 569; Tar Campania - Napoli, sez. I, 26 novembre 2009 n. 8082; Tar Umbria, sez. I, 13 aprile 2010, n. 239; Tar Lazio - Roma, sez. II quater, 4 luglio 2011, n. 5927; Tar Campania - Salerno, sez. II, 25 marzo 2014, n. 606).
Illuminanti sul tema anche le pronunce – non richiamate dal Tar Lazio – le quali hanno avuto cura di delineare i tratti distintivi fra la condizione civilistica e l’offerta sub conditione presentata in sede di gara. E nel far ciò hanno chiarito che nella materia delle procedure di evidenza pubblica la nozione di “offerta condizionata” non coincida con la figura civilistica della condizione intesa quale evento futuro e incerto da cui si fa dipendere l’efficacia del negozio, ma ricorra allorchè l’offerente subordini il proprio impegno contrattuale all’accettazione a opera della controparte di una controproposta concernente un patto aggiuntivo o modificativo rispetto allo schema indicato dalla stazione appaltante (Tar Umbria - Perugia, sez. I, 11 giugno 2010, n. 369; Tar Piemonte - Torino, sez. I, 30 giugno 2011, n. 710; Tar Lazio - Roma, sez. II quater, 4 luglio 2011, n. 5827; Tar Campania - Salerno, sez. II, 25 marzo 2014, n. 606; Tar Trentino Alto Adige - Bolzano, 3 giugno 2015, n. 185).
L’”offerta condizionata” consiste dunque nella “unilaterale subordinazione dell’offerta a condizioni estranee all'oggetto del procedimento” laddove con l’espressione “oggetto del procedimento” si deve intendere lo schema di contratto sul quale è stata bandita la gara (Consiglio di Stato, sez. VI, 25 gennaio 2010 n. 248).
Nel caso di specie affatto univoca si presenta l’offerta presentata dalla concorrente esclusa. Plurime le argomentazioni e gli elementi in fatto che hanno portato il Tar a tale conclusione.
Invero, il punto 12 del disciplinare di gara “Contenuto della Busta C – Offerta Economica”, prevedeva che l’offerta doveva essere predisposta secondo il modello di cui all’allegato n. 8 al disciplinare e doveva contenere “… tasso di interesse attivo sulle giacenze depositate espresso, con spread positivo su Euribor ad un mese con base 365 …”. L’offerta della ricorrente, alla voce riguardante tasso d’interesse attivo sulle giacenze depositate espresso, con spread positivo su Euribor a un mese con base 365, ha indicato “0,010% con floor a 0,000% fino a € 200.000.000,00.
Dalla mera lettura dell’offerta si evince come essa contenga un elemento ulteriore rispetto a quanto prescritto dal bando.
Il che, secondo il Tar, troverebbe conferma a ben vedere anche nel ricorso, laddove si è evidenziato come l’offerta sia stata così formulata al fine di tutelare la stazione appaltante. Si legge infatti che “Intesa ha previsto un “floor a 0,000% fino a € 200.000.000,00”, ossia un valore minimo (c.d. floor) del tasso di interesse indicizzato all’Euribor. In altri termini, ove le giacenze dell’Enasarco non superino i 200 milioni di euro, troverà applicazione un floor a 0,000%, ossia, in caso di giacenze inferiori ai 200 milioni di euro, non verranno comunque applicati interessi negativi ove lo spread offerto non dovesse essere sufficiente a neutralizzare gli effetti negativi connessi all’oscillazione del valore dell’Euribor. In questo modo, l’Enasarco avrà la possibilità di tutelarsi a fronte di oscillazioni dell’Euribor potenzialmente penalizzanti per lo stesso”.
E’ opinione del Tar, in disparte l’esattezza di tale impostazione contestata dalla controinteressata, che la precisazione prevedendo un elemento ulteriore denoti un’integrazione dell’offerta rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis. Di tal che del tutto infondata appare la censura avverso le motivazioni che hanno indotto all’esclusione della ricorrente.
La stazione appaltante, come noto, predetermina i criteri di aggiudicazione al fine di ovviare all’inserimento di elementi ultronei rispetto a quelli stabiliti dai documenti di gara. E proprio in tale fine la predeterminazione rinverrebbe la propria ratio.
Invero, secondo la giurisprudenza costante, nelle procedure di evidenza pubblica la suddetta predeterminazione assolve la funzione di evitare che gli stessi possano essere confezionati ex post, atteso che in attuazione dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità, par condicio e trasparenza è fatto divieto di introdurre elementi di valutazione delle offerte ulteriori rispetto a quelli indicati nella lex specialis ovvero la modifica degli stessi (si v. Consiglio di Stato, sez. V, 6 maggio 2015 n. 2267; Tar Milano, 21 aprile 2016 n. 750).
Strettamente correlato al primo tema dalla pronuncia de qua è il secondo. Invero, delineati i confini della nozione di “offerta condizionata” il quesito posto al Tar Lazio attiene alla vigenza o meno del principio che vieta le offerte condizionate e le rende inammissibili.
A tal proposito il Giudice di prime cure sposa una soluzione che si pone in piena armonia con l’indirizzo pacifico della giurisprudenza secondo cui quando l’offerta sia condizionata nei termini descritti essa deve essere dichiarata inammissibile; le regole che informano la materia degli appalti pubblici esigono infatti, a tutela della par condicio e della certezza dei rapporti giuridici - funzionali all’imparzialità nella scelta del contraente e al buon andamento in ordine alla serietà dell’offerta e alla corretta esecuzione dell’appalto - la perfetta conformità fra il regolamento contrattuale predisposto dalla stazione appaltante e l’offerta presentata dal candidato (si v. Tar Piemonte – Torino, sez. II, 12 dicembre 2016, n. 1514; Tar Campania – Napoli, sez. I, 26 novembre 2009 n. 8082; Tar Umbria – Perugia, sez. I, 13 aprile 2010, n. 239; sez. I, 11 giugno 2010, n. 369; Tar Lazio – Roma, sez. II quater, 4 luglio 2011, n. 2808; Tar Campania – Salerno, sez. II, 25 marzo 2014, n. 606).
La ratio della comminatoria d’inammissibilità sarebbe ravvisabile nell’impossibilità di ritenere l’”offerta condizionata” un’offerta attendibile, univoca e idonea a manifestare una volontà certa e inequivoca dell’impresa di partecipazione alla gara pubblica. Di tal che essa non può costituire per la Pubblica Amministrazione un’offerta suscettibile di valutazione “meritando pertanto di essere esclusa dalla procedura” (Consiglio di Stato, sez. VI, 25 gennaio 2010 n. 248).
Affermata la vigenza del principio generale che considera inammissibili le “offerte condizionate” nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica, la terza questione sottoposta al Tar Lazio attiene al confronto con il diverso principio generale della linearità e della chiarezza delle offerte tecniche. Più precisamente il dubbio interpretativo concerne la lettura del divieto di “offerte condizionate” in chiave di prevalenza ovvero di equiordinazione ovvero ancora di subvalenza rispetto al principio di linearità e chiarezza delle offerte tecniche.
Il Tar coglie l’occasione per confermare nuovamente la superiorità del principio che vieta le offerte condizionate rendendole inammissibili. Più particolare, afferma come debba essere ribadito il principio generale vigente in materia di gare pubbliche in ossequio al quale le offerte tecniche debbano essere improntate alla massima linearità e chiarezza, onde prefigurare all’Amministrazione un quadro certo dei rispettivi doveri e obblighi contrattuali in corrispondenza agli atti di gara, e che qualsivoglia elemento atto a introdurre nel sinallagma negoziale profili differenti, pur se in ipotesi vantaggiosi per l’Amministrazione, valga a conferire all’offerta la natura di offerta indeterminata o condizionata che ne deve comportare l’esclusione dalla gara, e ciò a prescindere dalla presenza o meno nella legge di gara di un’espressa comminatoria di esclusione, stante la superiorità del principio che vieta le offerte condizionate e le rende inammissibili (si v. Tar Campania - Napoli, sez. VIII, 3 settembre 2010, n. 17288; Tar Lombardia - Brescia, II, 16 febbraio 2011, n. 303; Tar Piemonte – Torino, sez. I, 14 luglio 2011, n. 785; Tar Marche, 21 novembre 2012, n. 738; Tar Lazio – Roma, sez. II, 5 maggio 2016, n. 5268; Tar Puglia – Lecce, sez. II, 30 gennaio 2017, n. 173; Tar Puglia – Lecce, Sez. III, 3 agosto 2017, n. 1428).
Del resto, si rammenta, il divieto di offerta condizionata ha una portata generale laddove per “generale” si intende estesa a “tutti i procedimenti concorsuali”, come già affermato in passato dal Consiglio di Stato (si v. Consiglio di Stato, sez. V, 23 agosto 2004, n. 5583).
Lungi dal connotarsi come pronuncia “innovativa”, la sentenza n. 9932 del 12 ottobre 2018 non si discosta dall’orientamento consolidato così limitandosi a richiamare i principi giurisprudenziali elaborati in tema di “offerta condizionata”. Non resta che attendere la proposizione dell’appello per sapere se il Consiglio di Stato ritenga di doversi discostarsi almeno in parte da tali principi che al momento appaiono granitici ovvero allinearsi a essi confermando la decisione del Giudice di prime cure.