Tar Lazio, Roma, Sez. III quater, 03 ottobre 2018, n. 9701

Requisiti generali ex art. 80 - Possesso - Deve essere dichiarato anche dall’OdV ex 231/2001 - Carenza - Può essere regolarizzata tramite soccorso istruttorio - Anche in sede processuale

L’art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016, così come modificato dal correttivo (d.lgs. n. 56/2017), impone ai concorrenti l’onere di dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale anche in relazione ai «membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza».

Come già chiarito dall’ANAC con il Comunicato del Presidente dell’8/11/2017, tra tali soggetti rientrano anche i componenti dell’Organismo di Vigilanza previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001.

Ad avviso del TAR Lazio, l’omessa dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine morale in capo ai membri dell'OdV non determina tuttavia l'automatica esclusione dalla procedura, intregrando piuttosto un'irregolarità sanabile con il potere-dovere di soccorso istruttorio (cfr. Ad. Pl. n. 16/2014, sul vecchio codice).

La pronuncia merita di essere segnalata anche in relazione alla possibilità di sanare l’omissione in questione in corso di giudizio, facendosi ricorso al cd. “soccorso istruttorio processuale”, che consente all’operatore economico di dimostrare in giudizio il possesso del requisito non dichiarato in gara, e al giudice di sostituirsi alla stazione appaltante in attività valutative a carattere vincolato, come quella che attiene alla sussistenza, o meno, dei requisiti di affidabilità morale e professionale di cui all'art. 80, comma 1, nuovo codice (Consiglio di Stato, sez. V, 8 giugno 2018, n. 3483; sez. III, 2 marzo 2017, n. 2017).

Il TAR Lazio ha pertanto ritenuto valida la partecipazione dell'impresa, che pure non aveva attestato il possesso dei requisiti di partecipazione in capo ai membri dell'OdV ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2001, consentendole di produrre in giudizio la prescritta dichiarazione.

LA SENTENZA

Pubblicato il 03/10/2018

N. 09701/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02988/2018 REG.RIC.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2988 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Covisian S.p.A., Transcom Worldwide S.p.A., Almaviva Contact S.p.A., Fastweb S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Ielo, Giovanni Mangialardi, Paola Iatì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Ufficio di Segreteria del TAR in assenza di domicilio eletto in Roma; 

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Anziano, Gaetano De Ruvo, Dario Bottura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’INPS in Roma, via Cesare Beccaria n. 29; 

nei confronti

Abramo Customer Care S.p.A., Ennova Service S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Piergiuseppe Venturella, Fabio Fantini, Alessandra Favre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Piergiuseppe Venturella in Roma, via San Sebastianello n. 9; 
G.P.I. S.p.A., Nethex Care S.p.A., Ntt Data Italia S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Vinti, Rosamaria Lo Grasso, Dario Capotorto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Emilia, n. 88; 
Youtility Center S.r.l. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

in parte qua, della determinazione n. RS30/39/2018 del 31 gennaio 2018, assunta dalla Direzione centrale acquisti e appalti di INPS con la quale è stato approvato l'elenco degli ammessi e degli esclusi dalla procedura aperta di affidamento della fornitura del servizio di Contact center INPS-Equitalia – lotto 1 - CIG 7059079844, nella parte in cui è stata approvata l'ammissione alla gara dei concorrenti: RTI GPI S.p.A. – Nethex Care S.p.A. – NTT Data Italia S.p.A. e RTI Abramo Customer Care S.p.A. – Youtility Center S.r.l. – Ennova Services S.r.l.;

dei verbali delle sedute della Commissione giudicatrice n. 1-5, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, conseguente e/o attuativo;

nonché con motivi aggiunti depositati il 7 maggio 2018

della determinazione n. RS30/163/2018 dell’11 aprile 2018, assunta dalla Direzione centrale acquisti e appalti di INPS – pubblicata sul profilo del committente l’11 aprile 2018 - con la quale è stata parzialmente annullata la determinazione n. RS30/39/2018 del 31 gennaio 2018, pubblicata sul profilo del committente l’1 febbraio 2018 – con la quale era stato approvato l’elenco degli ammessi e degli esclusi dalla procedura aperta di affidamento della fornitura del servizio di Contact center INPS-Equitalia – lotto 1 - CIG 7059079844 – nella parte in cui è stata confermata l’ammissione alla gara dei concorrenti: RTI GPI S.p.A. – Nethex Care S.p.A. – NTT Data Italia S.p.A. e RTI Abramo Customer Care S.p.A. – Youtility Center S.r.l. – Ennova Services S.r.l., nonchè di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e di Abramo Customer Care S.p.A. e di Ennova Service S.p.A. e di G.P.I. S.p.A. e di Nethex Care S.p.A. e di Ntt Data Italia S.p.A.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2018 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Con ricorso notificato ai soggetti meglio in epigrafe indicati in data 3 marzo 2018 e depositato il successivo 15 marzo, parte ricorrente espone che con i provvedimenti impugnati è stato approvato l’elenco dei concorrenti ammessi alle fasi successive di una procedura aperta in ambito comunitario per l’affidamento della fornitura del servizio di Contact Center INPS-Equitalia (all’esito delle verifiche sulla documentazione amministrativa).

Tra i soggetti ammessi rientra il RTI ricorrente ed altri due RTI concorrenti dei quali il raggruppamento interessato contesta l’ammissione.

Espone ancora che la gara in ambito comunitario era suddivisa in 3 lotti per un importo complessivo di euro 223.126.765,37 e che al Lotto 1 (per un valore di oltre 151 milioni di euro IVA esclusa) era ammessa la ricorrente stessa oltre che i due raggruppamenti:

- RTI GPI S.p.A. - Nethex Care S.p.A. - NTT Data Italia S.p.A.;

- RTI Abramo Customer - Care S.p.A. - Youtility Center S.r.l. – Ennova Services s.r.l. –

In principio partecipava anche il raggruppamento costituito da Comdata s.p.a. – Network Contacts s.r.l. – Telesurvey Italia s.r.l. che veniva escluso, ma che a seguito di sentenza del TAR n. 2590 del 6 aprile 2018 era riammesso e quindi partecipava alla gara.

2. Fermo restando che al momento della notifica del presente gravame la posizione del raggruppamento Comdata era ancora sub iudice, le interessate sollevano avverso le posizioni degli altri due raggruppamenti le censure meglio oltre esposte ed esaminate, concludendo per l’annullamento degli atti gravati e per l’accoglimento del ricorso.

3. Si sono costituite in giudizio la Abramo Customer Care e la GPI dapprima con memoria formale.

4. In vista della Camera di Consiglio la GPI con memoria depositata il 2 maggio 2018, insistita con successiva depositata il 7 maggio 2018, a seguito della costituzione dell’INPS, oppone che sia la Nethex sia la stessa GPI hanno espressamente dichiarato l’insussistenza di motivi di esclusione ex art. 80, comma 1 e comma 2 del d.lgs n. 50/2016 in capo ai soggetti muniti di rappresentanza direzione o controllo e comunque sarebbero sempre dichiarazioni integrabili mediante soccorso istruttorio. Osserva ancora che pure la censura proposta avverso la NTT Italia mandante della GPI e secondo cui non sarebbe iscritta al Registro Operatori di Comunicazione, non può essere condivisa, laddove la lex specialis di gara non prevede tale requisito a pena di esclusione; comunque la NTT svolge attività di progettazione nell’ambito della commessa e non di call center.

Conclude per la reiezione del gravame, insistendo in tale conclusione anche con memoria nell’avvicinarsi della Camera di Consiglio.

5. Anche la Abramo in vista dell’udienza camerale ha presentato in data 30 aprile u.s. memoria, insistita anche con ulteriore mezzo depositato il 7 maggio a seguito della costituzione dell’INPS con la quale ha contestato tutte le doglianze proposte: in ordine alla legittimazione del legale rappresentante della Ennova a stipulare contratti per l’importo di oltre 150.000.000, 00 di euro come è il lotto in questione ha rappresentato che la questione doveva esser riportata al valore del contratto per la quota di competenza della Ennova e che assomma al 15% dell’importo in ordine al quale vi era dunque la piena competenza del legale rappresentante a sottoscrivere l’offerta. Contesta anche la seconda censura proposta dalle ricorrenti avverso la mancanza del requisito del fatturato minimo e conclude per la reiezione del ricorso.

6. L’INPS anch’essa con atto depositato il 30 aprile u.s. ha rappresentato che in ordine allo stesso Lotto 1 era stato escluso uno dei 4 operatori partecipanti, ma il TAR con sentenza n. 3826 del 6 aprile 2018 aveva accolto il ricorso e pertanto tale operatore era stato riammesso con determinazione n. 163 dell’11 aprile 2018.

In merito alle censure proposte con la ridetta memoria l’Istituto le ha tutte contestate, concludendo dunque per la reiezione del gravame.

7. Alla Camera di Consiglio dell’8 maggio 2018 la causa è stata rinviata ad altra data, per la richiesta di parte ricorrente di presentazione di motivi aggiunti.

Con essi le interessate impugnano il provvedimento con cui l’istituto ha provveduto a riammettere in gara il RTI Comdata ed ha confermato l’ammissione degli altri due raggruppamenti avverso i quali le ricorrenti hanno proposto le doglianze sopra illustrate che vengono in sostanza reiterate anche con i motivi aggiunti, concludendo dunque le stesse per l’annullamento della determinazione n. 163 dell’11 aprile 2018 nella parte in cui ha confermato l’ammissione dei RTI GPI e Abramo alle fasi successive della gara.

8. In vista della Camera di Consiglio odierna l’INPS eccepisce in primo luogo la inammissibilità dei motivi aggiunti, in quanto rivolti avverso un atto meramente confermativo. Avverso le doglianze che risultano riproposte nel loro tenore principale, conclude per la loro reiezione come pure dei motivi aggiunti oltre che del ricorso principale.

9. Previo scambio di ulteriori memorie tra le parti il ricorso è stato trattenuto in decisione alla Camera di Consiglio del 5 giugno 2018.

DIRITTO

1.Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

2. Il raggruppamento ricorrente rivolge il primo gruppo di doglianze avverso l’ammissione del RTI GPI S.p.A. - Nethex Care S.p.A. - NTT Data Italia S.p.a. alla gara per l’affidamento della fornitura del servizio di Contact Center INPS - Equitalia – Lotto 1 ed in particolare deduce: 1) quanto alla società Nethex Care la violazione dell’art. 80, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016; 2) quanto alla mandante NTT Data Italia s.p.a. violazione dell’art. 24 bis, comma 11 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83; 3) quanto alla mandataria GPI violazione dell’art. 80, comma 3 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Con esse in sostanza il raggruppamento lamenta in capo alle controinteressate l’assenza di requisiti o comunque la mancata dimostrazione ex art. 80, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 che prevede la sussistenza di requisiti di moralità per i soggetti muniti di poteri di rappresentanza tra cui l’organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs n. 231 del 2001 ed osserva che la Nethex, che fa parte del raggruppamento GPI dà atto dell’avvenuta predisposizione del modello 231 ma non indica il soggetto che svolge le funzioni di controllo.

La NTT, mandante del raggruppamento, doveva essere iscritta al Registro degli Operatori della Comunicazione elettronica, mentre ciò non risulta, sicchè il RTI doveva essere proprio escluso.

Per quanto riguarda la mandataria GPI non sono stati indicati i requisiti in capo ai soggetti che esercitano funzioni di controllo cessati dalla carica nell’anno precedente dalla pubblicazione del bando quali il sindaco cessato nell’anno antecedente la pubblicazione del bando ed i due sindaci supplenti, pure essi cessati nell’anno antecedente al bando.

2.1 La censura risulta smentita da quanto rilevato col verbale n. 2 del 12 ottobre 2017 con cui la Commissione di gara per il Lotto 1 ha ammesso tra gli altri il raggruppamento GPI e le mandanti Nethex e NTT senza rilevare discrasie nella documentazione di gara al contrario di quanto constatato, ad esempio, per il raggruppamento Comdata, la cui documentazione risultava invece sottoscritta da soggetto non munito da poteri di rappresentanza, vicenda da cui scaturiva il ricorso di quest’ultima che si concludeva con sentenza favorevole a n. 2590 del 27 marzo 2018 e conseguente riammissione del RTI Comdata.

Come noto integra il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico la falsa attestazione sostitutiva di certificazione resa dal privato ai sensi dell'art. 46 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.Lgs. n. 445 del 2000) al fine di partecipare a una gara d'appalto (Cassazione penale, VI, 24 marzo 2009, n. 15485), laddove la carenza di un qualsiasi elemento formale può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio riscritta dal legislatore con la norma di cui all’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016.

Nel merito poi la GPI fa osservare, e documenta quanto osserva, che sia il componente dell’Organismo di vigilanza della Nethex, che non avrebbe reso le dichiarazioni ex art. 80, sia i sindaci cessati dalla carica della GPI sarebbero in realtà in possesso dei requisiti la cui mancanza è contestata, come pure dimostrato dalle dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 seppure in sede di ricorso, il che di certo non ne sminuisce la pubblica fede, con conseguente reiezione anche del terzo profilo della doglianza con cui la ricorrente rilevava la mancanza di tale dichiarazione da parte della GPI per quanto riguardava anche i sindaci cessati dalla carica.

Quanto poi alla posizione della NTT DATA che in base alle contestazioni di parte ricorrente non poteva far parte del raggruppamento GPI, perché sprovvista della iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione istituito ai sensi dell’art. 24 bis, comma 11 del d.l. 83/2012, è da rilevare che effettivamente, come controdedotto dalla GPI, la lex specialis di gara non prevedeva l’iscrizione al ROC, né la mancata iscrizione era prevista a pena di esclusione.

E tanto trova conferma pure nella memoria di costituzione dell’INPS, laddove l’Istituto dopo un’ampia ricostruzione delle disposizioni in ordine al Servizio Operatori di Call Center che annovera pure i chiarimenti forniti dal MISE, specifica che l’iscrizione al ROC non pare assurgere a requisito soggettivo di partecipazione.

Infatti laddove all’art. 6 del Disciplinare di gara erano previsti i requisiti di carattere generale degli operatori economici di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 o legati a situazioni particolari quali quelle indicate all’art. 66, comma 2 del Codice (aver svolto consulenze) e a situazioni di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 165/2001, all’art. 7 del medesimo atto di gara, articolo peraltro rubricato quale “Criteri di selezione” erano indicati i requisiti previsti all’art. 83 del Codice e cioè di idoneità professionale (lett. a), di capacità economica e finanziaria (lett. b) e di capacità tecnico-professionale, (lett. c). Ed in ordine a quest’ultima per il Lotto 1 l’operatore economico doveva presentare “apposita certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 nel settore “EA 35 – Servizi professionali d’impresa” avente ad oggetto l’erogazione di servizi di Call Center o Contact Center o Customer Relationship Management” in corso di validità, rilasciata da un Organismo di certificazione abilitato in base alla norma ISO 17021/2011 ovvero da un Ente di accreditamento aderente alla associazione europea per l’accreditamento degli organismi di certificazione in corso di validità.”

E poiché in calce alla ridetta norma del Disciplinare era specificato che tale requisito, tra gli altri, in ordine al Lotto 1 doveva essere posseduto da ciascun Operatore componente il raggruppamento o il consorzio, a meno di non dimostrare che la documentazione prodotta da NTT, tra le altre componenti il raggruppamento GPI non comprendeva tale certificazione UNI EN ISO, il profilo di censura non coglie nel segno avuto riguardo alla lèttera della lex di gara.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente anche con memoria per l’udienza camerale è pure da rilevare che la norma di cui assume la violazione e cioè l’art. 24 bis del d.l. n. 83 del 2012 al comma 11 appare spostare l’obbligo di iscrizione nel registro alla fase del contratto di affidamento del servizio e non al momento della partecipazione.

Deve pure essere osservato che in analoga fattispecie il Consiglio di Stato ha valutato la doglianza del possesso o meno da parte di un soggetto partecipante a “procedura aperta in modalità telematica per la realizzazione e l'esercizio della nuova rete geografica di collegamento delle dipendenze periferiche” sulla base della notazione in fatto che il bando prevedeva esplicitamente quale unico requisito l’iscrizione al ROC, laddove la contestazione si svolgeva proprio sulla perdita del requisito (Consiglio di Stato, sezione V, 4 gennaio 2018, n. 51) laddove nel caso in esame l’iscrizione al ROC non è esplicitamente inserita nel bando, con conseguente reiezione della doglianza in tutti i suoi profili.

3. Con ulteriore doglianza il raggruppamento ricorrente aggredisce la posizione del RTI Abramo Customer - Care S.p.A.-Youtility Center S.r.l. e Ennova Services s.r.l., osservando quanto alla Ennova Services: 1) nullità della documentazione amministrativa (dichiarazioni sostitutive) per mancanza di sottoscrizione; violazione degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; 2) violazione dell’art. 7, comma 4 della lex specialis per non avere la mandante Ennova Services indicato l’importo dei contratti relativi a servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento.

Anche tale secondo gruppo di doglianze non può essere condiviso.

Con esse parte ricorrente attacca la posizione del raggruppamento Abramo Customer Care ed in particolare la posizione della componente Ennova, nei confronti della quale oppone che il rappresentante della mandante Ennova services non aveva i poteri per impegnare la società alla partecipazione alla gara, in quanto dalla visura storica risultava che tali poteri non comprendevano il lotto in questione pari ad euro 150.000.000,00.

In relazione all’art. 7, c. 4 del Disciplinare occorreva presentare l’elenco dei principali servizi analoghi con l’indicazione degli importi mentre la Ennova non l’aveva effettuato.

3.1 Il primo profilo non può essere condiviso, anzitutto perché l’importo per il quale l’amministratore delegato nonché legale rappresentante della Ennova non avrebbe il potere di impegnare la società non è quello relativo all’intero Lotto 1 ma quello che scaturisce dalla quota parte del valore a base d’asta in base al quale la Ennova partecipa e che ammonta al 15% pari a circa euro 22.500.000,00.

Per il resto se è vero che dalla visura camerale risulta che il detto amministratore delegato ha tutti i poteri relativi:

“alla partecipazione a gare e/o appalti licitazioni private/pubbliche, sia direttamente che con altri soggetti, e ogni potere inerente e connesso, ivi incluso quello di sottoscrivere i contratti e gli accordi relativi e ogni atto o documento necessario, nonché alla sottoscrizione di contratti per gli approvvigionamenti di materie prime e di vendita dei prodotti e servizi,…” la frase che segue e cioè “in entrambi i casi che precedono entro il limite massimo di euro 3.000.000,00 nel caso di appalti o accordi aventi durata annuale ovvero complessivi euro 5.000.000,00 nel caso di appalti o accordi aventi durata pluriennale”, non consente di condividere la tesi della controinteressata Abramo che nella sua difesa sostiene che il potere di concludere contratti pubblici di Ennova non sarebbe soggetto a limiti di spesa per l’amministratore delegato.

Piuttosto va condivisa la contestazione della censura di parte ricorrente effettuata dall’Istituto, che valorizza l’approccio sostanzialistico tenuto dalla giurisprudenza sull’argomento e sostenuto dal Collegio nell’ambito della medesima gara, con cui è stata riconosciuta la irrilevanza della posizione sostanziale del sottoscrittore degli atti di gara qualora sussista una abilitazione del medesimo alla firma della documentazione di gara e dell’offerta economica sulla base di una mera delega informale rilasciata ‘con promessa di rato e valido’ (Tar Lazio, Roma, Sez. III Quater, 06 aprile 2018 n. 3826).

Nel caso in esame si deve infatti rilevare che, diversamente dall’assenza di poteri rappresentativi e gestori in capo al sottoscrittore, il legale rappresentante della Ennova invece risulta munito di autonomo e diretto potere di rappresentanza della società, con la conseguenza che la spendita di poteri non riconosciuti semmai rileva nei rapporti interni tra la società rappresentata ed il rappresentante, anche se del tutto sanabile mediante ratifica espressa, come è avvenuto nel caso in esame e documentato dall’estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della Ennova in data 16 marzo 2018, prodotto dallo stesso Istituto.

Ma anche il profilo di censura con cui parte ricorrente insiste per la esclusione di Ennova essendo mancata la dichiarazione sugli importi dei servizi analoghi nella domanda di partecipazione è frutto di una erronea lettura di quest’ultima, perché nella tabella relativa ai requisiti di capacità economico finanziaria (pag. 14 della domanda) la Ennova indica tre contratti di cui due in corso con a fianco l’indicazione dell’importo del fatturato relativo e nella tabella relativa alla Capacità tecnico professionale, (pag. 15 della domanda) laddove dovevano essere indicati i servizi analoghi a quelli a base di gara come previsto dall’art. 7, punto 4 del Disciplinare indica appunto gli stessi tre contratti senza l’importo, per la evidente ragione che l’aveva indicato nella tabella precedente (pagine 14 e 15 della domanda).

4. Il ricorso principale va dunque del tutto respinto.

5. Con i motivi aggiunti parte ricorrente impugna la determina con cui l’INPS in mera esecuzione della sentenza con cui la sezione ha proceduto all’annullamento della esclusione dalla gara della Comdata, (TAR Lazio, III quater, 6 aprile 2018, n. 3826), come esposto in narrativa, ha proceduto alla riammissione della stessa ed ha confermato per il Lotto n. 1 che qui interessa la partecipazione alla gara anche dei due raggruppamenti, oltre quello interessato, alla prosecuzione della gara.

Poiché con i ridetti motivi aggiunti l’interessata insiste nelle stesse censure avanzate avverso le posizioni del raggruppamento GPI e del raggruppamento Abramo e dei loro componenti proposte col ricorso principale e sopra esaminate, va da sé che esse devono ritenersi respinte con le stesse motivazioni, con conseguente reiezione anche dei motivi aggiunti, potendosi prescindere dalla contestazione dell’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti, siccome proposti avverso un atto meramente confermativo delle valutazioni di ammissione alla gara già operate dalla Commissione e per nulla scalfite dallo stesso atto gravato con essi.

6. Per le superiori considerazioni il ricorso principale ed i motivi aggiunti vanno respinti.

Le spese seguono la soccombenza e vanno determinate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso ed i motivi aggiunti.

Condanna parte ricorrente al pagamento di complessivi euro 12.000,00 per spese di giudizio da ripartirsi in eguale misura tra INPS e gli altri soggetti costituiti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Massimo Santini, Consigliere

            L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE Pierina Biancofiore   Giuseppe Sapone                              

IL SEGRETARIO