Corte di Giustizia, Sez. IX, 25 ottobre 2018, C-413/17
Occorre rilevare che detto articolo 42, paragrafo 3, là dove stabilisce che le specifiche tecniche Gli articoli 18 e 42 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che tali disposizioni non impongono all’amministrazione aggiudicatrice, in sede di determinazione delle specifiche tecniche di un appalto avente ad oggetto l’acquisto di forniture mediche, di far prevalere, per principio, o l’importanza delle singole caratteristiche degli apparecchi medici, o l’importanza del risultato del funzionamento di tali apparecchi, ma esigono che le specifiche tecniche, nel loro insieme, rispettino i principi della parità di trattamento e di proporzionalità. Spetta al giudice del rinvio valutare se, nella controversia di cui è investito, le specifiche tecniche in questione rispettino tali obblighi.