Cons. Stato, Adunanza plen., 9 novembre 2018, n. 16 - TEMI GENERALI
Monitoraggio delle Adunanze plenarie su temi generali
Il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971, n. 403, non consente ex se l’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia né dà vita, nella fase di ammissione al corso universitario, ad alcuna forma di facilitazione, nemmeno se posseduto unitamente ad altro titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
L’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia potrà quindi avvenire solo secondo le regole ordinarie che postulano il possesso di un titolo idoneo all’accesso alla formazione universitaria ed il superamento della prova selettiva di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264.
L’Adunanza plenaria è stata investita della questione da due ordinanze di rimessione della Sesta Sezione del Consiglio di Stato recanti lo stesso quesito[1].
In particolare, la pronuncia si occupa del valore da riconoscere ai fini di un’iscrizione universitaria al diploma di fisioterapista rilasciato, ai sensi della l. 19 maggio 1971, n. 403, nel senso di stabilire se tale diploma consenta l’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia ad anni successivi al primo e, in caso affermativo, di stabilire se ciò sia possibile senza test di ingresso.
Secondo l’Adunanza non vi sono dubbi interpretativi, in base al complesso ordinamentale[2], che l’iscrizione universitaria sia possibile solo dopo il superamento dell’esame finale del ciclo formativo quinquennale di scuola secondaria superiore.
Posta la necessità del titolo di scuola secondaria superiore, si pone il problema se il titolo di massofisioterapista sia equipollente a quello necessario per l’iscrizione universitaria.
L’Alto consesso evidenzia l’intrinseca contraddittorietà di una soluzione per cui un meccanismo di equipollenza, introdotto per sanare le situazioni createsi precedentemente all’entrata in vigore della disciplina regolatoria della nuova figura del fisioterapista, diventi fondamentalmente uno strumento di equiparazione, ponendo così nel nulla la necessità stessa di differenziare le figure.
Invero, nei casi di diploma, o attestato, conseguito in data successiva al 1999 (epoca finale, quest'ultima, ai fini della dichiarazione di equipollenza, ai sensi del testo dell'art. 4, comma 1, l. n. 42 del 1999, dove si richiama l'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992 come modificato dall'art. 7 d.lgs. n. 517 del 1993), l’equipollenza non può valere, in quanto “il richiamato articolo 4 l. n. 42 del 1999 non va considerato come norma ‘a regime’, applicabile estensivamente anche ai titoli conseguiti successivamente (sulla scorta della precedente normativa: l. 10 maggio 1971, n. 403, in relazione al diploma di massofisioterapista). La norma ha invece finalità transitoria, essendo finalizzata a consentire che i (soli) titoli rilasciati dalle scuole regionali nel previgente sistema potessero essere equipararti a quelli di nuova istituzione (qualificati da un diverso e più impegnativo iter di conseguimento). L'utilizzo del participio passato (‘conseguiti’) e qualificazione dei ‘vecchi’ diplomi come ormai appartenenti alla ‘precedente normativa’, escludono che questi ultimi siano stati conservati a regime mediante un mero affiancamento al nuovo sistema ivi introdotto.
In conclusione, il consentire l’iscrizione ad una facoltà universitaria a chi sia in possesso del solo titolo triennale di massofisioterapista rappresenta una deviazione non minima dai principi in materia, dato che per l’iscrizione universitaria al primo anno è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale e, quindi, di livello superiore a quello di cui si tratta.
Infine, nell’ipotesi ulteriore in cui venisse comunque conseguito aliunde un titolo legittimante l’accesso alla formazione universitaria, il Collegio ha escluso che il citato titolo di massofisioterapista, accompagnato questa volta da un titolo effettivamente idoneo, possa consentire non solo l’accesso all’Università (possibilità questa derivante dal superamento dell’esame di Stato conclusivo della scuola secondaria superiore e non dal diploma di massofisioterapista) ma anche l’iscrizione ai corsi ad accesso programmato senza il necessario superamento della prova di ammissione di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264.
Invero, le prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato, di cui all’art. 4 della l. 2 agosto 1999, n. 264, rispondono contemporaneamente a più funzioni, non solo quella di accertare la predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi alla cui iscrizione ambisce, ma anche quella di verificare la sussistenza dei requisiti di cultura per lo studente che aspira ad essere accolto per la prima volta nel sistema universitario; di garantire l’offerta di livelli di istruzione adeguati alle capacità formative degli atenei; di consentire la circolazione nell’ambito dell’Unione europea delle qualifiche conseguite.
D’altronde, il tessuto argomentativo delle Supreme Corti che si sono occupate della questione delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato[3] rende arduo ritenere che il requisito del previo superamento della prova di ammissione possa essere escluso sulla base di una osservazione angusta, limitata unicamente ai requisiti posseduti dal candidato partecipante, ponendo in disparte la plurifunzionalità dell’istituto selettivo.
[1] Atteso il contrasto giurisprudenziale, va deferita all’Adunanza plenaria la questione sul valore da riconoscere, ai fini della iscrizione universitaria, al diploma di fisioterapista rilasciato ai sensi della l. n. 403/1971, onde stabilire se tale diploma consenta l’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia ad anni successivi al primo e, in caso affermativo, se ciò sia possibile senza test di ingresso, Cons. Stato, Sez. VI, ord., 11 giugno 2018, n. 3554; Id., ord., 25 giugno 2018, n. 3910. In questa rivista 8 agosto 2018.
Come evidenziato anche nella sentenza in esame, in relazione allo stesso tema recentemente l’Adunanza plenaria aveva disposto la restituzione degli atti alla Sezione remittente con incombenti istruttori senza pronunciarsi nel merito (ordinanza 21 novembre 2017, n. 10).
[2] Sul punto la sentenza sinteticamente ricorda l’art. 6 del d.lgs. 502 del 1992 che prevede per l’esercizio di tutte le professioni sanitarie ausiliarie la laurea, e non più un semplice diploma di scuola secondaria superiore; l’art. 2, lett. g) l. 28 marzo 2003, n. 53 che prevede che il titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica è dato dal superamento dell’esame di Stato al termine del ciclo liceale quinquennale; l’art. 6 D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 che subordina l’accesso ad un corso di laurea al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore; il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 e il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 che ribadiscono la durata quinquennale dell’ordinamento dei licei; infine, anche l’abrogato d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 che considerava la formazione in massofisioterapia unicamente ad altri fini.
Peraltro, tale interpretazione è stata già sostenuta dall’Adunanza plenaria allorquando ha risolto la questione dell’obbligo, per gli studenti provenienti da Università straniere, del superamento dell’esame di ammissione in Italia secondo le modalità stabilite dal MIUR (Cons. Stato, Ad. plen., 28 gennaio 2015, n. 1).
[3] Sul punto, Cons. Stato, Ad. plen., 28 gennaio 2015, n. 1; Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. II, causa Tarantino e altri c. Italia (ricorsi nn. 25851/09, 29284/09 e 64090/09) del 2 aprile 2013; Corte cost., 27 novembre 1998, n. 383.
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