Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 6 aprile 2018, n. 3
L’interdittiva antimafia, comportando incapacità ex lege, preclude all’imprenditore la titolarità della posizione soggettiva che lo renderebbe idoneo a ricevere somme dovutegli dalla Pubblica Amministrazione a titolo risarcitorio;
l’art. 67, comma 1, let. g) del Codice delle leggi antimafia non può che essere interpretato se non nel senso di riferirsi a qualunque tipo di esborso proveniente dalla P.A.;
la mancata corresponsione delle somme di denaro non è dovuta ad una modifica del giudicato, ma proprio alla incapacità della persona fisica o giuridica di riceverle;
l’interdittiva antimafia non incide sull’obbligazione dell’Amministrazione, ma sulla “idoneità” dell’imprenditore ad essere titolare dei diritti di credito.