TAR Umbria, Sez. I, 9 aprile 2018, n. 218

Osserva infatti il Collegio che nella fattispecie la lex specialis di gara non ha disposto alcuna sanzione espulsiva per la mancata indicazione del costo della manodopera, prevedendo viceversa la pena dell’esclusione dalla gara solo in caso di mancata indicazione nell’apposito campo “dell’importo dei costi per la sicurezza aziendale” (cfr., art. 18 lettera d’invito).

A ciò deve aggiungersi che per espressa previsione degli artt. 3 e 4 della lettera di invito, il costo della manodopera era stato predeterminato dalla stazione appaltante nell’importo non ribassabile pari ad € 93.811,48.

In virtù di tale disposizione della legge di gara - che aderisce sul punto a quanto imposto sia dalla normativa nazionale (cfr., art. 95, comma 10, del codice del contratti pubblici) che dalla normativa regionale (cfr. art. 23 della legge regionale n. 3 del 2010, che ne prescrive, altresì, la non ribassabilità) - l’ammontare di tale costo è comunque estrapolabile dall’importo complessivo dell’offerta economica presentata dal r.t.i. odierno controinteressato, con la conseguenza che la sua mancata menzione nell’ambito delle voci componenti l’offerta medesima, si risolve in una semplice irregolarità formale, in relazione alla quale l’invito di regolarizzazione in sede di soccorso istruttorio non si traduce in una modifica sostanziale del contenuto dell’offerta (cfr., in termini, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, ord. caut. 7 febbraio 2018, n. 73), ma solo in una mera specificazione e/o conferma di un dato che, pur considerato nel prezzo finale, non è stato riportato separatamente, anche a causa dell’affidamento generato in tal senso dalla sua mancata previsione nel modello di domanda predisposto e “vivamente” raccomandato dalla stazione appaltante (cfr., art. 18 della lettera d’invito).

Ciò consente di superare la giurisprudenza ex adverso invocata con la quale è stata riconosciuta la legittimità dell’esclusione di una concorrente per omessa indicazione dei costi della manodopera, trattandosi di diversa fattispecie in cui “nella lettera d’invito era chiaramente detto che i partecipanti avrebbero dovuto (a pena di esclusione) indicare separatamente, nell’offerta economica, i propri costi della manodopera” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4384). (1)(2)

  1. In senso conforme, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, ord. caut. 7 febbraio 2018, n. 73; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4384; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter, 20 luglio 2017, n. 8819; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 3 ottobre 2017, n. 4611;
  2. In senso contrario, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 06 febbraio 2018, n. 332; T.A.R. Umbria, sez. I,  22 gennaio 2018, n. 56; T.A.R. Toscana, Firenze, 1566/2017; T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 31 luglio 2017, n. 1981; T.A.R. Umbria, 17 maggio 2017, n. 390; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 5 gennaio 2017, n. 34; T.A.R. Molise, 9 dicembre 2016, n. 513; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 25 febbraio 2017, n. 166; T.A.R. Veneto, 21 febbraio 2017, n. 182; T.A.R. Campania, Napoli, 2017, n. 2358; Consiglio di Stato, sez. V. n. 815/2017.

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 503 del 2017, proposto da:
Im.Co. Immobiliare Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Patrizio Parziale, con domicilio presso il T.A.R. Umbria in Perugia, via Baglioni, 3;

contro

Unione dei Comuni – Terre dell'Olio e del Sagrantino (Provincia di Perugia) – Centrale Unica di Committenza non costituito in giudizio;
Comune di Montefalco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Ranalli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lietta Calzoni in Perugia, via Bonazzi n. 9;

nei confronti

Emili Costruzioni S.a.s. di Emili Moreno & C., Ge.Ar. S.a.s. di Arcangeli Giorgio, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Barbara Bracarda, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, piazza B. Michelotti n. 1;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

1) della determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Montefalco n. 454 del 16/11/2017, comunicata in data 20.11.2017, con la quale venivano affidati in via definitiva, tramite procedura di gara prevista dall'art. 36, co. 2, lett.c), del d.lgs. n. 50/2016, i lavori di “Sistemazione e riqualificazione di via Antonio Gramsci in Montefalco capoluogo con previsione della moderazione del traffico e realizzazione di un percorso finalizzato al miglioramento della sicurezza dei pedoni - I° stralcio funzionale” al costituendo RTI tra le società Emili Costruzioni s.a.s. di Emili

Moreno & Co. (impresa mandataria), P.I. 02401080540, e GE.AR. s.a.s. di

Arcangeli Giorgio (impresa mandante), P.I. 00780590550, per l'importo di € 303.472,68, oltre IVA;

2) di qualsiasi altro atto presupposto, collegato e/o comunque connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, compresa la lex specialis nella parte in cui ha omesso di richiedere ai concorrenti la quantificazione puntuale dei costi relativi alla manodopera ai sensi dell’art. 95 co. 10 del d. lgs. n. 50/2016, così come modificato dal d.lgs. n. 56/2017, nonché dei verbali di gara della commissione della prima seduta del 04.09.2017, della seconda seduta del 13.10.2017 e della terza seduta del 25.10.2017, nella parte in cui si valuta l'offerta economica, con relativa attribuzione del punteggio, del costituendo RTI tra le società Emili Costruzioni s.a.s. di Emili Moreno & Co. e GE.AR. s.a.s. di Arcangeli Giorgio e del contratto d'appalto eventualmente nelle more stipulato.

Per accertare e dichiarare il diritto della società Im.Co. Immobiliare Costruzioni s.r.l. a conseguire l'aggiudicazione, eventualmente dichiarando l'inefficacia del contratto nel caso sia stato stipulato medio tempore, con conseguente declaratoria del diritto della stessa ricorrente al subentro nel rapporto contrattuale; con condanna dell'Unione dei Comuni – Terre dell'Olio e del Sagrantino (Provincia di Perugia) – Centrale Unica di Committenza e del Comune di Montefalco al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, anche a seguito di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montefalco, di Emili Costruzioni S.a.s. di Emili Moreno & C. e di Ge.Ar. S.a.s. di Arcangeli Giorgio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2018 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe Im.Co. Immobiliare Costruzioni s.r.l. ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento degli atti inerenti la procedura di gara indetta dal Comune di Montefalco per l’affidamento dei lavori di “Sistemazione e riqualificazione di via Antonio Gramsci in Montefalco capoluogo con previsione della moderazione del traffico e realizzazione di un percorso finalizzato al miglioramento della sicurezza dei pedoni - I° stralcio funzionale”, all’esito della quale la ricorrente suddetta si classificava al secondo posto della graduatoria di merito e i lavori in questione venivano aggiudicati in favore del r.t.i. composto tra Emili Costruzioni S.a.s. di Emili Moreno & C. e di Ge.Ar. S.a.s. di Arcangeli Giorgio, odierno controinteressato.

2. Nel merito l’impugnativa è stata affidata al seguente motivo:

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 83, co. 9 e 95, co. 10 del d.lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione della lettera di invito posta a base di gara. Violazione dell'art. 3 della l. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione – buon andamento della P.A., imparzialità e par condicio. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria. Illogicità manifesta.

Sostiene al riguardo la società ricorrente che il r.t.i. aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara ex art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici per non aver indicato nella propria offerta economica il costo della manodopera.

3. Conclude la ricorrente per l’accertamento del proprio diritto a conseguire l’aggiudicazione dei lavori oggetto di gara previa declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato con il r.t.i. aggiudicatario nonché per il subentro nel relativo rapporto contrattuale, ovvero, in subordine, per il risarcimento del danno subito.

4. Il Comune di Montefalco si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso perché notificato ad un indirizzo pec non contenuto nell’elenco formato dal Ministero della Giustizia di cui all’art. 16, comma 12, del d.l. 179/2012 convertito in legge 221/2012, nonché per mancata impugnazione delle prescrizioni della lex specialis inerenti il costo della manodopera e dell’atto della centrale unica di committenza in data 9 ottobre 2017 con cui è stata dichiarata l’ammissione del r.t.i. controinteressato alla gara in argomento.

4.1. Sempre in via preliminare l’amministrazione eccepisce la tardività del gravame in quanto notificato oltre il termine di legge decorrente dalla succitata data del 9 ottobre 2017 in cui la stazione appaltante ha comunicato alla ricorrente di ammettere l’offerta del r.t.i. controinteressato, concludendo poi nel merito per il rigetto della doglianza proposta.

5. Si è altresì costituito in giudizio il r.t.i. odierno controinteressato, riproponendo nella sostanza le medesime difese svolte dall’amministrazione resistente.

6. Con ordinanza cautelare n. 10 del 17 gennaio 2018 il Collegio ha respinto la domanda di sospensione degli atti impugnati in considerazione dell’assenza nella lettera di invito di alcun obbligo per i concorrenti di indicare separatamente nell’offerta economica il costo della manodopera, peraltro non ribassabile per espressa previsione della legge di gara.

7. Alla pubblica udienza del giorno 13 marzo 2018, uditi i difensori, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. È materia del contendere la legittimità degli atti riguardanti la procedura di gara indetta dal Comune di Montefalco per l’affidamento dei lavori di “Sistemazione e riqualificazione di via Antonio Gramsci in Montefalco capoluogo con previsione della moderazione del traffico e realizzazione di un percorso finalizzato al miglioramento della sicurezza dei pedoni - I° stralcio funzionale”, all’esito della quale l’odierna ricorrente si classificava al secondo posto della graduatoria di merito e i lavori in questione venivano aggiudicati in favore del r.t.i. composto tra Emili Costruzioni S.a.s. di Emili Moreno & C. e di Ge.Ar. S.a.s. di Arcangeli Giorgio.

2. Ritiene in via preliminare il Collegio di poter prescindere dalle eccezioni in rito formulate dall’amministrazione resistente e dal r.t.i. controinteressato, attesa l’infondatezza nel merito della doglianza proposta da parte ricorrente a mezzo della quale si sostiene che il r.t.i. aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara ex art. 95, comma 10, codice dei contratti pubblici, per non aver indicato nella propria offerta economica il costo della manodopera.

3. Osserva infatti il Collegio che nella fattispecie la lex specialis di gara non ha disposto alcuna sanzione espulsiva per la mancata indicazione del costo della manodopera, prevedendo viceversa la pena dell’esclusione dalla gara solo in caso di mancata indicazione nell’apposito campo “dell’importo dei costi per la sicurezza aziendale” (cfr., art. 18 lettera d’invito).

4. A ciò deve aggiungersi che per espressa previsione degli artt. 3 e 4 della lettera di invito, il costo della manodopera era stato predeterminato dalla stazione appaltante nell’importo non ribassabile pari ad € 93.811,48.

4.1. In virtù di tale disposizione della legge di gara - che aderisce sul punto a quanto imposto sia dalla normativa nazionale (cfr., art. 95, comma 10, del codice del contratti pubblici) che dalla normativa regionale (cfr. art. 23 della legge regionale n. 3 del 2010, che ne prescrive, altresì, la non ribassabilità) - l’ammontare di tale costo è comunque estrapolabile dall’importo complessivo dell’offerta economica presentata dal r.t.i. odierno controinteressato, con la conseguenza che la sua mancata menzione nell’ambito delle voci componenti l’offerta medesima, si risolve in una semplice irregolarità formale, in relazione alla quale l’invito di regolarizzazione in sede di soccorso istruttorio non si traduce in una modifica sostanziale del contenuto dell’offerta (cfr., in termini, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, ord. caut. 7 febbraio 2018, n. 73), ma solo in una mera specificazione e/o conferma di un dato che, pur considerato nel prezzo finale, non è stato riportato separatamente, anche a causa dell’affidamento generato in tal senso dalla sua mancata previsione nel modello di domanda predisposto e “vivamente” raccomandato dalla stazione appaltante (cfr., art. 18 della lettera d’invito).

4.2. Ciò consente di superare la giurisprudenza ex adverso invocata con la quale è stata riconosciuta la legittimità dell’esclusione di una concorrente per omessa indicazione dei costi della manodopera, trattandosi di diversa fattispecie in cui “nella lettera d’invito era chiaramente detto che i partecipanti avrebbero dovuto (a pena di esclusione) indicare separatamente, nell’offerta economica, i propri costi della manodopera” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4384).

5. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto della domanda di annullamento degli atti impugnati e delle connesse domande di inefficacia e subentro nel contratto eventualmente stipulato con il r.t.i. aggiudicatario, ovvero di risarcimento del danno per equivalente.

6. Tenuto conto della specificità della questione trattata, si rinvengono in via eccezionale giustificati motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni domanda.

Compensa tra le parti in causa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Paolo Amovilli, Consigliere

Enrico Mattei, Primo Referendario, Estensore

 

 

Guida alla lettura

Nel giudizio oggetto della sentenza in commento, l’impresa ricorrente impugnava l’aggiudicazione lamentando la mancata esclusione della gara della r.t.i.  aggiudicataria per non avere quest’ultima indicato nella propria offerta economica il costo della manodopera, così come richiesto dall’art. 95, comma 10, codice dei contratti pubblici.

La corretta interpretazione dell’obbligo di separata indicazione nelle offerte economiche degli oneri di sicurezza interni e dei costi della manodopera di cui al citato art. 95, comma 10, codice dei contratti pubblici continua ancora ad impegnare e dividere la giurisprudenza amministrativa.

Ad oggi, infatti, appare ancora controversa la questione se, in tema di indicazione degli oneri di sicurezza aziendali e, a seguito del decreto correttivo al Codice, anche dei costi della manodopera, l’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016 abbia introdotto o meno un vero e proprio obbligo di dichiarazione separata degli stessi nelle offerte economiche, anche in ipotesi di silenzio del bando e senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio in caso di offerte incomplete.

Le risposte fornite a tale interrogativo non sono univoche. L’orientamento giurisprudenziale, formatosi all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, si è mostrato particolarmente rigoroso, ritenendo che, laddove la gara rientri nel campo di applicazione del d.lgs. n. 50 del 2016, si venga a configurare un obbligo legale ineludibile da assolvere necessariamente già in sede di predisposizione dell’offerta economica. Tale obbligo risponderebbe all’esigenza di garantire la massima trasparenza dell’offerta economica nelle sue varie componenti, evitando che la stessa possa essere modificata ex post nelle sue componenti di costo, in sede di verifica dell’anomalia, con possibile alterazione dei costi della sicurezza al fine di rendere sostenibili e quindi giustificabili le voci di costo riferite alla fornitura del servizio o del bene (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 25 febbraio 2017, n. 166; T.A.R. Campania, Salerno, 6 luglio 2016, n. 1604). Inoltre, dal momento che “siffatta dichiarazione configura un elemento essenziale dell'offerta economica non può ritenersi integrabile ex post mediante l'istituto del soccorso istruttorio e comporta l’esclusione dalla gara anche in assenza di una espressa sanzione prevista dalla legge o dal disciplinare” (T.A.R. Molise, 9 dicembre 2016, n. 513, nonché, nello stesso senso, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 06 febbraio 2018, n. 332; T.A.R. Umbria, sez. I,  22 gennaio 2018, n. 56; T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 31 luglio 2017, n. 1981; T.A.R. Umbria, 17 maggio 2017, n. 390).

Si ritiene pertanto che il suddetto obbligo sussista anche in ipotesi di silenzio del bando, da ritenersi sul punto eterointegrato, con conseguente esclusione del concorrente silente, non potendosi ricorrere nemmeno all’istituto del soccorso istruttorio (in tal senso anche Consiglio di Stato, sez. V. n. 815/2017, che con particolare riferimento agli oneri per la sicurezza interni, ha ritenuto che l’art. 95, comma 10 citato abbia introdotto l’obbligo di indicarne puntualmente l’ammontare pena l’esclusione dalla gara, senza possibilità di ricorrere al rimedio del soccorso istruttorio).

Un differente orientamento giurisprudenziale ritiene invece che la sanzione espulsiva operi solo nel caso in cui il bando richieda la specifica e separata indicazione degli oneri di sicurezza interni e dei costi della manodopera, mentre in assenza di una tale previsione sarebbe ammesso il soccorso istruttorio.

In questo senso si è espresso il T.A.R. Lecce, con la recente ordinanza cautelare del 7 febbraio 2018 n. 73, affermando sul punto che, in assenza di una espressa previsione nella lex specialis di gara che richieda la puntuale indicazione del costo della manodopera, le imprese concorrenti possono limitarsi a considerarlo nell’offerta economica complessiva. Così avrebbe correttamente fatto anche l’aggiudicataria nel caso all’esame dei giudici salentini, poiché la lex specialis aveva previsto la separata indicazione dei soli oneri di sicurezza e non anche dei costi della manodopera, che erano stati comunque precisati dall’impresa dopo la richiesta di chiarimenti della stazione appaltante.

Tale ragionamento presuppone, però, che al concorrente, in relazione all’offerta presentata, si contesti soltanto il non aver specificato dettagliatamente la quota di prezzo corrispondente ai predetti oneri e quindi una carenza di ordine meramente formale, e non anche che l’offerta sia stata formulata senza considerare tali costi nel prezzo finale, in quanto ciò integrerebbe una c.d. carenza di ordine sostanziale, che è invece, come tale, insanabile.

Il che si inserisce nel quadro del più recente orientamento giurisprudenziale improntato ad un’ottica “sostanzialistica”, secondo cui, allorchè la carenza non abbia carattere sostanziale ma solo formale, il soccorso istruttorio sarebbe doveroso in quanto non comporterebbe una modifica sostanziale del contenuto dell’offerta, ma solo la specificazione formale di una voce che, pur considerata nel prezzo finale, non è stata indicata dettagliatamente (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 12 dicembre 2016, n. 3217; nello stesso senso T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 15 maggio 2017, n. 1318, in una fattispecie in cui, né il bando di gara, né il capitolato speciale né la documentazione predisposta dalla stazione appaltante facevano espresso riferimento all’obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale).

Con tale approccio sostanzialistico si è infatti rilevato come, nel vigore dell’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, la mancata indicazione da parte del concorrente ad una gara d’appalto degli oneri di sicurezza interni alla propria offerta non consenta l’esclusione automatica di quest’ultima, senza il previo soccorso istruttorio, tutte le volte in cui non sussista incertezza sulla congruità dell’offerta stessa, anche con riferimento specifico alla percentuale di incidenza degli oneri, e il bando non preveda espressamente la sanzione dell’esclusione per il caso dell’omessa precisazione dei suddetti costi (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter, 20 luglio 2017, n. 8819; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 3 ottobre 2017, n. 4611).

E in termini analoghi si è pronunciato anche il TAR Umbria nella sentenza in commento, con riferimento, nel caso di specie, alla mancata indicazione specifica dei costi della manodopera. Il Collegio ha infatti rilevato come nel caso al suo esame, la lex specialis di gara non avesse disposto alcuna sanzione espulsiva per la mancata indicazione del costo della manodopera, prevedendo viceversa la pena dell’esclusione dalla gara solo in caso di mancata indicazione nell’apposito campo “dell’importo dei costi per la sicurezza aziendale” (cfr., art. 18 lettera d’invito).

Peraltro, nel caso di specie, il costo della manodopera era stato indicato dalla stessa stazione appaltante laddove, nella lettera d’invito, veniva già predeterminato in un ben preciso importo, non ribassabile, in ottemperanza a quanto imposto, sul punto, sia dalla normativa nazionale di cui all’art. 95, comma 10, del codice contratti pubblici, che dalla normativa regionale di cui all’art. 23 della legge regionale n. 3 del 2010, che ne prescrive, altresì, la non ribassabilità.

Sicchè, proprio in virtù di tale espressa disposizione della legge di gara, l’ammontare di tale costo, secondo il T.A.R., risultava quindi estrapolabile dall’importo complessivo dell’offerta economica presentata dal r.t.i. aggiudicatario, con la conseguenza che la sua mancata menzione nell’ambito delle voci componenti l’offerta medesima, si risolveva in una semplice irregolarità formale, in relazione alla quale l’invito di regolarizzazione in sede di soccorso istruttorio non si traduceva in una modifica sostanziale del contenuto dell’offerta (in termini analoghi, come si è visto sopra, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, ord. caut. 7 febbraio 2018, n. 73), ma solo in una mera specificazione e/o conferma di un dato che, pur considerato nel prezzo finale, non era stato riportato separatamente, anche a causa dell’affidamento ingenerato in tal senso dalla sua mancata previsione nel modello di domanda predisposto dalla stazione appaltante, il cui utilizzo era stato da questa “vivamente” raccomandato nella lettera d’invito.

Le considerazioni appena riassunte hanno quindi indotto i giudici umbri a ritenere superata la giurisprudenza ex adverso invocata, con la quale è stata invece riconosciuta la legittimità dell’esclusione di una concorrente per omessa indicazione dei costi della manodopera, in una diversa fattispecie in cui, invece, “nella lettera d’invito era chiaramente detto che i partecipanti avrebbero dovuto (a pena di esclusione) indicare separatamente, nell’offerta economica, i propri costi della manodopera” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4384).

In merito alla necessità di una indicazione specifica degli oneri di sicurezza e dei costi della manodopera, a pena di esclusione dalla gara, permangono però, ad oggi, dubbi e contrasti nel panorama giurisprudenziale.

Un qualche chiarimento al riguardo, che appare a questo punto quanto mai necessario, potrebbe arrivare dalla Corte di Giustizia.

I giudici europei dovranno infatti pronunciarsi, a seguito di un’ordinanza di rinvio pregiudiziale del T.A.R. Basilicata (n. 525/2017), avente proprio ad oggetto la questione se, nella materia degli appalti pubblici, sia conforme ai principi comunitari di matrice giurisprudenziale  (quali la tutela del legittimo affidamento e la certezza del diritto) la normativa nazionale: nella specie gli artt. 95, comma 10, e 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, che impongono l’esclusione dalla gara, senza possibilità di adempimento successivo entro un termine prefissato dalla stazione appaltante, dell’impresa che abbia omesso di indicare separatamente nell’offerta economica gli oneri di sicurezza aziendale (o i costi della manodopera, in quanto la questione si pone in termini analoghi, come si è visto). E ciò anche qualora l’offerta medesima sia stata redatta sul modulo predisposto dalla stazione appaltante, privo della previsione di una separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale e/o dei costi della manodopera.