Tar Puglia – Lecce sez. III, sentenza n. 291 del 14/02/2018

La violazione dell’obbligo informativo di cui all’art. 38, comma 2, lett. f del D.lgs. 163/2006 si risolve in una dichiarazione incompleta e non mendace.

La ratio dell’autodichiarazione che il concorrente è tenuto a fare ai sensi dell’art. 38 lettera f) del Decreto Lgs. n. 163 del 2016, concernente l’assenza di errori gravi nell'esercizio della pregressa attività professionale, è proprio quella di consentire alla P.A., nella fase di controllo dei requisiti generali, di valutare motivatamente (come previsto dalla stessa norma) l’incidenza o meno di tali pregressi gravi errori professionali, nell’ambito dell’affidabilità della partecipante rispetto alla procedura in corso.

Laddove la stazione appaltante abbia ottenuto spontaneamente da parte della concorrente l’indicazione di tutti i pregressi errori professionali accertati a suo carico e ciò sia avvenuto prima del momento nel quale la stazione appaltante ha concretamente operato la valutazione discrezionale anzidetta circa la loro incidenza sul contratto in esame, lo scopo avuto di mira dall’art. 38 lettera f) del Decreto Lgs. n. 163 del 2006 non può che dirsi raggiunto, con conseguente inapplicabilità dell’esclusione disposta ex art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000 per il mero fatto dell’iniziale presentazione di una dichiarazione incompleta (e non mendace).

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1147 del 2017, proposto da:

Giovanni Putignano & Figli S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Gualtiero Marra in Lecce, piazza Mazzini, 72;

contro

Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Maddalena Cotimbo, con domicilio eletto presso lo studio Tommaso Maria Fazio in Lecce, P.tta Montale, 2;

nei confronti di

Impresa del Fiume S.p.A., non costituita in giudizio;

Envac Iberia Sa Societa' Unipersonale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Quinto, Luigi Quinto e Luigi Liberti, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi, 43;

Cogeir Costruzioni e Gestioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Quinto, Luigi Quinto, Silvio Giancaspro e Luigi Liberti, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi, 43;

Ricorso principale:

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Taranto n. 105/2017 del 2.8.2017, con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva, in favore dell’A.T.I. costituenda tra Envac Iberia Sa Societa' Unipersonale, Cogeir Costruzioni e Gestioni s.r.l. e Impresa del Fiume s.p.a. dell’appalto integrato de quo;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, compresa la nota prot. n. 121696 del 10.8.2017 del Dirigente del predetto Servizio di trasmissione della suindicata determina e le note comunali prott. nn. 170820 dell'8.11.2016, 29368 del 21.2.2017, 83304 e 83309 del 25.5.2017, 91075 del 9.6.2017, 92491 del 13.6.2017, 94418 del 15.6.2017, 97379 del 21.6.2017, 98175 e 98690 del 22.6.2017, 100574 del 27.6.17, 102328 del 29.6.2017, 1823 del 2.8.2017 dell'Avvocatura comunale, la nota della Commissione giudicatrice del 19.10.2016, oltre tutti i verbali di gara - in particolare, quelli del 29.10.2015, 17.11.2015, 10.12.2015, 30.12.2015, 26.1.2016, 3.2.2016, 24.2.2016, 10.3.2016 e 13.4.2016, 29.11.2016, 12.1.2017 e 17.1.2017 - e le determinazioni dirigenziali nn. 37 del 17.5.2016, 56 del 18.4.2017, 86 del 19.6.2017 e 170 del 23.4.2015;

- nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato nel corso del giudizio tra il Comune di Taranto e l'A.T.I. aggiudicataria;

Ricorso incidentale:

per l’annullamento

- nei limiti dell’interesse, di tutti gli atti di gara, con particolare riferimento ai verbali della Commissione giudicatrice, dal n. 1 al n. 4, nella parte in cui la Commissione di gara ha ammesso a partecipare la ditta Putignano e Figli S.r.l., omettendo di disporne l’esclusione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taranto, dell’Envac Iberia Sa Societa' Unipersonale e della Cogeir Costruzioni e Gestioni S.r.l.;

Visto il ricorso incidentale dell’Envac Iberia Sa Societa' Unipersonale e della Cogeir Costruzioni e Gestioni S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2018 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L’impresa Giovanni Putignano & Figli S.r.l. (classificatasi nella graduatoria finale della gara in questione subito dopo l’A.T.I. controinteressata) ha impugnato la determinazione dirigenziale indicata in epigrafe con la quale il Comune di Taranto ha aggiudicato all’A.T.I. Società Envac Iberia s.a., Cogeir Costruzioni e Gestioni s.r.l. e Impresa del Fiume s.p.a. (d’ora in poi A.T.I. Envac e altri) l’appalto integrato per l’esecuzione di un Centro Comunale di raccolta rifiuti in Via Golfo a Taranto, previa redazione della progettazione definitiva ed esecutiva.

La ricorrente principale ha contestato la decisione assunta dalla stazione appaltante resistente in quanto, a suo avviso, l’A.T.I. aggiudicataria andava esclusa dalla gara per non avere allegato, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, l’esistenza a suo carico di una sentenza di condanna al risarcimento danni da parte del Tribunale di Prima Istanza di Palma de Majorca, in relazione ad un precedente appalto pubblico (sentenza n. 53 del 29.04.2015), in violazione dell’art. 38 comma 1 lettera f) del Decreto Lgs. n. 163 del 2006 (assenza, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, di errori gravi nell'esercizio dell’attivita' professionale) e del punto VI.4 lettera cc) del bando di gara che prevedeva, espressamente, l’esclusione automatica delle offerte in caso di accertata non veridicità delle dichiarazioni rese sul punto ex art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000.

In subordine, laddove non ritenuta l’omissione dell’aggiudicataria quale dichiarazione non veritiera, idonea a determinarne l’automatica esclusione ex punto VI.4 lettera cc), ad avviso della ricorrente principale, la stazione appaltante, nell’esercizio del suo potere discrezionale di valutazione della gravità di tale pregressa pronuncia, avrebbe dovuto escludere l’A.T.I. controinteressata ex art. 38 comma 1 lettera f) del Decreto Lgs. n. 163 del 2006, anziché qualificare come irrilevante in relazione al contratto in esame, il suo precedente inadempimento nel rapporto contrattuale fatto oggetto della predetta pronuncia del Tribunale di Palma de Majorca.

Entrambe le parti intimate si sono costituite in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso principale.

La controinteressata ha altresì proposto ricorso incidentale, nei limiti del suo interesse, chiedendo l’annullamento di tutti gli atti di gara ed in particolare dei verbali della Commissione giudicatrice, dal n. 1 al n. 4, nella parte in cui la Commissione di gara ha ammesso a partecipare la concorrente Putignano e Figli S.r.l., anziché disporne l’esclusione per sue omissioni relative alla relazione geologica e all’indicazione del geologo, richieste dal disciplinare di gara.

All’esito del giudizio, sulla base delle difese assunte dalle parti, degli atti prodotti e dei principi applicabili alla materia in esame, il ricorso principale si appalesa infondato e va respinto, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale.

Preliminarmente, ad avviso del Collegio, va evidenziata la diversità del caso in esame rispetto a quello richiamato dalla ricorrente principale ed affrontato dal T.A.R. Puglia sede di Bari nella pronuncia n. 1181 del 2016 (confermata in appello dalla sentenza n. 3652 del 2017 del Consiglio di Stato), in relazione al quale correttamente si è ritenuto che l’odierna controinteressata, in un diverso appalto, andava esclusa dalla gara, a fronte della mera mancata allegazione ex art. 38 lettera f) del Decreto Lgs. n. 163 del 2006 della stessa pronuncia del Tribunale di Palma de Maiorca.

Invero, in quella sede, l’A.T.I. Envac ed altri non solo non aveva effettuato la dichiarazione della precedente condanna al risarcimento dei danni da parte del Tribunale di Palma de Maiorca al momento della presentazione della domanda di partecipazione, ma neppure aveva emendato spontaneamente la precedente incompletezza/lacuna nel corso della procedura di gara, essendo stata, pertanto, la stazione appaltante, al momento dell’effettuazione del procedimento di verifica dei requisiti soggettivi, a rendersi conto della definitiva omissione operata dalla predetta A.T.I., attivando erroneamente il soccorso istruttorio.

Nel caso in esame, invece, l’A.T.I. Envac e altri, pur non avendo indicato tale precedente condanna di risarcimento danni al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara di che trattasi, ha spontaneamente emendato l’iniziale incompletezza/lacuna, integrando la dichiarazione prima della conclusione della fase di controllo dei requisiti di cui all’art. 38 lettera f) del Decreto Lgs. n. 163 del 2016 da parte della stazione appaltante resistente, rilievo che risulta dirimente ai fini della diversa conclusione nei due giudizi, in punto di falsità o meno della dichiarazione ex art. 38 lettera f) Codice Appalti inizialmente effettuata e della conseguente necessità di procedere all’esclusione dell’aggiudicataria dalla gara.

Invero, il Tribunale è dell’avviso meditato che il momento in relazione al quale occorre farsi riferimento per valutare l’eventuale falsità della dichiarazione sui requisiti soggettivi operata dalla Ditta partecipante (alla quale far conseguire l’esclusione automatica della concorrente dalla gara, senza possibilità di attivare il soccorso istruttorio) è quello nel quale la stazione appaltante procede e completa la verifica di tali requisiti e, in particolare, per ciò che concerne l’esistenza di precedenti gravi errori professionali commessi dalla concorrente (art. 38 lettera f Codice Appalti), il momento nel quale l’Amministrazione ne valuta discrezionalmente l’incidenza nella procedura in corso, senza che possa al contrario tenersi in considerazione, quale data ultima a tal fine, la mera scadenza del termine per la presentazione delle offerte, come sostiene invece la ricorrente principale.

A tale conclusione si addiviene in quanto la ratio dell’autodichiarazione che il concorrente è tenuto a fare ai sensi dell’art. 38 lettera f) del Decreto Lgs. n. 163 del 2016, concernente l’assenza di errori gravi nell'esercizio della pregressa attività professionale, è proprio quella di consentire alla P.A., nella fase di controllo dei requisiti generali, di valutare motivatamente (come previsto dalla stessa norma) l’incidenza o meno di tali pregressi gravi errori professionali, nell’ambito dell’affidabilità della partecipante rispetto alla procedura in corso.

Da ciò consegue che, laddove la stazione appaltante abbia ottenuto spontaneamente da parte della concorrente (essendo, come affermato dal T.A.R. Puglia - Bari e confermato dal Consiglio di Stato nel precedente citato, inammissibile invece il soccorso istruttorio) l’indicazione di tutti i pregressi errori professionali accertati a suo carico e ciò sia avvenuto prima del momento nel quale la stazione appaltante ha concretamente operato la valutazione discrezionale anzidetta circa la loro incidenza sul contratto in esame, lo scopo avuto di mira dall’art. 38 lettera f) del Decreto Lgs. n. 163 del 2006 non può che dirsi raggiunto, con conseguente inapplicabilità dell’esclusione disposta ex art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000 per il mero fatto dell’iniziale presentazione di una dichiarazione incompleta (e non mendace).

Infatti, il Collegio sottolinea - da un lato - che l’art. 38 comma 2 del Decreto Legislativo n° 163/2006 prevede, espressamente, che il concorrente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico 28 Dicembre 2000 n° 445, e - dall’altro - che l’art. 75 del D.P.R. n° 445/2000 dispone che “qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici”; sicchè non può essere trascurato il fatto che, nella specie, l’incompletezza dell’autodichiarazione iniziale (sul punto in questione) non sia emersa in esito al controllo operato d’ufficio dalla stazione appaltante resistente (essendo stata spontaneamente segnalata e integrata dall’A.T.I. controinteressata, e non “accertata” dalla P.A. in sede di controllo).

E ciò, a maggior ragione, laddove l’iniziale omissione non abbia riguardato alcune delle ipotesi oggettive previste dall’art. 38 del Decreto Lgs. n. 163 del 2006, quali (ad esempio) la pregressa applicazione di una misura di prevenzione oppure l’intervenuta condanna definitiva per uno dei reati ivi previsti (rispettivamente lettere “b”, e “c”) quanto piuttosto l’esistenza di pregressi “gravi errori professionali”, concetto di per sé vago ed opinabile e in relazione al quale, quindi, ben potrebbero insorgere dubbi per le Ditte concorrenti circa la portata del proprio obbligo dichiarativo, specie laddove la “lex specialis” non sia stata redatta in forma chiara sul punto, come nel caso in esame dove gli atti di gara, pur richiamando in generale l’art. 38 del Decreto Lgs. n. 163 del 2006, obbligavano specificamente le parti ad indicare l’insussistenza di pronunce di risoluzione di contratti pubblici nel precedente triennio, non menzionando invece espressamente le precedenti condanne di mero risarcimento del danno, come risulta essere quella del Tribunale di Palma de Maiorca.

Né può condividersi la tesi della ricorrente principale secondo cui l’integrazione della mancata iniziale dichiarazione sul punto da parte dell’aggiudicataria, sarebbe stata comunque tardiva perché avvenuta quando era già in corso la fase di controllo dei requisiti generali, atteso che l’A.T.I. controinteressata ha provveduto a comunicare la circostanza dell’avvenuta condanna al risarcimento da parte del Tribunale de Maiorca, subito dopo l’ottenimento delle sentenza n. 1181 del 2016 del T.A.R. Puglia - Bari che ne aveva affermato la rientranza nell’ambito dei suoi obblighi dichiarativi ex art. 38 del Decreto Lgs. n. 163 del 2016 e, comunque, prima del momento nel quale la stazione appaltante ha completato la fase di controllo e concretamente effettuato la valutazione di rilevanza di tale precedente condanna in relazione alla procedura in corso, con conseguente raggiungimento dello scopo dei particolari obblighi dichiarativi dettati dall’art. 38 lettera f) del Decreto Lgs. n. 163 del 2006.

Infine, priva di pregio, risulta la censura, svolta in via subordinata dalla ricorrente principale, in ordine alla valutazione effettuata dalla stazione appaltante resistente di non incidenza della precedente condanna al risarcimento dei danni dell’aggiudicataria ad opera del Tribunale di Palma de Maiorca sul giudizio di affidabilità della stessa nella procedura in discussione, avendo il Comune di Taranto sul punto legittimamente esercitato il proprio potere (ampiamente) discrezionale, motivando adeguatamente la decisione assunta sul rilievo, da un lato, che la condanna al risarcimento dei danni dell’aggiudicataria da parte del Giudice Spagnolo non era stata pronunciata per errori di progettazione dell’impianto da realizzare o per inadempimenti contrattuali nel corso dell’esecuzione dei lavori, ma era correlata alla durata di vita dell’impianto realizzato, risultata inferiore a quella prevista, ma per cause, a detta dello stesso Giudice Spagnolo, non esattamente determinabili; dall’altro, sulla base dell’accertata competenza e professionalità raggiunta dall’A.T.I. Envac ed altri nella progettazione e realizzazione di sistemi di raccolta pneumatica dei rifiuti, tali da far ritenere l’aggiudicataria affidabile in relazione all’appalto in esame.

Conclusivamente, quindi, attesa l’infondatezza di tutti i motivi articolati, il ricorso principale va respinto, con conseguente improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese di lite, tenuto conto della assoluta novità di alcune delle questioni trattate e della rilevante complessità della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- respinge il ricorso principale;

- dichiara improcedibile il ricorso incidentale:

- compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe,            Presidente

Antonella Lariccia,     Referendario

Jessica Bonetto,         Referendario, Estensore

 

 

GUIDA ALLA LETTURA

 

L’art. 38, co. 1, lett. f), D.Lgs. n. 163/2006[1] impone la sanzione dell’esclusione dalle procedure di evidenza pubblica, oltre che il divieto di stipula contrattuale, a carico delle ditte “che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”.

Le imprese che concorrono ad una gara hanno,quindi, il dovere di dichiarare tutte le vicende pregresse, concernenti fatti risolutivi, errori o altre negligenze comunque rilevanti ai sensi del ricordato art. 38, comma 1, lett. f) del D.lgs. 163/2006, occorse in precedenti rapporti contrattuali con pubbliche amministrazioni diverse dalla stazione appaltante.

Tale dichiarazione attiene ai principi di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale che presiedono ai rapporti tra i concorrenti e la centrale di committenza, senza che ai primi sia consentito scegliere quali delle dette vicende dichiarare sulla base di un soggettivo giudizio di gravità, competendo quest’ultimo soltanto all’amministrazione committente[2]. Essa dispone, infatti, di un'ampia sfera di discrezionalità nel valutare quanto eventuali precedenti professionali negativi incidano sull'affidabilità di chi aspira a essere affidatario di un contratto e questa discrezionalità può essere correttamente esercitata solo disponendo di tutti gli elementi necessari a garantire una compiuta formazione della volontà.

Secondo una corrente di pensiero prevalentemente seguita dalla giurisprudenza, la violazione di tale preciso obbligo stabilito dalla legge, consistendo non in una semplice omissione, ma in una dichiarazione non veritiera (quella di non trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 38, comma 1, lettera f) non risulta emendabile con il soccorso istruttorio e non può che condurre, per diretta applicazione dell’art. 46 comma 1 bis del d.lgs. n. 163/2006, all’esclusione dalla gara[3].

La mancata indicazione di una circostanza rilevante ai sensi dell’art. 38 non può, infatti, essere considerata “errore”, ma dichiarazione non veritiera a norma dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, comportando così la decadenza dai benefici conseguiti[4].

Applicando tale principio alla gara pubbliche, se ne ricava il corollario secondo cui, essendo il beneficio derivante da una dichiarazione sostitutiva rasa da un concorrente sui requisiti minimi richiesti nel bando connesso all’ammissione della sua domanda di partecipazione alla gara, la decadenza da tale beneficio comporta necessariamente l’esclusione del concorrente stesso.

Ne consegue che la stazione appaltante, ove ravvisi una falsità nelle suddette dichiarazioni o nella documentazione a corredo, deve sempre applicare la sanzione della espulsione dalla gara atteso che l’esistenza di false dichiarazioni sul possesso dei requisiti rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura, si configura come causa autonoma di esclusione[5]. Non è, infatti, possibile invocare il soccorso istruttorio in presenza di una dichiarazione reticente, attesa l’inidoneità di qualsivoglia integrazione dichiarativa postuma a sanare l’omissione integrante la violazione di un essenziale dovere di correttezza comportamentale più che di un mero onere formale[6].

Secondo una diversa prospettazione, la mancata dichiarazione di una circostanza rilevante ai fini dell'ammissione alla gara configura una mera omissione e come tale va ricompresa nell’ambito applicativo del comma 2 bis dell’art. 38, che è di per sé norma prevalente, sia perché successiva nel tempo rispetto al d.P.R. del 2000, sia perché speciale, concernendo unicamente la materia delle procedure di gara per contratti pubblici[7]

Si tratta, quindi, di una fattispecie che si connota strutturalmente per una sua mancata interezza e, come tale, fa sorgere l’obbligo di un ricorso al “soccorso istruttorio[8].

L’eventuale qualificazione come dichiarazione non veritiera o mendacio è, invece, una qualificazione giuridica che riguarda un momento giuridicamente successivo, ossia quello della valutazione dell’ordinamento sull’intento che ha mosso la parte, e non vale a escludere la rilevanza in sé della situazione a monte ai fini del citato comma 2 bis.

In una posizione intermedia fra le due contrapposte tesi sembra porsi la III sezione del Tar Lecce nella decisione in rassegna.

Il casus decisus riguarda la contestata decisione assunta da una stazione appaltante in ordine alla mancata esclusione da una gara di un'impresa che non aveva allegato, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, l’esistenza a suo carico di una sentenza di condanna al risarcimento danni causati nell'esecuzione di un precedente appalto, tanto in asserita violazione dell’art. 38 comma 1 lettera f) del Decreto Lgs. n. 163 del 2006.

La Sezione, valorizzando la circostanza che l'impresa aveva spontaneamente emendato l’iniziale incompletezza/lacuna, integrando la dichiarazione prima della conclusione della fase di controllo dei requisiti di qualificazione alla gara da parte della stazione appaltante, ha respinto il ricorso.

A parere del tribunale salentino, infatti, il momento in relazione al quale occorre farsi riferimento per valutare l’eventuale falsità della dichiarazione sui requisiti soggettivi operata dalla ditta partecipante (alla quale far conseguire l’esclusione automatica della concorrente dalla gara, senza possibilità di attivare il soccorso istruttorio) è quello nel quale la stazione appaltante procede e completa la verifica di tali requisiti e, in particolare, per ciò che concerne l’esistenza di precedenti gravi errori professionali commessi dalla concorrente (art. 38 lettera f Codice Appalti), il momento nel quale l’Amministrazione ne valuta discrezionalmente l’incidenza nella procedura in corso, senza che possa al contrario tenersi in considerazione, quale data ultima a tal fine, la mera scadenza del termine per la presentazione delle offerte, come sostiene invece la ricorrente principale.

A tale conclusione si addiviene in quanto la ratio dell’autodichiarazione che il concorrente è tenuto a fare ai sensi dell’art. 38 lettera f) del Decreto Lgs. n. 163 del 2016, concernente l’assenza di errori gravi nell'esercizio della pregressa attività professionale, è proprio quella di consentire alla P.A., nella fase di controllo dei requisiti generali, di valutare motivatamente (come previsto dalla stessa norma) l’incidenza o meno di tali pregressi gravi errori professionali, nell’ambito dell’affidabilità della partecipante rispetto alla procedura in corso.

Da ciò consegue che l'omessa dichiarazione circa l’esistenza di precedenti gravi errori professionali può essere sanata ex post su spontanea iniziativa della concorrente (essendo, invece, come affermato dalla prevalente giurisprudenza sopra richiamata, inammissibile il soccorso istruttorio).

In tal modo la stazione appaltante è, infatti, messa nelle condizioni di operare la valutazione discrezionale anzidetta circa l'incidenza dei pregressi errori professionali sull'appalto da affidare, sicché lo scopo avuto di mira dall’art. 38 lettera f) del Decreto Lgs. n. 163 del 2006 non può che dirsi raggiunto, con conseguente inapplicabilità dell’esclusione disposta ex art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000 per il mero fatto dell’iniziale presentazione di una dichiarazione incompleta (e non mendace).

Osserva il Collegio come i principi testé delineati siano ancor più validi laddove l’iniziale omissione non abbia riguardato alcune delle ipotesi oggettive previste dall’art. 38 del Decreto Lgs. n. 163 del 2006, quali (ad esempio) la pregressa applicazione di una misura di prevenzione oppure l’intervenuta condanna definitiva per uno dei reati ivi previsti (rispettivamente lettere “b”, e “c”) quanto piuttosto l’esistenza di pregressi “gravi errori professionali”, concetto di per sé vago ed opinabile e in relazione al quale, quindi, ben potrebbero insorgere dubbi per le ditte concorrenti circa la portata del proprio obbligo dichiarativo.

[1]           La norma trova oggi il suo corrispondente nell'art. 80, comma 5, lett. c) del nuovo Codice.

[2]           Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4/10/2016, n. 4108; 26/7/2016, n. 3375; 19/5/2016, n. 2106; 18/1/2016, n. 122; 25/2/2015, n. 943; 11/12/2014, n. 6105; 14/5/2013, n. 2610; Sez. IV, 4/9/2013, n. 4455; Sez. III, 5/5/2014, n. 2289

[3]           Cfr. TAR Piemonte – Torino, 10.07.2015 n. 1175; cfr. anche, fra le più recenti,  Cons. Stato, Sez. V, 19/5/2016, n. 2106; 11/4/2016 n. 1412.

[4]           Cfr. al riguardo la determinazione  dell'AVCP n. 1 del 16 maggio 2012.

[5]           Cfr. cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1909; T.A.R. Veneto, sez. I, 24 gennaio 2011, n. 76.

[6]           Cfr. Tar Puglia, sez. I, 6 ottobre 2016, n. 1181.

[7]           Cfr. Cons. Stato , sent. IV, 25 maggio 2015, n. 2589.

[8]           Cfr. in tal senso Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 30 luglio 2014 n. 16.