Tar Basilicata, sez. I, 26 maggio 2017, n. 384

  1. La previsione di una soglia minima di punteggio per determinati criteri impone alla stazione appaltante di specificare nel bando se tale valore debba essere raggiunto prima o dopo la cd. riparametrazione.

  2. La soglia di sbarramento stabilita per le offerte tecniche deve essere applicata dopo la riparametrazione dei relativi punteggi.

  3. Solo nel caso in cui si prevista la cd. “doppia riparametrazione”, è necessario procedere prima all’esclusione dei concorrenti che eventualmente non raggiungano il punteggio minimo richiesto e, successivamente, alla (seconda) riparametrazione dei punteggi ottenuti dai concorrenti rimasti in gara.

  4. La “doppia riparametrazione” è un meccanismo di ragguaglio dell’offerta tecnica, ulteriore rispetto a quello già insito nella formula di calcolo del punteggio descritta negli allegati G e P del DPR 207/2010, che opera ogniqualvolta, all’esito dell’applicazione della predetta formula di calcolo, nessuna offerta abbia totalizzato il punteggio massimo.

  5. Le operazioni di (doppia) riparametrazione dei punteggi da attribuire alle offerte tecniche sono ammissibili solo se espressamente previste dalle regole della procedura, dovendo escludersi che la stazione appaltante - in assenza di specifiche disposizioni in tal senso recate dalla lex specialis – possa rimodulare figurativamente la migliore delle offerte tecniche, conferendo ad essa il punteggio massimo previsto nel bando e rideterminando proporzionalmente i punti spettanti a tutte le altre.

 

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 494 del 2016, proposto dalle imprese Pietrafesa Canio S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., e Edilgruosso S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rispettivamente nella qualità di mandataria e mandante della costituenda ATI, rappresentate e difese dall’avv. Gerardo Pedota, con domicilio eletto in Potenza Corso Garibaldi n. 32; 

contro

Comune di Tito, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Maria Elena Maioli Castriota Scanderbech, con domicilio eletto in Potenza Piazza della Costituzione Italiana n. 42; 

nei confronti di

La Gala Costruzione S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., e Saturno Appalti S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rispettivamente nella qualità di mandataria e mandante della costituenda ATI, rappresentate e difese dall’avv. Luca Di Mase, con domicilio eletto in Potenza Via Nazario Sauro n. 102; 



 

sul ricorso numero di registro generale 521 del 2016, proposto dall’impresa Costruttori S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Bifolco e Francesca Briccoli, con domicilio eletto in Potenza Via Ciccotti n. 10 presso lo studio dell’avv. Pierluigi Lapolla; 

contro

-Comune di Tito, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Maria Elena Maioli Castriota Scanderbech, con domicilio eletto in Potenza Piazza della Costituzione Italiana n. 42; 
-Centrale Unica di Committenza trai Comuni di Tito, Ruoti e Sant’Angelo Le Fratte, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; 

nei confronti di

-La Gala Costruzione S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., e Saturno Appalti S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rispettivamente nella qualità di mandataria e mandante della costituenda ATI aggiudicataria della procedura aperta di cui è causa, rappresentate e difese dall’avv. Luca Di Mase, con domicilio eletto in Potenza Via Nazario Sauro n. 102; 
-Pietrafesa Canio S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., e Edilgruosso S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rispettivamente nella qualità di mandataria e mandante della costituenda ATI, classificatasi al 2° posto, rappresentate e difese dall’avv. Gerardo Pedota, con domicilio eletto in Potenza Corso Garibaldi n. 32; 
-Kratos S.r.l. (ex Edinvest S.r.l.), in persona del legale rappresentante p.t., collocatasi al 3° posto, non costituita in giudizio; 
-De Vivo S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., classificatasi al 4° posto, non costituita in giudizio; 
-De Biase Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di mandataria della costituenda ATI, collocatasi al 5° posto, non costituita in giudizio; 
-Lucia Paolo S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di mandante della costituenda ATI, collocatasi al 5° posto, non costituita in giudizio; 
-Pace Rocco Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., classificatasi al 6° posto, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 494 del 2016:

-della Determinazione n. 467 del 29.9.2016 (notificata in allegato alla nota ex art. 79, comma 5, lett. a), D.Lg.vo n. 163/2006 prot. n. 15596 del 3.10.2016), con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Tito ha emanato il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore dell’ATI La Gala Costruzioni S.r.l.(mandataria)-Saturno Appalti S.r.l.(mandante) della procedura aperta per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dell’esecuzione dell’appalto dei lavori di costruzione della nuova Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” in Via San Vito;

-dei verbali della Commissione giudicatrice n. 11 del 10.6.2016, n. 12 del 14.6.2016 e n. 13 del 20.6.2016, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dei concorrenti ATI Ediltur S.r.l.-Martinelli S.r.l., ATI De Biase Costruzioni S.r.l.-Lucia Paolo S.r.l., Costruttori S.r.l., Pace Rocco Costruzioni S.r.l., ATI Cosap-Ebea di Benvenuti E.A. S.r.l.-Mancusi Immobiliare S.r.l., De Vivo S.p.A., Consorzio Stabile Oscar S. a r.l. e ATI Pamef Appalti S.r.l.-Comes S.r.l., per il mancato raggiungimento del punteggio minimo di 34 punti nella valutazione dell’offerta tecnica;

-della nota prot. n. 16436 del 26.10.2016, con la quale il Responsabile del procedimento ha respinto l’istanza ex art. 243 bis D.Lg.vo n. 163/2006 presentata dall’ATI Pietrafesa Canio S.r.l.-Edilgruosso S.r.l.;

per la declaratoria

di inefficacia dell’eventuale contratto di appalto medio tempore stipulato;

nonché per il risarcimento:

1) in via principale, in forma specifica, mediante l’aggiudicazione del suddetto appalto e/o l’accoglimento della domanda di subentro nel contratto, se già stipulato;

2) in via subordinata, in forma equivalente, con la condanna del Comune di Tito al ristoro dell’utile sull’importo contrattuale offerto, quantificato nel 10% o nella “somma maggiore o minore che il Tribunale vorrà determinare in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 C.C.”, e del danno curriculare, “discendente dalla mancata esperienza lavorativa, utile per la successiva partecipazione ad ulteriori procedure concorsuali”;

quanto al ricorso n. 521 del 2016:

-della Determinazione n. 467 del 29.9.2016, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Tito ha emanato il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore dell’ATI La Gala Costruzioni S.r.l.(mandataria)-Saturno Appalti S.r.l.(mandante) della procedura aperta per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dell’esecuzione dell’appalto dei lavori di costruzione della nuova Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” in Via San Vito;

-della nota ex art. 79, comma 5, lett. a), D.Lg.vo n. 163/2006 prot. n. 15596 del 3.10.2016, di comunicazione del predetto provvedimento di aggiudicazione definitiva, a tutte le imprese, partecipanti alla gara, eccetto alla Costruttori S.r.l., classificatasi al 7° posto;

-di tutti verbali, redatti dalla Commissione giudicatrice, nella parte in cui sono state ritenute valutabili le offerte tecniche, presentate dai suindicati concorrenti, collocatisi ai primi sei posti;

-degli artt. 11 e 13.2 del disciplinare di gara, dell’art. 1, punti 3, 9 e 10, del Capitolato Speciale e della Relazione illustrativa, relativa agli indirizzi per la redazione del progetto definitivo, “qualora interpretati nel senso di consentire ai concorrenti di derogare, in fase di progettazione definitiva, alle previsioni di legge, regolamentari nonché alle previsioni urbanistiche e regolamentari applicabili”;

per la declaratoria

di inefficacia dell’eventuale contratto di appalto medio tempore stipulato;

nonché per il risarcimento:

1) in via principale, in forma specifica, mediante l’aggiudicazione del suddetto appalto in favore della Costruttori S.r.l., classificatasi al 7° posto, e/o l’accoglimento della domanda di subentro nel contratto, se già stipulato;

2) in via subordinata, in forma equivalente, con la condanna del Comune di Tito al ristoro del: danno emergente, costituito dalle spese di partecipazione alla gara; lucro cessante, costituito dall’utile economico, derivante dalla spettante aggiudicazione, quantificato nel 10% dell’importo offerto “ovvero della diversa percentuale che Codesto Ecc.mo Giudice ritenga di liquidare, anche in via equitativa ex art. 1226 C.C., tenendo eventualmente conto dell’utile evincibile dall’offerta”; cd. danno curricolare “da mancato accrescimento della qualificazione professionale, da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore al 3% dell’importo a base di gara ovvero ancora in via equitativa in mancanza di indici precisi cui fare riferimento (Consiglio di Stato, Sez. VI, 3.4.2007, n. 1514; Consiglio di Stato, Sez. V, 23.10.2007, n. 5592)”;

 

Visti i ricorsi ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione del Comune di Tito e dall’ATI La Gala Costruzioni S.r.l.(mandataria)-Saturno Appalti S.r.l.(mandante) nell’ambito del giudizio, attivato con il Ric. n. 494/2016;

Visti gli atti di costituzione del Comune di Tito, dell’ATI aggiudicataria Gala Costruzione S.r.l.-Saturno Appalti S.r.l. e dell’ATI Pietrafesa Canio S.r.l.-Edilgruosso S.r.l. nell’ambito del giudizio, attivato con il Ric. n. 521/2016;

Visto il ricorso incidentale, proposto dall’ATI Pietrafesa Canio S.r.l.-Edilgruosso S.r.l. nell’ambito del giudizio, attivato con il Ric. n. 521/2016;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2017 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Gerardo Pedota, Antonio Bifolco, Laura Pisauro, per dichiarata delega dell'avv. Maria Elena Maioli Castriota Scanderbech, e Luca Di Mase;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

Con bando e disciplinare di gara, pubblicati il 30.12.2015, il Comune di Tito indiceva una procedura aperta per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dell’esecuzione dell’appalto dei lavori di costruzione della nuova Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” in Via San Vito, con gli importi a base di gara di € 1.450.000,00 per lavori, di cui € 950.513,50 relativi alla categoria prevalente OG1, classifica III, ed € 499.486,50 relativi alla categoria OG11, classifica II (oltre € 58.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), e di € 204.265,45 per la progettazione definitiva ed esecutiva e per l’attuazione dei Piani di sicurezza e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo:

1) l’attribuzione di massimo 67 punti per le offerte tecniche, da assegnare discrezionalmente per ogni elemento di valutazione “con il metodo del punto 2 dell’Allegato P al DPR n. 207/2010”, specificando non sarebbero state ammesse al prosieguo di gara i concorrenti, le cui offerte tecniche non avessero conseguito il punteggio minimo di 34 punti, in base agli elementi: A) “Qualità della proposta progettuale”, massimo 7 punti, di cui: a1) massimo 2 punti per la “Qualità architettonica tecnica e funzionale del progetto”; a2) massimo 2 punti per la “Qualità dei materiali”; a3) massimo 3 punti per la “Qualità ed i gradi di dettaglio dei particolari costruttivi”; B) “Soluzioni tecniche migliorative”, massimo 60 punti, di cui: b1) massimo 10 punti per le “Migliorie architettoniche e distributive”; b2) massimo 10 punti per le “Migliorie tecniche sulle strutture e sugli impianti”; b3) massimo 10 punti per le “Migliorie finalizzate alla riduzione dei costi di manutenzione”; b4) massimo 10 punti per “Utilizzo di fonti di energia alternativa per il risparmio energetico”; b5) massimo 10 punti per “Utilizzo di materiali ecocomaptibili”; b6) massimo 10 punti per le “Migliorie sulle opere di sistemazione a verde delle aree esterne”;

2) l’attribuzione di massimo 33 punti per gli elementi di natura quantitativa, da assegnare mediante il cd. criterio dell’interpolazione lineare con coefficiente ZERO al ribasso nullo, coefficiente 1 al massimo ribasso e coefficiente intermedio per i ribassi intermedi, di cui: A) massimo 5 punti per il tempo di esecuzione dell’appalto offerto, inferiore al tempo massimo di 550 giorni previsto dalla lex specialis; B) massimo 15 punti per le offerte economiche relative ai lavori; C) massimo 13 punti per le offerte economiche relative ai servizi di progettazione.

Entro il termine delle ore 12,00 del 29.2.2016 presentavano l’offerta 25 concorrenti, di cui 9 venivano esclusi per non aver allegato la documentazione richiesta dalla lex specialis di gara.

Mediante il confronto a coppie ognuno dei cinque componenti della Commissione giudicatrice attribuiva per ogni elemento di valutazione i coefficienti di valutazione da ZERO a 1 alle restanti 16 offerte tecniche, la cui somma e media determinava l’assegnazione di coefficienti provvisori, le cui somme corrispondevano ai seguenti punteggi: 28,750 punti all’ATI Ediltur S.r.l.-Martinelli S.r.l.; 22,980 punti all’ATI Artedile S.r.l-Enersolare ESCO S.r.l.; 32,780 punti all’ATI De Biase Costruzioni S.r.l.-Lucia Paolo S.r.l.; 13,080 punti alla Soced S.r.l.; 49,340 punti all’ATI La Gala Costruzioni S.r.l.-Saturno Appalti S.r.l.; 15,750 punti alla Lanzano Luigi S.a.s. & C.; 7,040 punti alla Edilres S.r.l.; 47,380 punti alla Edinvest S.r.l. (ora Kratos S.r.l.); 20,410 punti alla Sape S.r.l.; 30,280 punti alla Costruttori s.r.l.; 46,310 punti all’ATI Pietrafesa Canio S.r.l.-Edilgruosso S.r.l.; 29,530 punti alla Pace Rocco Costruzioni S.r.l.; 29,410 punti all’ATI Cosap-Ebea di Benvenuti E.A. S.r.l.-Mancusi Immobiliare S.r.l.; 26,420 punti alla De Vivo S.p.A.; 28,850 punti al Consorzio Stabile Oscar S. a r.l.; e 30,840 punti all’ATI Pamef Appalti S.r.l.-Comes S.r.l. (cfr. verbale n. 11 del 10.6.2016).

Nella seduta del 14.6.2016 la Commissione giudicatrice:

1) procedeva alla trasformazione della media dei predetti coefficienti provvisori in coefficienti definitivi, “riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate”, determinando l’attribuzione alle 16 offerte tecniche rimaste in gara dei seguenti punteggi complessivi e definitivi: 39,562 punti all’ATI Ediltur S.r.l.-Martinelli S.r.l.; 31,812 punti all’ATI Artedile S.r.l-Enersolare ESCO S.r.l.; 44,223 punti all’ATI De Biase Costruzioni S.r.l.-Lucia Paolo S.r.l.; 17,781 punti alla Soced S.r.l.; 67,000 punti all’ATI La Gala Costruzioni S.r.l.-Saturno Appalti S.r.l.; 21,555 punti alla Lanzano Luigi S.a.s. & C.; 9,588 punti alla Edilres S.r.l.; 64,035 punti alla Edinvest S.r.l. (ora Kratos S.r.l.); 27,995 punti alla Sape S.r.l.; 41,256 punti alla Costruttori s.r.l.; 62,786 punti all’ATI Pietrafesa Canio S.r.l.-Edilgruosso S.r.l.; 40,584 punti alla Pace Rocco Costruzioni S.r.l.; 40,429 punti all’ATI Cosap-Ebea di Benvenuti E.A. S.r.l.-Mancusi Immobiliare S.r.l.; 36,139 punti alla De Vivo S.p.A.; 39,742 punti al Consorzio Stabile Oscar S. a r.l.; e 41,996 punti all’ATI Pamef Appalti S.r.l.-Comes S.r.l.;

2) pertanto, escludeva dalla gara l’ATI Artedile S.r.l-Enersolare ESCO S.r.l., la Soced S.r.l., la Lanzano Luigi S.a.s. & C., la Edilres S.r.l. e la Sape S.r.l., in quanto nella valutazione dell’offerta tecnica avevano riportato un punteggio inferiore alla soglia minima di 34 punti, prevista dalla lex specialis (cfr. verbale n. 12 del 14.6.2016).

Nella seduta pubblica del 20.6.2016 la Commissione giudicatrice:

1) rendeva noti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche;

2) apriva le buste, contenenti le offerte economiche e l’offerta temporale, escludendo dalla gara i concorrenti ATI Ediltur S.r.l.-Martinelli S.r.l., ATI Cosap-Ebea di Benvenuti E.A. S.r.l.-Mancusi Immobiliare S.r.l., Consorzio Stabile Oscar S. a r.l., e ATI Pamef Appalti S.r.l.-Comes S.r.l., in quanto non avevano presentato gli elaborati riferiti al computo metrico ed all’elenco prezzi;

3) per quanto riguarda l’offerta tempo, attribuiva il punteggio massimo di 5 punti all’ATI De Biase Costruzioni S.r.l.-Lucia Paolo S.r.l. ed i seguenti punteggi intermedi tra tale migliore offerta ed il tempo massimo previsto dalla lex specialis: 4,559 punti alla De Vivo S.p.A.; 4,118 punti all’ATI La Gala Costruzioni S.r.l.-Saturno Appalti S.r.l.; 3,721 punti all’ATI Pietrafesa Canio S.r.l.-Edilgruosso S.r.l.; 3,368 punti alla Pace Rocco Costruzioni S.r.l.; 2,721 punti alla Costruttori S.r.l.; e 2,271 punti alla Edinvest S.r.l. (ora Kratos S.r.l.);

4) relativamente alle offerte economiche dei lavori di costruzione della Scuola, assegnava il punteggio massimo di 15 punti alla De Vivo S.p.A. ed i seguenti punteggi intermedi tra tale migliore offerta e l’importo a base di gara di € 1.450.000,00: 8,333 punti alla Pace Rocco Costruzioni S.r.l.; 6,211 punti all’ATI Pietrafesa Canio S.r.l.-Edilgruosso S.r.l.; 4,698 punti alla Edinvest S.r.l. (ora Kratos S.r.l.); 4,108 punti all’ATI De Biase Costruzioni S.r.l.-Lucia Paolo S.r.l.; 3,920 punti alla Costruttori S.r.l.; e 2,712 punti all’ATI La Gala Costruzioni S.r.l.-Saturno Appalti S.r.l.;

5) con riferimento alle offerte economiche dei servizi di progettazione, attribuiva il punteggio massimo di 13 punti all’ATI La Gala Costruzioni S.r.l.-Saturno Appalti S.r.l. ed i seguenti punteggi intermedi tra tale migliore offerta e l’importo a base di gara di € 204.265,45: 12,268 punti alla De Vivo S.p.A.; 12,264 punti all’ATI De Biase Costruzioni S.r.l.-Lucia Paolo S.r.l.; 11,687 punti alla Pace Rocco Costruzioni S.r.l.; 11,559 punti alla Costruttori S.r.l.; 9,811 punti all’ATI Pietrafesa Canio S.r.l.-Edilgruosso S.r.l.; e 8,657 punti alla Edinvest S.r.l. (ora Kratos S.r.l.);

6) pertanto, veniva stilata la seguente graduatoria: 1° posto ATI La Gala Costruzioni S.r.l.-Saturno Appalti S.r.l. con il punteggio complessivo di 86,829 punti, che veniva dichiarata aggiudicataria provvisoria; 2° posto ATI Pietrafesa Canio S.r.l.-Edilgruosso S.r.l. con il punteggio complessivo di 82,529 punti; 3° posto Edinvest S.r.l. (ora Kratos S.r.l.) con il punteggio complessivo di 80,111 punti; 4° posto De Vivo S.p.A. con il punteggio complessivo di 67,966 punti; 5° posto ATI De Biase Costruzioni S.r.l.-Lucia Paolo S.r.l. con il punteggio complessivo di 65,596 punti; 6° posto Pace Rocco Costruzioni S.r.l. con il punteggio complessivo di 63,971 punti; 7° posto Costruttori S.r.l. con il punteggio complessivo di 59,455 punti (cfr. verbale n. 13 del 20.6.2016).

Il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Tito prima con Determinazione n. 467 del 29.9.2016 (notificata in allegato alla nota ex art. 79, comma 5, lett. a), D.Lg.vo n. 163/2006 prot. n. 15596 del 3.10.2016), dopo aver verificato il possesso dei requisiti di ammissione alla gara, emanava il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore dell’ATI La Gala Costruzioni S.r.l.(mandataria)-Saturno Appalti S.r.l.(mandante) e poi con nota prot. n. 16436 del 26.10.2016 respingeva l’istanza ex art. 243 bis D.Lg.vo n. 163/2006 presentata dall’ATI Pietrafesa Canio S.r.l.-Edilgruosso S.r.l..

L’ATI Pietrafesa Canio S.r.l.-Edilgruosso S.r.l. con il Ric. n. 494/2016, notificato il 28/31.10.2016 e depositato il 2.11.2016, ha impugnato la predetta Determinazione n. 467 del 29.9.2016, i suddetti verbali della Commissione giudicatrice n. 11 del 10.6.2016, n. 12 del 14.6.2016 e n. 13 del 20.6.2016 la citata nota prot. n. 16436 del 26.10.2016, deducendo la violazione dell’art. 83, comma 2, D.Lg.vo n. 163/2006 e della disposizione del disciplinare di gara, che contemplava il conseguimento di almeno 34 punti per l’ammissibilità dell’offerta tecnica, nonché l’eccesso di potere per travisamento, illogicità e contraddittorietà, in quanto avrebbe dovuto essere disposta l’esclusione dei concorrenti ATI Ediltur S.r.l.-Martinelli S.r.l., ATI De Biase Costruzioni S.r.l.-Lucia Paolo S.r.l., Costruttori S.r.l., Pace Rocco Costruzioni S.r.l., ATI Cosap-Ebea di Benvenuti E.A. S.r.l.-Mancusi Immobiliare S.r.l., De Vivo S.p.A., Consorzio Stabile Oscar S. a r.l. e ATI Pamef Appalti S.r.l.-Comes S.r.l., senza riparametrare i coefficienti attribuiti a tali imprese, indicati nel suindicato verbale n. 11 del 10.6.2016 e corrispondenti ad un punteggio inferiore a 34 punti, dimostrando che, in caso di proseguimento della gara soltanto tra l’ATI ricorrente, l’ATI aggiudicataria e Edinvest S.r.l. (ora Kratos S.r.l.), avrebbe ottenuto l’aggiudicazione della gara con il punteggio complessivo di 92,121 punti (di cui 62,786 per l’offerta tecnica, 4,520 punti per l’offerta tempo, il punteggio massimo di 15 punti per l’offerta economica dei lavori di costruzione della Scuola e 9,815 punti per l’offerta economica dei servizi di progettazione), mentre la controinteressata ATI La Gala Costruzioni S.r.l.-Saturno Appalti S.r.l. avrebbe conseguito il 2° posto con il punteggio complessivo di 91,555 punti (di cui 67,000 per l’offerta tecnica, il punteggio massimo di 5 punti per l’offerta tempo, 6,555 punti per l’offerta economica dei lavori di costruzione della Scuola ed il punteggio massimo di 13 punti per l’offerta economica dei servizi di progettazione).

Nell’ambito del predetto giudizio, azionato con il Ric. n. 424/2016, si sono costituiti il Comune di Tito e l’ATI aggiudicataria La Gala Costruzioni S.r.l.-Saturno Appalti S.r.l., sostenendo l’infondatezza del ricorso.

Anche La Costruttori S.r.l. con il Ric. n. 521/2016, notificato il 2/9.11.2015 e depositato il 18.11.2016, ha impugnato la predetta Determinazione n. 467 del 29.9.2016 e tutti i verbali della Commissione giudicatrice, nella parte in cui sono state ritenute valutabili le offerte tecniche, presentate dai suindicati concorrenti, collocatisi ai primi sei posti, attesoché avrebbero dovuto essere esclusi dalla gara, ai sensi degli artt. 93, comma 1, 112, comma 1, D.Lg.vo n. 163/2006 e dell’art. 34, comma 1, DPR n. 207/2010, in quanto tutti i progetti definitivi presentati, eccetto quello dell’impresa ricorrente, violavano le disposizioni di legge, i provvedimenti ministeriali ed i regolamenti applicabili secondo la destinazione d’uso dell’edificio scolastico, come:

a) la distanza minima, prevista dall’art. 3.0.8, comma 2, del D.M. 18.12.1975, la cui osservanza risultava prescritta dai punti 9 e 10 dell’art. 1 del Capitolato Speciale, di 12 metri “tra le pareti contenenti le finestre degli spazi ad uso didattico e le pareti opposte di altri edifici (o di altri parti di edificio)”;

b) la distanza minima di 5 metri dalle proprietà confinanti e dalle strade, tenendo conto in questa seconda fattispecie anche dei “balconi, chiusi o aperti con una larghezza superiore a 1,20 m., dei porticati, delle tettoie e delle logge”, prescritta dall’art. 13, punto 4, Regolamento Urbanistico e dall’art. 45 del Regolamento Edilizio del Comune di Tito;

c) la distanza minima di 10 metri “tra le proiezioni verticali dei fabbricati misurata nei punti di massima sporgenza compresi i balconi aperti, pensiline e simili” (cd. distanza tra le fronti), sancita dal combinato disposto di cui all’Allegato A del Regolamento Edilizio, che richiama l’art. 9, comma 1, n. 2), D.M. n. 1444/1968, all’art. 13, punto 4, del Regolamento Urbanistico ed all’art. 44 del Regolamento Edilizio del Comune di Tito.

Più precisamente, la società ricorrente ha allegato la perizia tecnica, redatta dall’1.11.2016 dall’ing. Carlo Coppola, con la quale viene dedotto che:

1) il progetto definitivo, presentato dall’ATI aggiudicataria La Gala Costruzioni S.r.l.-Saturno Appalti S.r.l., prevedeva l’edificio scolastico con piano seminterrato, distante 2,00 m. dai confini ovest e sud, con piano rialzato, adibito a spazi ad uso didattico finestrati, distante 2,50 m. da un preesistente corpo di fabbrica, adibito a palestra;

2) l’edificio scolastico, contemplato dal progetto definitivo, offerto dall’ATI Pietrafesa Canio S.r.l.-Edilgruosso S.r.l., collocatasi al 2° posto, si trovava: a 4,63 m. dal confine sud ed in alcuni punti addirittura invadeva il lotto classificato ZTO F9; con piano rialzato, dotato di balconata con sporto profonda 2,00 m. (e non 0,78 m. come riportato sui grafici), distante 5,05 m. dai confini ovest e sud; e con alcune pareti distanti 3,00 m. da un preesistente corpo di fabbrica, adibito a laboratori;

3) l’edificio scolastico, rappresentato nel progetto definitivo della Edinvest S.r.l. (ora Kratos S.r.l.), classificatasi al 3° posto: nella parte relativa ad una balconata con sporto di 1,90 m., era distante 5,60 m. dal confine sud; con alcune pareti distanti 3,00 m. da un preesistente corpo di fabbrica, adibito a laboratori; e con le pareti del lato nord distanti 3,00 m. da un preesistente fabbricato;

4) l’edificio scolastico, previsto dal progetto definitivo della De Vivo S.p.A., classificatasi al 4° posto, prevedeva: il piano seminterrato distante 4,98 m. dal confine sud; con alcune pareti distanti 3,00 m. da un preesistente corpo di fabbrica, adibito a laboratori; ed altre pareti finestrate, adibite a spazi ad uso didattico finestrati, del lato nord distanti 3,00 m. da un preesistente fabbricato;

5) l’edificio scolastico, progettato dall’ATI De Biase Costruzioni S.r.l.-Lucia Paolo S.r.l., collocatasi al 5°, aveva il piano terra, destinato ad open space, distante: 3,00 m. dal confine sud; 2,50 m. dal preesistente corpo di fabbrica, adibito a laboratori; e 2,50 m. da un preesistente fabbricato;

6) l’edificio scolastico, contemplato dal progetto definitivo, offerto dalla Pace Rocco Costruzioni S.r.l., collocatasi al 6° posto, risultava che dalla Pianta tecnica livello -1 e dalla Pianta arredata livello 0: era distante 2,00 m. dal confine ovest e 5,00 m. dal confine sud, nella parte in cui prevedeva una balconata con sporto profonda 2,00 m.; con alcune pareti distanti 2,50 m. dal preesistente corpo di fabbrica, adibito a laboratori; e con le pareti del lato nord distanti 3,00 m. da un preesistente fabbricato.

Nell’ambito di questo secondo giudizio si sono costituiti:

1) il Comune di Tito, il quale ha sostenuto l’infondatezza del predetto ricorso, evidenziando sia che il progetto definitivo dell’ATI aggiudicataria rispettava le distanze minime di 5,00 e 10,00 m. dai confini e dagli edifici frontistanti, sia che la lex specialis di gara aveva prescritto l’applicazione del D.M. 18.12.1975, soltanto con riferimento alle norme relative agli spazi minimi delle superfici e dei locali ed ai valori di illuminamento degli ambienti destinati ad uso didattico e non anche con riferimento alle norme in materia di distanze;

2) l’ATI aggiudicataria Gala Costruzione S.r.l.-Saturno Appalti S.r.l., la quale ha dedotto l’infondatezza del suddetto ricorso, in quanto il suo progetto definitivo, allegato all’offerta, come attestato con la perizia giurata, redatta il 21.11.2016 dal Consulente Tecnico dell’ATI aggiudicataria arch. Michele Imbrenda, non viola le distanze minime di 5,00 m. dai confini e di 10,00 m. tra le pareti finestrate degli edifici frontistanti, evidenziando l’inapplicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 3.0.8, comma 2, del D.M. 18.12.1975;

3) l’ATI Pietrafesa Canio S.r.l.-Edilgruosso S.r.l., la quale ha anche proposto ricorso incidentale, notificato (al Comune di Tito, alla Centrale Unica di Committenza trai Comuni di Tito, Ruoti e Sant’Angelo Le Fratte ed all’impresa ricorrente principale Costruttori S.r.l.) il 18/22.11.2016 e depositato il 21.11.2016, deducendo che la ricorrente principale Costruttori S.r.l. doveva essere esclusa dalla gara, attesochè la ricorrente principale: a) aveva affidato la progettazione definitiva ed esecutiva alla Società di Ingegneria Cavallaro & Montoro S.r.l., con Amministratore Unico e Direttore Tecnico l’ing. Gianluca Risi, il quale non aveva sottoscritto l’Elaborato ex art. 28, comma 2, lett. e), DPR n. 207/2010 A09 “Progetto-Pianta piano primo dimensionale” (più precisamente, su tale elaborato era stato apposto il timbro tondo dell’ing. Gianluca Risi, ma non la sua firma), violando l’art. 11 del disciplinare di gara, nella parte in cui sanziona con “l’esclusione non sanabile con il soccorso istruttorio” “la mancata sottoscrizione di tutti gli elaborati da parte della ditta concorrente e dei professionisti incaricati” (al riguardo l’ATI ricorrente incidentale rileva che la mancata sottoscrizione “fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità”, “potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell’offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione del rapporto”), tenuto pure conto dell’art. 254, comma 1, DPR n. 207/2010, ai sensi del quale ogni società di ingegneria deve “disporre di almeno un Direttore Tecnico” e che “al Direttore Tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente … la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento” (specificando che “l’approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del Direttore Tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante”); b) non aveva allegato al progetto definitivo offerto la Relazione geologica, prescritta dall’art. 93, comma 4, D.Lg.vo n. 163/2006 e dall’art. 26, comma 1, lett. a), DPR n. 207/2010, violando l’art. 11 del disciplinare di gara, nella parte in cui sanziona con “l’esclusione non sanabile con il soccorso istruttorio” “la mancanza di anche uno degli elaborati previsti dal D.Lg.vo n. 163/2006 e dal DPR n. 207/2010”; c) l’edificio scolastico, contemplato dal progetto definitivo presentato dalla ricorrente principale, violava gli artt. 3.0.6 e 3.0.8 del D.M. 18.12.1975, la cui osservanza obbligatoria era sancita dai punti 9 e 10 dell’art. 1 del Capitolato Speciale, in quanto rispettivamente: c1) il piano seminterrato (perché sito per oltre la metà del proprio perimetro al di sotto della quota del terreno circostante) era stato destinato a “minipalestra per lo svolgimento di attività di movimento e ricreative” o a “miniteatro attrezzato con sedie e palchetto”, mentre il predetto art. 3.0.6 del D.M. 18.12.1975 stabiliva che nei piani seminterrati degli edifici scolastici possono essere ubicati “solamente locali deposito e per la centrale termica ed elettrica”; c2) la parete esterna finestrata del lato est del primo piano di tale edificio, dove erano ubicate le aule didattiche, era distante 10,00 m. da un fabbricato preesistente, violando così il più volte citato art. 3.0.8 del D.M. 18.12.1975, che prescrive la distanza minima di 12 metri “tra le pareti contenenti le finestre degli spazi ad uso didattico e le pareti opposte di altri edifici (o di altri parti di edificio)”; d) nel verbale n. 11 del 10.6.2016 l’offerta tecnica della ricorrente principale aveva riportato il punteggio complessivo di 30,280 punti e perciò inferiore a quello minimo di 34 punti, prescritto dal punto 13 del disciplinare di gara, per essere ammessi alla fase della valutazione dell’offerta economica, mentre la Commissione giudicatrice, anzicchè escluderla direttamente da procedimento, aveva erroneamente riparametrato il predetto punteggio di 30,280 punti in 41,256 punti;

4) inoltre l’ATI Pietrafesa Canio S.r.l.-Edilgruosso S.r.l., collocatasi al 2° posto, con memoria del 5.12.2016 ha dedotto che il suo progetto definitivo non viola le distanze minime di 5,00 m. dai confini e di 10,00 m. tra le pareti finestrate degli edifici frontistanti ed anche l’art. 3.0.8, comma 2, del D.M. 18.12.1975, attesocché, come attestato con la perizia, redatta il 26.11.2016 dall’Ing. Armando Maggi, l’edificio scolastico, progettato dalla predetta ATI, era stato localizzato a: a) 5,13 m. dal confine sud, anche perché il balcone del piano rialzato aveva una sporgenza di 0,78 cm. e non di 2,00 m., come erroneamente indicato dalla ricorrente principale, e, comunque, la zona F3, dove deve essere costruita la scuola, e la contigua zona F9, destinata a verde pubblico attrezzato ed asservita come pertinenza alla scuola in discorso, appartengono alla stessa zona territoriale omogenea, destinata ad impianti ed opere di interesse pubblico; b) 5,05 m. dal confine ovest, tenuto conto della predetta circostanza che il balcone del piano rialzato aveva una sporgenza di 0,78 cm. e non di 2,00 m., come erroneamente indicato dalla ricorrente principale; c) non poteva tenersi conto della distanza di 3,00 m. dal preesistente corpo di fabbrica, adibito a laboratori, in quanto, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del Regolamento Edilizio del Comune di Tito, la distanza minima di 10,00 m. tra le pareti finestrati degli edifici frontistanti non si applica nell’ambito degli spazi interni dello stesso edificio.

All’Udienza Pubblica dell’8.3.2017 entrambi i suindicati ricorsi sono passati in decisione.

In via preliminare, va precisato che il Collegio ha ritenuto opportuno riunire i due ricorsi indicati in epigrafe, in quanto si riferiscono allo stesso procedimento di evidenza pubblica ed entrambi i ricorrenti rivendicano l’aggiudicazione dell’appalto di cui è causa.

Per quanto riguarda il Ric. n. 494/2016, si può prescindere dalla questione se il ricorso in epigrafe, con il quale è stata chiesta la declaratoria dell’esclusione dalla gara dei concorrenti De Vivo S.p.A., ATI De Biase Costruzioni S.r.l.-Lucia Paolo S.r.l., Pace Rocco Costruzioni S.r.l. e Costruttori S.r.l., in applicazione del principio del contraddittorio, doveva essere notificato oppure doveva essere integrato il contraddittorio anche nei confronti di tali imprese, anche se si sono collocate nella graduatoria finale in una posizione inferiore rispetto all’ATI ricorrente, in quanto, nel merito, il gravame risulta infondato.

Infatti, la Commissione giudicatrice ha correttamente applicato nella valutazione delle offerte tecniche il metodo del punto 2 dell’Allegato P al DPR n. 207/2010, prestabilito dal paragrafo 13.2 del Disciplinare di gara, ai sensi del quale ognuno dei cinque componenti della Commissione giudicatrice attribuisce i coefficienti di valutazione da ZERO a 1 per ogni elemento di valutazione, che vengono sommati e mediati, ma costituiscono coefficienti provvisori, che devono essere trasformati in coefficienti definitivi, “riportando ad 1 la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate”.

Ed invero, nel verbale della Commissione giudicatrice n. 11 del 10.6.2016 sono indicati i coefficienti provvisori, sommati e mediati, con il conseguente calcolo dei relativi punteggi corrispondenti ai predetti coefficienti provvisori, mentre nel verbale della Commissione giudicatrice n. 12 del 14.6.2016 si è proceduto alla trasformazione della media dei predetti coefficienti provvisori in coefficienti definitivi, “riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate”.

Pertanto, la Commissione giudicatrice, in applicazione del prestabilito metodo del punto 2 dell’Allegato P al DPR n. 207/2010, ha escluso dalla gara soltanto gli offerenti, che non avevano riportato il punteggio minimo di 34 punti nella valutazione dell’offerta tecnica, dopo la suddetta trasformazione dei coefficienti provvisori in coefficienti definitivi.

Mentre risulta non pertinente il richiamo dell’ATI ricorrente alle pagg. 37 e 38 della Nota illustrativa del “Bando tipo” per l’affidamento degli appalti pubblici, redatta dall’ANAC e pubblicato sul sito informatico di tale Amministrazione il 19.5.2015, in quanto tali pagine disciplinano la cd. doppia riparametrazione (che secondo le Sentenze n. 1031 del 9.11.2016 e n. 801 del 24.11.2014 di questo Tribunale non può essere applicata in assenza di un’espressa previsione della lex specialis di gara), cioè la previsione nel bando dell’attribuzione del punteggio massimo previsto dalla lex specialis di gara alla migliore offerta tecnica, anche se non ha ottenuto il migliore punteggio in tutti gli elementi di valutazione, nel caso in cui il bando prevede anche il conseguimento di un punteggio minimo nella valutazione delle offerte tecniche per l’ammissione al prosieguo di gara, stabilendo che la seconda riparametrazione dell’offerta tecnica deve essere effettuata dopo la valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche e dopo il calcolo della soglia di anomalia.

Comunque, la lex specialis di gara in questione non ha previsto la doppia riparametrazione delle offerte tecniche, che, in ogni caso, non avrebbe potuto essere contemplata, in quanto il criterio di aggiudicazione prescelto, oltre a prevedere nove elementi di valutazione dell’offerta tecnica e l’offerta temporale, ha anche previsto una doppia offerta economica sia per i lavori di costruzione della Scuola, sia per i servizi della progettazione definitiva ed esecutiva e per l’attuazione dei Piani di sicurezza.

Anche il Ric. n. 521/2016 risulta palesemente infondato con riferimento alle censure, relative al progetto definitivo presentato dall’ATI aggiudicataria Gala Costruzione S.r.l.-Saturno Appalti S.r.l., tenuto pure conto della perizia giurata, redatta il 21.11.2016 dal Consulente Tecnico dell’ATI aggiudicataria arch. Michele Imbrenda.

Infatti, la ricorrente principale Costruttori S.r.l. ha dedotto che il progetto definitivo dell’ATI aggiudicataria violava la distanza minima di 5,00 m. dalle proprietà confinanti, prescritta dall’art. 13, punto 4, Regolamento Urbanistico e dall’art. 45 del Regolamento Edilizio del Comune di Tito, ma con la predetta perizia giurata del 21.11.2016 l’arch. Michele Imbrenda ha dimostrato che il piano seminterrato del costruendo edificio scolastico era stato localizzato ad una distanza dai confini ovest e sud superiore a 5,00 m., mentre la ricorrente principale aveva erroneamente calcolato la denunciata distanza di 2,00 m. dal muro di recinzione dell’attuale edificio scolastico, che si trovava all’interno del lotto dove deve essere costruito l’edificio scolastico.

Non colgono nel segno neanche le censure, relative alla violazione sia dell’art. 3.0.8, comma 2, del D.M. 18.12.1975, nella parte in cui prevede la distanza minima di 12 metri “tra le pareti contenenti le finestre degli spazi ad uso didattico e le pareti opposte di altri edifici (o di altri parti di edificio)”, sia del combinato disposto di cui all’Allegato A del Regolamento Edilizio, che richiama l’art. 9, comma 1, n. 2), D.M. n. 1444/1968, all’art. 13, punto 4, del Regolamento Urbanistico ed all’art. 44 del Regolamento Edilizio del Comune di Tito, nella parte in cui contempla la distanza minima di 10 metri “tra le proiezioni verticali dei fabbricati misurata nei punti di massima sporgenza compresi i balconi aperti, pensiline e simili” (cd. distanza tra le fronti), dedotte con riferimento alla distanza di 2,50 m. del piano rialzato, adibito a spazi ad uso didattico finestrati, dal preesistente corpo di fabbrica, adibito a palestra, del costruendo edificio scolastico, progettato dall’ATI aggiudicataria.

Infatti, va rilevato che l’art. 12, comma 5, della L. n. 23/1996, rubricata “Norme per l’edilizia scolastica”, statuisce che dal 3.2.1996 (data di entrata in vigore della L. n. 23/1996) “non si applica il D.M. 18.12.1975”, “salvo quanto previsto al comma 3 dell’articolo 5” della medesima L. n. 23/1996, il quale stabilisce che fino all’approvazione di specifiche norme tecniche da parte delle Regioni “possono essere assunti quali indici di riferimento quelli contenuti nel D.M. 18.12.1975”.

Pertanto, poiché, nella specie, i punti 9 e 10 dell’art. 1 del Capitolato Speciale avevano prescritto che il predetto D.M. 18.12.1975 doveva essere osservato soltanto con riferimento alle norme relative agli spazi minimi delle superfici e dei locali ed ai valori di illuminamento degli ambienti destinati ad uso didattico e non anche con riferimento alle norme relative alle distanze, non può essere applicato nella procedura aperta di cui è causa il suddetto art. 3.0.8 del D.M. 18.12.1975, invocato dalla ricorrente Costruttori S.r.l., che prescrive la distanza minima di 12 metri “tra le pareti contenenti le finestre degli spazi ad uso didattico e le pareti opposte di altri edifici (o di altri parti di edificio)”.

Parimenti, la medesima distanza di 2,50 m. del piano rialzato dal preesistente corpo di fabbrica, adibito a palestra, non viola nemmeno la distanza minima di 10 metri “tra le proiezioni verticali dei fabbricati misurata nei punti di massima sporgenza compresi i balconi aperti, pensiline e simili” (cd. distanza tra le fronti), sancita dal combinato disposto di cui all’Allegato A del Regolamento Edilizio, che richiama l’art. 9, comma 1, n. 2), D.M. n. 1444/1968, all’art. 13, punto 4, del Regolamento Urbanistico ed all’art. 44 del Regolamento Edilizio del Comune di Tito, in quanto ai sensi del comma 2 di quest’ultima norma la suddetta distanza minima di 10,00 m. non si applica nell’ambito degli spazi interni dello stesso edificio, cioè tra le pareti che affacciano sullo stesso spazio interno.

Dalla reiezione delle suddette censure avverso il progetto definiti dell’ATI aggiudicataria discende che non occorre esaminare le altre censure nei confronti dei progetti definitivi, presentati dagli altri offerenti, classificatisi al 2°, al 3°, al 4°, al 5° ed al 6° posto, in quanto la ricorrente, collocatasi al 7° posto, non potrebbe mai ottenere l’aggiudicazione dell’appalto integrato in esame.

Conseguentemente, va dichiarato improcedibile per carenza di interesse il ricorso incidentale, proposto dall’ATI Pietrafesa Canio S.r.l.-Edilgruosso S.r.l., in quanto tale gravame è stato proposto per neutralizzare gli effetti dell’eventuale accoglimento del ricorso principale, che però, nella specie, è risultato infondato.

A quanto sopra consegue la reiezione:

1) sia del Ric. n. 494/2016, anche per quanto riguarda la connessa domanda di risarcimento danni, attesochè, ai fini dell’ammissibilità del risarcimento dell’interesse legittimo, risulta necessario e vincolante il previo e/o contestuale accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato;

2) sia del Ric. n. 521/2016, anche con riferimento alla domanda risarcitoria per le stesse ragioni appena dette a proposito del Ric. n. 494/2016, e con la conseguente improcedibilità per carenza di interesse il ricorso incidentale, proposto dall’ATI Pietrafesa Canio S.r.l.-Edilgruosso S.r.l., in quanto tale gravame è stato proposto per neutralizzare gli effetti dell’eventuale accoglimento del ricorso principale, che però, nella specie, è risultato infondato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di entrambi i giudizi, con l’irripetibilità di tutti i Contributi Unificati versati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe e sui medesimi statuisce quanto segue:

1) respinge il Ricorso n. 494/2016;

2) respinge il Ricorso n. 521/2016 e dichiara improcedibile il ricorso incidentale, proposto dall’ATI Pietrafesa Canio S.r.l.-Edilgruosso S.r.l..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

 

 

Guida alla lettura

Pur nel silenzio del nuovo Codice, che non reca una previsione analoga a quella contenuta nell'art. 83, comma 2, del D.lgs. 163/2006[1], le stazioni appaltanti possono imporre un livello qualitativo minimo, determinando un valore soglia per il punteggio che le offerte tecniche devono ottenere in ordine a determinati criteri[2].

La possibilità di prevedere soglie di sbarramento risulta giustificata alla luce dell’esigenza pratica di garantire il miglior livello qualitativo delle offerte presentate, con la conseguenza di comportare l’esclusione di una proposta (in astratto, conveniente sotto il profilo economico) in ragione della sua non conformità a determinati standard minimi fissati in sede di lex specialis[3].

La previsione di un valore minimo per determinati criteri impone alla stazione appaltante di specificare nel bando se tale valore debba essere raggiunto prima o dopo la cd. riparametrazione, per tale intendendosi quel particolare meccanismo di calcolo del punteggio da attribuire alle componenti dell’offerta tecnica, volto ad assicurare un (ri)equilibrio del rapporto prezzo/qualità che la stazione appaltante ha stabilito nel bando.

Sul punto l’Anac ha precisato che, nel caso in cui un determinato parametro valutativo sia suddiviso in sub-criteri, è necessario procedere alla riparametrazione dei punteggi assegnati ad ogni concorrente in base a tali sub-criteri con riferimento ai pesi previsti per il criterio di partenza, tanto al fine di garantire il rispetto dei rapporti tra i pesi stabiliti nel bando di gara.

Per ripristinare il corretto rapporto prezzo/qualità, occorre allora attribuire alla migliore offerta tecnica, cioè a quella a cui è stato attribuito il valore più alto tramite i sottocriteri, il punteggio massimo indicato dalla lex specialis e, conseguentemente, mediante proporzione lineare riparametrare tutte le altre offerte[4].

Tale operazione è indispensabile nel caso in cui sia prevista una soglia di sbarramento per evitare anomale restrizioni alla concorrenza ed al principio di massima partecipazione[5]. La riparametrazione deve, in quest’ottica, essere intesa come uno strumento che consente di garantire una più ampia concorrenza, in quanto, permettendo di attribuire all’offerta tecnica il valore massimo previsto dalla lex specialis, finisce concretamente con l’assegnare a quest’ultima un punteggio più alto, determinante ai fini del superamento della predetta soglia[6].

E’ opportuno specificare espressamente nella documentazione di gara la previsione di tale operazione, per renderne edotti i concorrenti[7].

Sempre sul tema l’Anac ha, in altre occasioni, assunto una posizione che, ad una prima analisi, può apparire in contraddizione con le esposte affermazioni di principio.

In particolare, nella nota illustrativa del Bando-tipo n. 1/2014, relativo all’affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili nei settori ordinari, si legge che “qualora la stazione appaltante decida di inserire nel disciplinare di gara sia una soglia di sbarramento sia la riparametrazione, è necessario procedere prima all’esclusione dei concorrenti che eventualmente non raggiungano il punteggio minimo richiesto e, successivamente, alla riparametrazione dei punteggi ottenuti dai concorrenti rimasti in gara. Ciò al fine di evitare che la riparametrazione possa diventare uno strumento per eludere la soglia e recuperare offerte tecniche che, avendo ricevuto un punteggio tecnico inferiore a quello minimo previsto dalla soglia, sono state giudicate qualitativamente inadeguate”.

Analoga affermazione è contenuta nella nota illustrativa del Bando-tipo per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture, pubblicato sul sito informatico dell’Anac il 19.5.2015, ove anche si impone, in apparente contrapposizione con quanto stabilito nei pareri precedentemente richiamati, la regola di anticipare il momento dell’applicazione della soglia di sbarramento rispetto a quello del riproporzionamento dei punteggi.

Invero, è ragionevole ritenere che, a dispetto dell’equivocità delle locuzioni impiegate, l’Autorità abbia inteso coscrivere l’operatività della regola appena enunciata ai soli casi in cui la lex specialis di gara preveda espressamente la cd. doppia riparametrazione, cioè un meccanismo di ragguaglio dell’offerta tecnica, ulteriore rispetto a quello già insito nella formula di calcolo del punteggio descritta negli allegati G e P del DPR 207/2010, che può operare (laddove sia espressamente previsto) ogniqualvolta, all’esito dell’applicazione della predetta formula di calcolo, nessuna offerta abbia totalizzato il punteggio massimo.

Lo si evince, in particolare, dal richiamo al meccanismo della “riparametrazione del punteggio tecnico (che viene in considerazione) qualora nessun concorrente raggiunga (in seguito all’applicazione di una formula di calcolo che reca già in sé, lo abbiamo detto, una prima riparametrazione del punteggio al totale stabilito per ciascun sub-criterio) il massimo del punteggio tecnico previsto nel bando di gara (e riferito alla proposta tecnica complessivamente intesa).[8]

Su questa posizione si è attestata la I sezione del Tar Basilicata nella sentenza in commento con specifico riferimento alla mancata esclusione di un gruppo di imprese da una gara svoltasi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, soggetta ad una soglia di sbarramento predeterminata.

Il motivo di contestazione a base di uno dei ricorsi presentati contro gli atti della suddetta procedura riguardava l’avvenuta applicazione della soglia in un momento successivo alla riparametrazione dei punteggi, ciò in asserito contrasto con quanto indicato dall’Anac nella citata nota illustrativa del Bando-tipo per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture.

In particolare, era accaduto che la Commissione giudicatrice aveva seguito, nella valutazione delle offerte tecniche, il metodo del punto 2 dell’Allegato P al DPR n. 207/2010 (prestabilito dal disciplinare di gara), ai sensi del quale ciascun commissario attribuisce i coefficienti di valutazione da ZERO a 1 per ogni elemento di valutazione, che vengono sommati e mediati, ma costituiscono coefficienti provvisori, i quali devono, a loro volta, essere trasformati in coefficienti definitivi, “riportando ad 1 (attraverso una prima riparametrazione) la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate”.

Successivamente, la Commissione aveva escluso dalla gara soltanto gli offerenti, che non avevano riportato nella valutazione dell’offerta tecnica il punteggio minimo stabilito dalla lex specialis, dopo la suddetta trasformazione dei coefficienti provvisori in coefficienti definitivi.

A parere della Sezione, l’operato della Commissione è immune da censure, mentre non pertinente risulta il richiamo del ricorrente alle indicazioni fornite dall’Anac nella più volte menzionata nota illustrativa del “Bando tipo” per l’affidamento degli appalti pubblici, ove si fa riferimento, lo abbiamo detto, alla cd. doppia riparametrazione, operazione eventuale e successiva all’applicazione della formula di calcolo di cui all’Allegato P DPR n. 207/2010, la quale comporta l’attribuzione del punteggio massimo previsto dalla lex specialis di gara alla migliore offerta tecnica, anche se non ha ottenuto il migliore punteggio in tutti gli elementi di valutazione.

Rileva, inoltre, il Collegio come nel caso di specie la lex specialis di gara non prevedeva la doppia riparametrazione delle offerte tecniche, che, quindi, non risultava neanche ammissibile.

Infatti, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa, le operazioni di (doppia) riparametrazione dei punteggi da attribuire alle offerte tecniche sono ammissibili solo se espressamente previste dalle regole della procedura, dovendo escludersi che la stazione appaltante - in assenza di specifiche disposizioni in tal senso recate dalla lex specialis – possa rimodulare figurativamente la migliore delle offerte tecniche, conferendo ad essa il punteggio massimo previsto nel bando e rideterminando proporzionalmente i punti spettanti a tutte le altre[9].

 

 

[1] Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato.

[2] Cfr. Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 -  Linee Guida n. 2, di   attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta   economicamente più vantaggiosa”.

[3] Cfr. ex plurimis Consiglio di Stato sez. V, sentenza n. 1040 del 03.03.2004.

[4] Cfr. parere ANAC (ex AVCP) n. 109/2012.

[5] Cfr. ANAC (ex AVCP), determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 – Bando tipo: Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici.

[6] Cfr. parere ANAC (ex AVCP) n. 109/2012 – cit..

[7] Cfr. ANAC (ex AVCP), determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 – cit..

[8] Cfr. pag. 25 della nota illustrativa del Bando-tipo n. 1/2014 per l’affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili nei settori ordinari – cit.; cfr. anche pag. 37 della richiamata nota illustrativa al Bando-tipo per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture del 19.5.2015.

[9] Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 27 gennaio 2016, n. 266; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 8 luglio 2016, n. 1384; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 12 novembre 2015, n. 2391; TAR  Sardegna, Sez. I, 25 giugno 2016, n. 528. Contra: Consiglio di Stato sez. III 16/3/2016 n. 1048, secondo cui “Nel metodo aggregativo compensatore è insita la doppia riparametrazione (che, quindi, non necessita di un’espressa previsione da parte della lex specialis), in quanto, una volta individuata la migliore offerta tecnica, occorre procedere ad una seconda riparametrazione al fine di garantire il necessario rispetto del rapporto tra peso dell’offerta economica e quello dell’offerta tecnica, conformemente alla disposizione dell’art. 120 del DPR 207/2010, che pone l’obbligo di stabilire un punteggio assegnabile nel complesso pari a 100, ripartito tra i criteri di valutazione nella lex di gara. Tale seconda riparametrazione è necessaria per osservare correttamente la proporzione voluta dalla stessa lex di gara tra i singoli criteri di valutazione e i pesi che rispettivamente essi rivestono nell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (C.d.S., VI, 14.11.2012, n. 5754). Si avrebbe, altrimenti, un’indubbia alterazione nel rapporto tra i punteggi dettati per il profilo tecnico e per quello economico, in violazione della stessa lettera di invito. Il prezzo finirebbe per pesare di fatto, rispetto alla qualità, di più di quanto stabilito dalla lex specialis di gara, in violazione di quest’ultima (oltre che dei principi dettati dall’art. 120 del d.P.R. n. 207/2010).