T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 6 aprile 2017, n. 348
Quando un provvedimento di esclusione da una gara d’appalto è motivato sulla mancanza in capo all’operatore economico di due requisiti speciali di qualificazione richiesti cumulativamente dalla legge di gara, l’accertamento giudiziale dell’inesistenza in capo alla ditta partecipante anche di uno solo di essi, legittima l’esonero dalla procedura competitiva.
Conforme Cons. Stato, sez. IV, 13 novembre 2007, n. 6325; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 15 gennaio 2014, n. 295. Non sono stati rinvenuti precedenti difformi.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 188 del 2017, proposto da:
Oma Service S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Cafagna, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Salvatore Matarrese 10;
contro
A.M.I.U. Puglia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Lancieri, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Vito De Nicolò 7;
nei confronti di
C.A.B. - Centro Assistenza Bari S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Ciocia, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Luigi Ranieri 6/C;
Cos.Eco. Costruzioni Ecologiche S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Pizzoli 8;
Dulevo International S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Sciaudone, Cristiano Chiofalo e Tiziana Del Prete, con domicilio eletto presso Francesco Sciaudone, in Bari, via Alessandro Maria Calefati 15/A;
Bamac S.r.l., non costituita in giudizio;
Eco-Sistema S.r.l., non costituita in giudizio;
Officine Meccaniche Longo S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) della nota AMIU Puglia S.p.A. prot. 2141/VI del 23 gennaio 2017, di esclusione della ricorrente dalla procedura di gara 6514464;
2) in parte qua, del disciplinare della gara 6514464 ed in particolare dell'art. 8 n. 2 e 3 ed art. 9, e per la declaratoria di loro nullità;
3) del verbale della Commissione di gara del 27 gennaio 2017, non ulteriormente noto;
4) della nota comparsa sul sito istituzionale della stazione appaltante il 17 febbraio 2017 con i nominativi degli aggiudicatari, ove inteso come provvedimento di aggiudicazione definitiva;
5) del provvedimento di aggiudicazione definitiva, non ulteriormente noto, ove non coincidente con la nota pubblicata il 17 febbraio 2017;
nonché
per la declaratoria di inefficacia dei contratti, ove medio tempore stipulati;
nonché
per il conseguente risarcimento dei danni e l’aggiudicazione dei lotti nn. 4, 6, 10, 14 e 15.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.M.I.U. Puglia S.p.A., di C.A.B. - Centro Assistenza Bari S.r.l., di Cos.Eco. Costruzioni Ecologiche S.r.l. e di Dulevo International S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizione previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con bando di gara pubblicato in GUCE il 14.09.2016, la A.M.I.U. Puglia S.p.A. indiceva una procedura aperta ex art. 60 D.lgs. 50/2016, divisa in quindici lotti, per l’affidamento di interventi di manutenzione sulle attrezzature dei mezzi aziendali destinati alla raccolta e al trasporto di rifiuti solidi urbani.
Ciascun lotto aveva ad oggetto una diversa marca di attrezzature su cui gli interventi di manutenzione avrebbero dovuti essere eseguiti.
L’affidamento aveva una durata annuale, per un importo complessivo pari a 1.187.000,00 euro, oltre IVA.
L’art. 1 del disciplinare, indicava, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune attività rientranti nell’oggetto dell’appalto, quali la “revisione parziale o completa di attrezzature con collaudo finale su strada,” o la “revisione generale di gruppi staccati, sia motori che complessivi meccanici e di carrozzeria, con successivi collaudi e banchi di prova”; nella disposizione in parola, inoltre, veniva precisato che nell’oggetto dell’appalto era, altresì, compresa la fornitura di ricambi eventualmente necessari per le manutenzioni effettuate direttamente dall’Officina della Stazione Appaltante.
Il termine per la presentazione delle offerte era fissato per il 31.10.2016, mentre l’apertura delle buste era prevista il 3.11.2016.
A tale procedura, oltre ad altri operatori economici, prendeva parte anche l’odierna ricorrente.
Con nota prot. 30218/VI del 3.11.2016, dopo l’apertura delle offerte, la Stazione appaltante richiedeva alle imprese partecipanti di procedere - entro il 14.11.2016 - all’invio della documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara dall’art. 8 (dal n. 2 al n. 5) del disciplinare.
La ricorrente provvedeva, entro il termine assegnato, a caricare sul sito AVCPASS la documentazione richiesta, che veniva acquisita al protocollo della Stazione appaltante dp/0285 in data 11.11.2016.
In tale occasione, la ricorrente evidenziava all’A.M.I.U. come non fosse necessario comprovare il requisito richiesto dall’art. 8 comma 2 del disciplinare di gara, in quanto lo stesso avrebbe dovuto considerarsi tamquam non esset, poiché in contrasto con l’art. 68 D.lgs. n. 50/2016, con la giurisprudenza formatasi in materia, nonché con gli orientamenti espressi dall’ANAC in situazioni analoghe.
Con nota prot. 2141VI del 23.01.2017, la Stazione appaltante respingeva le argomentazioni fornite dalla ricorrente circa la presunta illegittimità dell’art. 8 comma 2 del disciplinare, escludendo la stessa dalla partecipazione alla procedura di gara “per assenza dei requisiti richiesti dagli elaborati di gara, ai numeri 2 e 3 dell’art. 8.”.
Nel presente giudizio, parte ricorrente proponeva, in via principale, domanda di annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti meglio indicati in epigrafe, evidenziando la sussistenza di plurimi profili di illegittimità.
Con un primo motivo, parte ricorrente riteneva illegittimi gli atti impugnati per “violazione di legge: violazione dell’art. 68 comma 6 d.lgs. 50/2016. Violazione del regolamento UE 461/210 e del Reg. 2002/1400 CE. Violazione dell’art. 83 comma 8 d.lgs. 50/2016.”.
Con tale motivo di gravame, parte ricorrente contestava “l’art. 8 comma 2 del disciplinare di gara, il successivo art. 9 ed in via derivata il provvedimento di esclusione gravato, quale atto applicativo del primo.”.
In tesi di parte ricorrente, le disposizioni in questione sarebbero state in contrasto con l’art. 68 comma 6 D.lgs. n. 50/2016, così come interpretato dalla giurisprudenza, la quale escludeva, la legittimità di quelle clausole che - mediante l’individuazione di determinati requisiti qualitativi della prestazione oggetto del bando - avessero dato luogo, di fatto, ad una delimitazione soggettiva dei possibili offerenti, in tal modo favorendo o eliminando alcuni imprese o alcuni prodotti, salvo che le stesse potessero essere giustificate dall’oggetto dell’appalto.
Inoltre, secondo la ricorrente, le disposizioni gravate sarebbero state in aperto contrasto con il Regolamento UE 461/210 e il Regolamento 2002/1400 CE, i quali miravano a garantire una effettiva concorrenza tra riparatori autorizzati e riparatori indipendenti nell’ambito del mercato automobilistico e dei pezzi di ricambio.
Peraltro, se è vero che il comma 1 dell’art. 83 prevedeva che i criteri di selezione utilizzabili dalle Stazioni appaltanti avrebbero dovuto riguardare esclusivamente le capacità tecniche e professionali, le capacità economiche e finanziaria e i requisiti di idoneità professionale, il successivo comma 6 della disposizione in parola prevedeva che le Stazioni appaltanti potessero richiedere, agli operatori economici, requisiti che attestassero il possesso di risorse umane e tecniche o l’esperienza necessaria a garantire che l’appalto venisse effettuato secondo un elevato standard di qualità; precisando, però, che le informazioni richieste non potessero comunque eccedere l’oggetto dell’appalto.
Tuttavia, in tesi, la Stazione appaltante sarebbe in concreto andata oltre, richiedendo “un’affiliazione commerciale alle imprese produttrici, così eccedendo l’oggetto dell’appalto”.
Poiché l’art. 83 comma 8 D.lgs. n. 50/2016 sanciva espressamente la nullità di quelle prescrizioni previste a pena di esclusione non contemplate dal codice degli appalti o da disposizioni di legge, in tesi di parte ricorrente le disposizioni gravate avrebbero dovuto (ex art. 83 comma 8 D.lgs. n. 50/2016) ritenersi nulle di pieno diritto, in quanto, per le ragioni suesposte, contrarie sia a norme nazionali che a norme comunitarie.
Con un secondo motivo di gravame, parte ricorrente si doleva dell’illegittimità degli atti gravati per “eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 68 comma 6 d.lgs. 50/2016 sotto altro profilo. Violazione e/o falsa applicazione del Reg. 1400/2002/CE. Violazione dell’art. 83 comma 8 d.lgs. 50/2016 sotto altro profilo.”.
In tesi di parte ricorrente, con il provvedimento di esclusione del 23.01.2017, l’AMIU avrebbe tentato di sanare il difetto di motivazione di cui sarebbe stato affetto il disciplinare di gara.
Difatti, la stazione appaltante avrebbe tentato di giustificare la restrizione dell’accesso alla gara in forza di quanto disposto dall’art. 68 comma 6 d.lgs. 50/2016, il quale consentiva di derogare al divieto di indicazione di marchi, a condizione che ciò fosse giustificato dall’oggetto dell’appalto. Tuttavia, in tesi, la validità del provvedimento, stante il principio tempus regit actum, andava valutata al momento dell’adozione dello stesso, non essendo sufficiente una motivazione postuma a sanare il difetto di motivazione di cui il ricorrente si doleva.
Peraltro, sosteneva la ricorrente, le ragioni esposte nel provvedimento di esclusione non sarebbero state comunque in grado di giustificare la restrizione di mercato operata dalla Stazione appaltante.
Infatti, le motivazione adottate dall’A.M.I.U. per giustificare la restrizione del mercato in concreto operata, atterrebbero a ragioni di natura commerciale ed economica e non tecnica, e, pertanto, sarebbero da considerarsi illegittime.
I riparatori indipendenti, secondo la ricorrente, sarebbero stati ben in grado di effettuare - anche a costi minori - le manutenzioni oggetto del bando, avendo concretamente i mezzi e le conoscenze necessarie per poter operare interventi del genere.
Gli stessi, peraltro, avrebbero potuto, comunque, accedere in ogni caso a quelle informazioni (ex art. 4 comma 2 Reg. 1400/2002 CE) che secondo la stazione appaltante sarebbero state, invece, conosciute e conoscibili solo dai produttori e dai riparatori autorizzati.
Con un terzo motivo di gravame, parte ricorrente si doleva dell’illegittimità degli atti gravati per “eccesso di potere per difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione dell’art. 83 comma 9 d.lgs. 50/2016. Violazione dell’art. 1 l. 122/1992.”.
Secondo la ricorrente, la Stazione appaltante - prima di disporre l’esclusione della stessa per aver allegato interventi su autotelai che nulla avevano a che fare con le manutenzioni oggetto di gara - avrebbe dovuto obbligatoriamente esercitare il potere di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 D.lgs. n. 50/2016.
Inoltre, in tesi, in sede di verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione, la ricorrente allegava una tabella riepilogativa del fatturato relativo al triennio precedente per servizi analoghi; tabella che, peraltro, non indicava l’oggetto dell’intervento effettuato. In tesi di parte ricorrente, sarebbe stata sufficiente una mera richiesta dell’amministrazione, finalizzata ad ottenere l’integrazione delle allegazioni de quibus, per accertare che il fatturato della ricorrente, per interventi analoghi nell’ultimo triennio, fosse stato ben maggiore rispetto a quello richiesto ai fini della partecipazione.
Inoltre, proseguiva la ricorrente, considerato l’art. 1 L. n. 122/1999 e vista l’iscrizione della Oma service S.r.l., nel registro delle imprese proprio come esercente attività di riparazione, questa avrebbe dovuto ritenersi abilitata ex lege ad intervenire su qualsiasi componente, autotelaio ed attrezzature.
Con un quarto motivo di gravame, parte ricorrente si doleva dell’illegittimità degli atti gravati per “illegittimità derivata”.
Con due controricorsi pervenuti in Segreteria in data 28.2.2017 ed un altro controricorso pervenuto in Segreteria in data 2.3.2017, si costituivano in giudizio rispettivamente l’AMIU Puglia S.p.A., la Cos.Eco. Costruzioni Ecologiche S.r.l. e la C.A.B. - Centro Assistenza Bari S.r.l., eccependo la manifesta inammissibilità, l’irricevibilità e l’infondatezza del ricorso e instando, altresì, per la reiezione nel merito dello stesso.
Con memoria di costituzione pervenuta in Segreteria in data 06.03.2017, si costituiva in giudizio la Dulevo International S.p.A., con argomentati rilievi di analogo tenore.
In data 06.03.2017, perveniva in Segreteria memoria difensiva della O.M.A. Service S.r.l., con cui la ricorrente replicava alle eccezioni processuali di inammissibilità e irricevibilità sollevate dalle controparti.
In data 06.03.2017, perveniva in Segreteria memoria difensiva della AMIU Puglia S.p.A., con cui l’Amministrazione resistente insisteva argomentatamente circa la inammissibilità del gravame per tardività, nonché circa la sua inammissibilità per carenza di interesse, ribadendone l’infondatezza nel merito.
All’udienza camerale del 8.3.2017, la causa era definitivamente trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a..
Tutto ciò premesso in fatto, il ricorso risulta irricevibile per tardività.
Sul punto, il Collegio ritiene di prendere le mosse dai noti orientamenti giurisprudenziali in materia di “clausole escludenti”.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, è ormai largamente consolidata nel ritenere che, ove il disciplinare di gara contenga delle clausole escludenti, sorga immediatamente, per le parti interessate, l’onore di proporre impugnazione (si veda, sui criteri ermeneutici da utilizzare per individuare il carattere escludente delle clausole cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 ottobre 2016, n. 04923/2016)
Nella sentenza della Sez. V n. 4184/2016, del 21 luglio 2016, il Collegio ha affermato che “secondo l’incontrastata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (ex multis: Cons. Stato, Ad. plen. 29 gennaio 2003, n. 1, III, 14 maggio 2015, n. 2413, 2 febbraio 2015, n. 491; V, 20 novembre 2015, n. 5296, 16 novembre 2015, n. 5218, 1 agosto 2015, n. 3776, 21 luglio 2015, n. 3611, 18 giugno 2015, n. 3104, 3 giugno 2015, n. 2713; VI, 8 febbraio 2016, n. 510) l’onere di immediata impugnazione del bando o del disciplinare di gara sussiste solo in caso di clausole escludenti, tra cui quelle che impediscono la partecipazione alla gara.”.
Stante il carattere escludente delle clausole contenute negli art. 8 e 9 del disciplinare di gara, è evidente che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto - a norma degli art. 119 e 120 c.p.a. - entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando in G.U.C.E., ossia a far data dal 14.9.2016.
Conseguentemente, la possibilità di proporre in termini l’azione deve considerarsi irrimediabilmente spirata, stante il carattere perentorio del termine de quo, scaduto in data 14.10.2016.
Nullo deve considerarsi, dunque, il tentativo del ricorrente di aggirare l’intervenuta decadenza impugnando l’atto di esclusione, di per sé risultando quest’ultimo vincolato e meramente ricognitivo.
Il carattere potenzialmente lesivo degli interessi del ricorrente va rinvenuto direttamente negli artt. 8 e 9 del disciplinare, i quali fanno esplicito riferimento ad un insieme di requisiti, necessari ai fini della partecipazione alla gara, di cui il ricorrente era sprovvisto già al momento della pubblicazione del disciplinare.
Sintomatica, in tal senso, è la circostanza che l’art. 8 del disciplinare, rubricato “Ammissione alla gara”, indichi, appunto, quei requisiti la cui mancanza comporta l’impossibilità di partecipazione alla stessa e, conseguentemente, l’immediata esclusione dalla procedura nel caso in cui venga scoperta, nelle more delle procedure amministrative, la mancanza di uno dei requisiti de quibus in capo ad uno dei partecipanti.
A tal proposito, il Consiglio di Stato ha precisato che “ciò che appare decisivo ai fini dell’affermazione dell’onere di immediata impugnazione è non soltanto il fatto che le clausole della lex specialis manifestino immediatamente la loro attitudine lesiva, ma il rilievo che le stesse, essendo legate a situazioni e qualità del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara, risultino esattamente e storicamente identificate, preesistenti alla gara stessa, e non condizionate dal suo svolgimento e, perciò, in condizione di ledere immediatamente e direttamente l’interesse sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 settembre 2014, n. 4698, cfr. anche Cons. Stato, Sez. III, 3 marzo 2014, n. 959; Cons. Stato, Sez. V, 24 ottobre 2013, n. 5155).
In assenza di una tempestiva impugnazione, il ricorso è da considerarsi pertanto irricevibile per tardività.
Ad abundatiam, il Collegio ritiene che il ricorso sia da considerarsi anche infondato nel merito.
Il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara gravato dal ricorrente, ossia la nota AMIU Puglia S.p.A. prot. 2141/VI del 23 gennaio 2017, risulta essere un provvedimento c.d. a “motivazione plurima”, “pluristrutturato” o “plurimotivato”, in quanto basato su due diverse motivazioni, ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento.
Ebbene, sul punto, la giurisprudenza ha precisato che “laddove una determinazione amministrativa di segno negativo tragga forza da una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali sia di per sé idonea a supportarla in modo autonomo, è sufficiente che anche una sola di esse passi indenne alle censure mosse in sede giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti esente dall’annullamento” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 15 gennaio 2014, n. 295; Cons. di Stato Sez. IV, 13.11.2007, n. 6325; Cons. di Stato Sez. IV, 3.4.2006, n. 1725; Cons. di Stato Sez. IV, 20.12.2002, n. 7251).
La prima delle motivazioni su cui si basa il provvedimento di esclusione è individuabile nella circostanza che la società ricorrente fosse sprovvista della qualifica di “riparatore autorizzato”, così come richiesto dall’art. 8 comma 2 del disciplinare; la seconda, invece, è individuabile nel fatto che la ricorrente non abbia dimostrato di aver effettuato, nei tre anni precedenti alla pubblicazione del bando, interventi di manutenzione sulla tipologia di attrezzatura del lotto di partecipazione per un importo non inferiore all'importo a base di gara per ogni singolo lotto, così come espressamente richiesto dall’art. 8 comma 3 del disciplinare.
Ebbene, la ricorrente da un lato si prodigava ad argomentare circa la ritenuta illegittimità derivata del provvedimento in questione, censurando la illegittima restrizione della concorrenza operata dalla clausola contenuta nell’art. 8 comma 2 del disciplinare; dall’altro, invece, offre prove del tutto inconsistenti e prive di pregio per dimostrare di essere in possesso del requisito richiesto dal successivo art. 8 comma 3; sicché il provvedimento impugnato rimarrebbe in ogni caso valido, posto che, anche pure a voler ipoteticamente ritenere del tutto fondati gli argomenti della società O.M.A. Service S.r.l. sulla principale questione di diritto sollevata in ricorso sub 1), la medesima società resterebbe legittimamente esclusa dalla procedura di gara, per mancanza del requisito richiesto a pena di esclusione dall’art. 8 comma 3 del disciplinare.
Difatti, le fatture allegate dal ricorrente dimostrano solo come lo stesso abbia operato, in anni precedenti, svolgendo l’attività di manutenzione e riparazione su componenti meccaniche e elettriche di determinate tipologie veicoli, non anche che la ricorrente abbia operato interventi di manutenzione sulla specifica tipologia di attrezzatura del lotto di partecipazione, così come espressamente richiesto dal disciplinare.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve dunque dichiararsi irricevibile perché tardivo, restando comunque altresì valutabile come ampiamente infondato anche nel merito.
Il Collegio, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, dell’esito in rito della presente vicenda e delle numerose peculiarità in fatto che hanno caratterizzato la fattispecie in esame ritiene sussistenti i presupposti di legge affinché le spese del presente procedimento possano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
Guida alla lettura
La sentenza segnalata ha scrutinato l’esclusione di un operatore economico da una procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/2016, divisa in quindici lotti, per l’affidamento annuale di interventi di manutenzione sulle attrezzature dei mezzi aziendali destinati alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani, motivata per il mancato possesso in capo al concorrente di requisiti tecnico-organizzativi imposti dal disciplinare di gara [art. 83, comma 1°, lett. b) e c), e 8°, d.lgs. n. 50/2016].
L'impresa ha così impugnato il provvedimento espulsivo, con rito c.d. “accelerato” ex art. 120, comma 6-bis c.p.a., deducendo l’illegittimità della lex specialis in quanto, a suo avviso, recante un’indebita restrizione della platea dei concorrenti, poiché alla gara potevano avere accesso esclusivamente i manutentori autorizzati e non anche quelli c.d. “indipendenti”.
Il T.A.R. di Bari ha deciso la controversia con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., statuendo l’irricevibilità del ricorso per tardività in ragione della circostanza per cui la richiesta del possesso del citato requisito speciale di partecipazione integrasse una c.d. “clausola escludente”, in ispecie legata a situazioni e qualità del concorrente, come tale soggetta all’obbligo di immediata impugnazione nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del bando (ex multis, Cons. Stato, Ad. plen., 29 gennaio 2003, n.1; idem, sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 510).
Ciononostante, il Collegio ha inteso pronunciarsi comunque sull’infondatezza del gravame rilevando come, premesso il carattere c.d. “plurimotivato” del provvedimento impugnato, non fosse sufficiente la descritta censura – pur astrattamente plausibile - avverso la limitazione alla qualifica di “riparatore autorizzato”, in quanto, dalla documentazione esibita, era emersa l’inadeguatezza delle prove attestanti il possesso dell’ulteriore, cumulativo requisito speciale relativo al “fatturato specifico”, previsto, anch’esso, a pena di esclusione dalla legge di gara: segnatamente l’aver svolto nel triennio precedente alla pubblicazione del bando, attività di manutenzione delle attrezzature oggetto dell’appalto per un importo non inferiore a quello previsto come base d’asta per ogni singolo lotto.
A quest’ultimo proposito, è utile ricordare che il requisito del fatturato specifico cui il vecchio codice dei Contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006) dedicava gli artt. 41 e 42, in ordine alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per gli appalti a oggetto servizi e forniture, è oggidì regolato all'art. 83, d.lgs. n. 50/2016 che introduce, com’è noto, due importanti indicazioni per le stazioni appaltanti: a) il fatturato minimo annuo, richiesto nel settore di attività oggetto dell’appalto, non può superare il doppio del valore stimato calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso; b) in caso di appalti divisi in lotti, il fatturato minimo annuo richiesto non può superare il doppio del valore stimato per il singolo lotto.
Sicché, mentre la disciplina previgente forniva accorgimenti alla P.A. aggiudicatrice quanto alle modalità attraverso le quali i concorrenti avrebbero dovuto provare la capacità economico-finanziaria (art. 41) e tecnico-organizzativa (art. 42), il d.lgs. n. 50/2016, rinviando ex art. 86 all’allegato XVII del nuovo Codice per l’individuazione dei mezzi di prova attestanti i requisiti speciali in parola, ai commi 5 e 6 dell’art. 83 stabilisce, sul diverso piano sostanziale, che gli operatori economici devono possedere, nei suindicati limiti di fatturato, risorse umane, tecniche e l’esperienza “necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità”: in attuazione del principio della massima partecipazione (recté: “… il più ampio numero di potenziali partecipanti …”) testualmente richiamato al comma 2° della medesima disposizione.
Si precisa, in ultimo, che il c.d. “correttivo” al Codice, recepito con d.lgs. del 19 aprile 2017, n. 56, non ha inciso sulle suindicate previsioni del d.lgs. n. 50/2016.