Cons. St., sez. V, 24 maggio 2017, n. 2444
tratto da www.giustizia-amministrativa.it
Processo amministrativo – Rito appalti – Esclusione – Impugnazione – Termine di trenta giorni ex art. 120, comma 5, c.p.a. – Applicabilità.
Il termine dimidiato per l’impugnazione, previsto dall’art. 120, comma 5, c.p.a., si applica anche all’impugnazione dei provvedimenti di esclusione e non solo a quelli di aggiudicazione (1).
(1) Ha chiarito la Sezione che sono soggetti al c.d. rito appalti, ovvero al giudizio ordinario di legittimità che si svolge davanti al giudice amministrativo e che ha ad oggetto la complessiva attività della Pubblica amministrazione finalizzata alla conclusione di contratti, gli “atti delle procedure di affidamento” relative “a pubblici lavori, servizi o forniture” (comma 1 dell’art. 120 c.p.a.). Analogamente l’art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a., che fa riferimento alle «procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture». Entrambe le formule normative hanno carattere generale. Esse sono in altri termini riferite a tutti gli atti che si collocano nella fase c.d. pubblicistica di selezione del contraente privato e che precedono la stipula del contratto. Quindi, sulla base di un’interpretazione letterale delle norme in esame, ai sensi dell’art. 12, comma 1, delle preleggi, il riferimento non può che comprendere anche gli atti di esclusione di concorrenti adottati dalla stazione appaltante nell’ambito della procedura di gara.
Tale interpretazione letterale è poi corroborata da un argomento di ordine logico, in base al quale deve essere esclusa l’opzione volta a distinguere regimi processuali diversi, sotto il fondamentale profilo del termine per proporre l’impugnativa giurisdizionale, nell’ambito di un’unica attività amministrativa quale appunto quella ad evidenza pubblica che precede la stipula di contratti. A questa notazione può essere aggiunta una che fa leva sull’«intenzione del legislatore» (art. 12 delle preleggi sopra citato), alla stregua del quale appare manifestamente irrazionale assoggettare a termini differenziati, ed in particolare esentare alcuni atti della procedura di gara dal dimezzamento del termine per ricorrere ai sensi del citato art. 120, comma 5, pur a fronte dell’unitaria esigenza di politica legislativa di celere definizione del contenzioso relativo all’attività contrattuale della pubblica amministrazione. Si tratta in particolare dell’esigenza che è alla base della specialità del rito appalti e della conseguente deroga prevista in materia rispetto al termine ordinario per ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa.