CGA, in S.G., ordinanza n. 274 del 20.3.2017

(1)   Conforme C.d.S., sez. V, 6 marzo 2017, n. 1038.

(2)   Conforme TAR Lazio, Roma, sez. II, 26 gennaio 2017, n. 1345

(3)   Conforme TAR Lazio, Roma, sez. II, sentenza 31 agosto 2016 n. 9441.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 196 del 2017, proposto da:

 

L.A.M.P.E.R. F.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Gentile, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Gentile/Legal Research in Palermo, via G. Sciuti 103;

 

contro

Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia, Regione Siciliana - Presidenza, Assessorato Regionale dell'Economia - Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via Alcide De Gasperi. 81; 

nei confronti di

F.N.I.P. - Federazione Nazionale Imprese di Pulizia, Servizi e Multiservizi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Cristina Lenoci, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via G. Sciuti 103; 

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. SICILIA - PALERMO: SEZIONE I n. 00257/2017, resa tra le parti, concernente annullamento, previa sospensiva:

- del bando di gara pubblicato sulla GURS n. 1 del 5 gennaio 2017 con cui la Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia ha indetto la procedura aperta per l'affidamento dei “servizi di pulizia e servizi integrati e servizi accessori opzionali in ambito sanitario per gli Enti Sanitari della Regione Sicilia”, suddivisa in 5 Lotti, per un valore complessivo di 355 milioni di euro in cinque anni;

- del disciplinare di gara con i relativi allegati, del capitolato tecnico ( e dello schema di convenzione, nonché del decreto di indizione gara;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compresa la proget-tazione del servizio e l'approvazione dei relativi atti, sconosciuti negli estremi e nel contenuto.

 

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia e di Regione Siciliana - Presidenza e di Assessorato Regionale dell'Economia - Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro e di F.N.I.P. - Federazione Nazionale Imprese di Pulizia, Servizi e Multiservizi;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2017 il Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato D. Gentile, l'avv. dello Stato Ciani e l’avvocato M. C. Lenoci;

 

Considerato che l’appello appare prima facie fondato e che nella comparazione dei contrapposti interessi, propria di questa fase cautelare, appare prevalente l’interesse, avuto riguardo anche alle esigenze della stazione appaltante, a far luogo, nelle more della definizione del merito, alla sospensione dell’efficacia degli atti in primo grado impugnati, in riforma della impugnata ordinanza cautelare di rigetto;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l'appello (Ricorso numero: 196/2017) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata,

accoglie l'istanza cautelare in primo grado e sospende l’efficacia .

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Zucchelli, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Hadrian Simonetti, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

Giuseppe Verde, Consigliere

 

 

 

Guida alla lettura

L’Ordinanza in esame si inserisce nel solco tracciato dal TAR Lazio con le sentenze nn. 9441/2016 e 1345/2017 e recentissimamente rimarcato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1038/2017 di conferma della pronuncia del TAR capitolino n. 9441/2016.

Oggetto della Ordinanza del CGA n. 274/2017 è la maxi gara indetta dalla CUC della Regione Sicilia per l’affidamento dei servizi di pulizia per gli Enti sanitari, avente valore complessivo di valore di  ben 355 milioni di euro, e cionondimeno suddivisa in soli 5 lotti così individuati:

 - Lotto 1  (servizi da espletarsi presso tutti gli immobili degli enti del Servizio Regionale Sanitario siti sul territorio della Provincia di Palermo) di valore pari a 90 milioni di euro;

- Lotto 2 (servizi da espletarsi presso tutti gli immobili degli enti del Servizio Regionale Sanitario siti sul territorio delle Province di Caltanissetta, Agrigento e Trapani) di valore pari a 80 milioni di euro;

- Lotto 3 (servizi da espletarsi presso tutti gli immobili degli enti del Servizio Regionale Sanitario siti sul territorio della provincia di Catania) di valore pari a 65 milioni di euro;

- Lotto 4 (servizi da espletarsi presso tutti gli immobili degli enti del Servizio Regionale Sanitario siti sul territorio della provincia di Messina) di valore pari a 55 milioni di euro;

- Lotto 5 (servizi da espletarsi presso tutti gli immobili degli enti del Servizio Regionale Sanitario siti sul territorio delle province di Enna, Ragusa e Siracusa) di valore pari a 65 milioni di euro.

Riconoscendo prima facie fondato l’appello cautelare proposto da una piccola media impresa contro la CUC della Regione Sicilia e quindi in tal senso evidentemente allineandosi alla posizione assunta con le suindicate sentenze dal TAR Lazio e dal Consiglio di Stato, in base alle quali <<le due “anime” della normativa sostanziale dell’evidenza pubblica>>, vale a dire l’esigenza del massimo risparmio ed il principio della massima partecipazione <<possono e devono essere perseguite contemporaneamente, atteso che la massima partecipazione alla gara è funzionale alla realizzazione di entrambe le finalità>> (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, sentenze nn. 9441/2016 e 1345/2017 cit.; nello stesso senso C.d.S., sez. V, sentenza n. 1038/2017 cit.)[1], il CGA, <<nella comparazione dei contrapposti interessi …avuto riguardo anche alle esigenze della stazione appaltante >>, ha giudicato <<prevalente l’interesse … a far luogo, nelle more della definizione del merito, alla sospensione dell’efficacia degli atti in primo grado impugnati>> ed ha perciò sospeso la gara (cfr. CGA, in S.G., Ord. n. 274/2017 cit.)

  Trattasi di precedente di grande rilievo proprio perché afferente alla fase cautelare.

Per la prima volta, infatti, dacché si discute della questione della suddivisione da parte delle Centrali uniche d’acquisto dell’appalto in macro-lotti e delle sue ripercussioni sulla partecipazione delle PMI e quindi sull’effettiva competizione, il Giudice Amministrativo ha disposto la sospensione del bando di gara, contemperando così l’interesse delle PMI ad accedere al mercato con l’interesse pubblico ad evitare la proliferazione di atti che, ove dichiarati all’esito del giudizio di merito illegittimi, esporrebbero la P.A. ad ingenti richieste risarcitorie.

 

[1] Sul punto leggasi annotazione di m.c. lenoci alla sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 9441/2016, pubblicata su questa rivista.