T.A.R. Piemonte, sez. I, 28 febbraio 2017, n. 289.
1) La revoca di una aggiudicazione non rientra nelle ipotesi di esclusione dell’art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 poiché non costituisce automaticamente un grave illecito professionale, tale da rendere dubbia la affidabilità, né integra l’ipotesi di significative carenze nell’esclusione di un precedente appalto.
2) Il verbale della commissione costituisce un atto pubblico che è assistito da fede privilegiata, facendo prova sino a querela di falso di quanto in esso attestato; una volta che il verbale vengo “chiuso”, cioè confermato e sottoscritto, esso diviene pertanto intangibile anche per gli stessi componenti della Commissione, nel senso che il potere che con la verbalizzazione è stato esercitato è venuto meno, cioè si è consumato.
3) Può ammettersi che, nel caso in cui il verbale sia inficiato da errori materiali, sia consentito operare le opportune rettifiche, ma deve trattarsi di vero e proprio errore materiale, cioè di una inesattezza percepibile ictu oculi dal contesto dell’atto e tale da non determinare alcuna incertezza in ordine alla individuazione di quanto effettivamente rappresentato e avvenuto.
2-3) Conformi: Consiglio di Stato, sezione III, 23 marzo 2012, n. 1690; Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. II, 22 giugno 2010, n. 2031; Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Latina, sez. I, 10 gennaio 2008, n. 28.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 993 del 2016, proposto da:
Camst Soc. Coop. A R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Dugato C.F. DGTMRC65H04A944Z, Maria Gaia Cavallari C.F. CVLMRG74B58A944F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carlo Emilio Cotto in Torino, via Giovanni Botero N. 17;
contro
Comune di Campiglione Fenile, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Gliozzi C.F. GLZFPP73A25L219Q, Federica Caudana C.F. CDNFRC65L55L219T, Paolo Federico Videtta C.F. VDTPLA71H03L219W, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Torino, via Montecuccoli, 9;
Gmi Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Barosio C.F. BRSVTR39C08L219D, Fabio Dell'Anna C.F. DLLFBA68A24L049V, Marco Briccarello C.F. BRCMRC84H13L219A, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vittorio Barosio in Torino, corso G. Ferraris, 120;
per l'annullamento
- della determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Campiglione Fenile n. 89 del 15 settembre 2016, avente ad oggetto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto per il Servizio Mensa delle Scuole materna ed elementare di Campiglione Fenile per il triennio 2016/2019 CIG n. 6747538481 in capo a GMI Servizi s.r.l.;
- della comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Campiglione Fenile del 19 settembre 2016 (prot. n. 2427);
- del verbale della commissione giudicatrice del 18 agosto 2016, con cui, a seguito di attribuzione di punteggi alle offerte, è stata approvata la graduatoria definitiva;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque collegato ai precedenti atti;
nonché
- per la declaratoria di nullità, invalidità o inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con GMI Servizi S.r.l.;
- per il conseguimento dell'aggiudicazione e/o per il subentro nel contratto di appalto eventualmente stipulato
e per la condanna
dell'Amministrazione intimata a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa, previa, per quanto occorra, dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Campiglione Fenile e di Gmi Servizi S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2016 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Campiglione Fenile ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica della scuola materna ed elementare per il triennio 2016/2019.
La procedura è stata gestita dalla centrale unica di committenza dei comuni di Osasco, Garzigliana, Macello e Campiglione Fenile.
La gara veniva aggiudicata alla GMI Servizi, che si è classificata al primo posto, con 98,50 punti, mentre la ricorrente si è collocata al secondo posto, con punti 97,79.
In base alla lex specialis, il punteggio veniva ripartito tra offerta tecnica, 70 punti, e offerta economica, 30 punti.
L’art 13 del capitolato speciale ripartiva i 70 punti in base ai seguenti criteri:
- 34 punti per la qualità dei generi alimentari forniti;
- 20 punti per migliorie di servizio: di cui 10 per il progetto di migliorie tecniche del centro di cottura e 10 per il progetto di migliorie di servizio;
- 10 punti per l’organico impiegato;
- 6 punti per i controlli di laboratorio.
Con il punteggio riferito alla qualità dei generi alimentari si doveva premiare la freschezza delle derrate alimentari, ed in particolare la provenienza più vicina al luogo di somministrazione. Rispetto alle migliorie del centro di cottura il capitolato prevedeva il punteggio per la realizzazione delle migliorie a spese dell’offerente e con i suoi mezzi e l’assenza di maggiori oneri a carico dell’Amministrazione.
Il punteggio per l’organico veniva assegnato in base a tre elementi: elementi relativi all’organizzazione della fase di preparazione dei pasti, rapporto unità di persone e utenti e altri elementi relativi all’organizzazione della fase di distribuzione dei pasti.
Con riferimento ai controlli di laboratorio, i 6 punti venivano assegnati in ragione del numero annuale dei controlli analitici di laboratorio su indici microbiologici, chimici e fisici e merceologici atti a validare le procedure HACCP, la salubrità e le caratteristiche qualitative dei prodotti forniti e delle preparazioni, ulteriori rispetto a quelli previsti dal capitolato.
Come si vedrà in seguito, la società ricorrente contesta, rispetto a tutte le voci sopra indicate, l’assegnazione dei punteggi all’offerta tecnica della controinteressata: l’accoglimento di uno dei motivi implica la possibilità che la ricorrente acquisisca la prima posizione in graduatoria, stante la limitata differenza tra i due punteggi, che sono il risultato delle seguenti assegnazioni: 34 punti ad entrambe le concorrenti per la qualità dei generi alimentari; per le migliorie del servizio 19 punti a CAMST e 18,50 a GMI, con riferimento all’organico impiegato 9,77 punti a CAMST e 10 punti a GMI, per i controlli di laboratorio ad entrambe 6 punti.
Avverso gli atti di gara la ricorrente ha articolato i seguenti profili di illegittimità:
1) violazione dell’art 80 comma 5 lett. c) d.lgs. 50/2016; violazione del principio di buona fede per omessa dichiarazione di una circostanza determinante l’esclusione; eccesso di potere per difetto di motivazione e insufficiente istruttoria con riferimento a elementi di fatto, in quanto la GMI avrebbe omesso di dichiarare di aver subito la revoca dell’aggiudicazione del servizio presso il Comune di Sciolze, per reati riferibili al legale rappresentante rilevanti sotto il profilo dell’affidabilità morale e professionale;
2) eccesso di potere con riferimento all’offerta relativa alla qualità dei prodotti; violazione delle regole di gara, violazione dell’art 13 del capitolato speciale, irragionevolezza nell’attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica, difetto di motivazione in relazione all’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica: il capitolato prevedeva 34 punti per la qualità dei generi alimentari forniti, al “fine di consentire la freschezza delle derrate alimentari”, distinguendo prodotti italiani, piemontesi e prodotti del territorio locale. Camst ha ottenuto il punteggio massimo, avendo dichiarato e documentato, mediante il contratto di fornitura con Agrisviluppo, che i prodotti avrebbero avuto una provenienza locale; lo stesso punteggio viene assegnato a GMI pur non essendo stata specificata e attestata la provenienza dei prodotti;
3) eccesso di potere con riferimento all’offerta relativa alle migliorie del servizio, violazione delle regole di gara, violazione dell’art 13 del capitolato speciale, irragionevolezza nell’attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica, difetto di motivazione in relazione all’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica: per le migliorie il capitolato assegnava 20 punti di cui 10 per le migliorie del centro di cottura e 10 per le migliorie del servizio.
La commissione ha assegnato 19 punti a Camst e 18,50 a GMI; la ricorrente contesta i dieci punti dati per le migliorie della voce centro di cottura, in quanto la GMI avrebbe offerto le nuove attrezzature in dotazione, per cui, secondo la commissione, sarebbero state “donate” a fine rapporto. Tuttavia il punteggio sarebbe stato assegnato pur in assenza di un criterio specifico sulla destinazione successiva delle attrezzature; la commissione ha dedotto dalla formulazione dell’offerta “fornitura a proprie spese” la volontà dell’offerente di lasciare nella disponibilità del Comune le dotazioni; secondo la tesi di parte ricorrente sarebbe in tal modo stato assegnato un punteggio per una miglioria non contemplata, attraverso una integrazione dei criteri effettuata dalla commissione;
4) eccesso di potere con riferimento all’offerta relativa all’organico impiegato; violazione delle regole di gara, violazione dell’art 13 del capitolato speciale, irragionevolezza nell’attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica, difetto di motivazione in relazione all’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica: per la voce “organico impiegato” veniva previsto come elemento di valutazione il “rapporto tra unità di personale e utenti per lo svolgimento delle attività di porzionamento e distribuzione delle pietanze”, a cui erano assegnati 3 punti. Ad entrambe le concorrenti sono stati assegnati i 3 punti, ma nell’offerta della GMI vi sarebbe una contraddizione tra il rapporto che si impegna a garantire, cioè una 1 unità ogni 15 utenti per la scuola primaria, per cui gli addetti dovrebbero essere 4 unità e invece quanto dichiarato nel prospetto dell’offerta, da cui si evince che l’organico operativo impiegato per la distribuzione non è di 4 unità ma di 2 unità;
5) eccesso di potere con riferimento all’offerta relativa ai controlli di laboratorio; violazione elle regole di gara, violazione dell’art 13 del capitolato speciale, irragionevolezza nell’attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica, difetto di motivazione in relazione all’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica: la lex specialis prevedeva l’assegnazione di 6 punti per i controlli di laboratorio in ragione dei controlli analitici di laboratorio su indici micorbiologici, chimici e fisici e merceologici atti a validare le procedure HACCP, la salubrità e le caratteristiche qualitative dei prodotti forniti e delle preparazioni, ulteriori rispetto a quelli previsti dal capitolato, come descritti nell’art 39: è stato assegnato il medesimo massimo punteggio ad entrambe le offerte pur essendovi una evidente differenza nella dimensione quantitativa dei controlli: GMI ha proposto un piano di analisi costituito da 14 campioni a fronte dei 22 proposti da CAMST e superiore è anche il numero dei 77 controlli proposti nel corso dell’anno da CAMST rispetto ai 49 offerti da GMI.
Si sono costituiti in giudizio il Comune e la aggiudicataria, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 421 del 17.11.2016 la domanda cautelare veniva accolta, con la seguente motivazione:
“Ritenuto, ad un primo esame proprio della fase cautelare, che il ricorso presenti elementi di fondatezza, per i seguenti profili di illegittimità nella valutazione delle offerte:
- sulla voce “migliorie” la commissione ha assegnato il punteggio all’offerta della GMI sul presupposto, non dichiarato nell’offerta né previsto come elemento di valutazione, che le migliorie del centro cottura sarebbero rimaste in proprietà della stazione appaltante;
- rispetto all’elemento “controlli di laboratorio” l’assegnazione del medesimo punteggio alle due offerte non pare logico, a fronte del maggior numero di controlli effettuati nel corso dell’anno da Camst, modalità che risulta più idonea a verificare la costante salubrità e le caratteristiche qualitative dei prodotti forniti e delle preparazioni, rispetto al controllo svolto una sola volta all’anno dall’aggiudicataria”.
All’udienza del 14 dicembre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1) Il presente ricorso è proposto avverso gli atti della gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica della scuola materna ed elementare per il triennio 2016/2019, del Comune di Campiglione Fenile.
Il Collegio, anche dopo l’esame più approfondito, rispetto a quello della fase cautelare, non ravvisa elementi per discostarsi dalla decisione interinale, per le ragioni di seguito rappresentate.
2) Il primo motivo verte sulla violazione dell’art 80 comma 5 lett. c) d.lgs. 50/2016, per la mancata dichiarazione nella domanda di ammissione al punto h), da parte della GMI di una precedente revoca dell’aggiudicazione del servizio presso il Comune di Sciolze, per l’omissione nella dichiarazione di reati riferibili al legale rappresentante rilevanti sotto il profilo dell’affidabilità morale e professionale.
La censura è infondata in fatto, in quanto nella domanda di ammissione l’Amministratore unico della GMI ha dichiarato che l’affidamento per il servizio di refezione scolastica era stato revocato dalla Centrale Unica di Committenza - capofila Comune di Chivasso, per asserite false dichiarazioni rese dalla Sig. Katia Pistono amministratore unico della società sino al 1.7.2016 e che il provvedimento era però stato impugnato avanti il Tar Lazio.
Sempre secondo parte ricorrente la revoca avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla gara, in quanto il fatto integra l’ipotesi di grave illecito professionale, tale da rendere dubbia la integrità e affidabilità di cui all’art 80 comma V d. lgs. 50/2016.
Anche questo rilievo non può essere condiviso, poiché la revoca di una aggiudicazione non rientra tra le ipotesi di esclusione dell’art 80 comma V, poiché non costituisce automaticamente un grave illecito professionale, tale da rendere dubbia la affidabilità, né integra l’ipotesi di significative carenze nell’esecuzione di un precedente appalto.
Nel caso di specie la revoca non ha riguardato l’esecuzione di un contratto, ma l’omissione di dichiarazioni rese dal precedente amministratore, mentre in questa sede la GMI non solo ha dichiarato l’intervenuta revoca, ma anche le ragioni della stessa, indicando altresì il reato contestato all’ex amministratore, nonché gli atti societari successivi con cui la società si è dissociata dalle condotte contestate.
3) Gli ulteriori motivi attengono all’assegnazione del punteggio dell’offerta tecnica.
Si possono esaminare le due censure che il Collegio ha ritenuto fondate in sede cautelare, relative alle migliorie e ai controlli, rispettivamente esposte nei motivi nn. 3 e 5.
3.1 Sul punteggio assegnato alle migliorie, si deve partire dall’esame della lex specialis.
L’art 13 del capitolato speciale prevedeva l’assegnazione di 20 punti per le migliorie del servizio, distinguendo 10 punti per le migliorie tecniche del centro di cottura e 10 per le migliorie del servizio.
I criteri per l’assegnazione dei 10 punti per le migliorie del centro di cottura erano indicati nella descrizione delle attrezzature, dei materiali, dei sistemi di cottura e di conservazione, che la ditta intende utilizzare nel centro di cottura.
Per gli altri 10 punti per le migliorie del servizio si prevedevano come criteri: elenco e illustrazione eventuali altre proposte migliorative (non previste dal capitolato speciale d’appalto) che la ditta intende realizzare per migliorare la qualità del servizio erogato, a proprie spese con propri mezzi e risorse e senza maggiori oneri a carico dell’Amministrazione.
Per questa voce la commissione ha assegnato 19 punti a Camst e 18,50 a GMI. Alla GMI sono stati assegnati 10 punti per le migliorie del centro di cottura, a fronte dei 9 assegnati alla Camst, in ragione del fatto che nell’offerta tecnica della GMI le nuove attrezzature, fornite a proprie spese, sarebbero rimaste nella disponibilità del Comune, una volta terminato il rapporto contrattuale.
Secondo la ricorrente è stato assegnato il punteggio massimo, per un criterio non contemplato dalla lex specialis che si limita a prevedere come criteri le migliorie delle attrezzature, dei materiali e dei sistemi di cottura e conservazione, non la possibilità di lasciare l’attrezzatura in disponibilità del Comune a fine appalto.
Evidenzia la ricorrente come dalla formulazione dell’offerta non si evince l’impegno di lasciare in disponibilità le attrezzature, ma questa sia frutto di una libera interpretazione della commissione, confermata in sede di gara.
Il motivo è condivisibile.
Seppure il capitolato non eccelga per precisione, il criterio, secondo una interpretazione letterale, intende assegnare un punteggio alle proposte migliorative attinenti alle attrezzature utilizzate che possano migliorare la qualità del servizio, durante la fase di erogazione (un forno che riduce i tempi di cottura, nuove stoviglie); lasciare le attrezzature in disponibilità del Comune non rientra, ad avviso del Collegio, tra le migliorie oggetto di valutazione secondo i criteri stabiliti dal CSA.
Tra l’altro non può sottacersi anche il fatto che le apparecchiature della grande ristorazione dopo l’uso e nell’arco di un breve periodo, perdono non solo il valore iniziale, ma risultano obsolete e fuori mercato, perché spesso superate da nuovi modelli.
E’ fondata anche la censura nella parte in cui osserva che la formulazione dell’offerta non potesse indurre a ritenere che vi fosse una “donazione” delle attrezzature a fine contratto, poiché nell’offerta la GMI si limita a dichiarare la “fornitura a proprie spese” di tutta una serie di strumenti (dai frigoriferi ai piccoli elettrodomestici), che indica la volontà di sostituzione gratuita degli esistenti, ma senza alcun riferimento alla fase conclusiva del contratto e alla volontà di trasferire in proprietà i beni alla stazione appaltante.
Il chiarimento reso in sede di apertura delle offerte, nella seduta del 18.8.2016, si è sostanziato in una dichiarazione integrativa dell’offerta originale, attraverso cui è stata introdotta una nuova proposta, in palese violazione al principio della immodificabilità dell’offerta.
Né può valere la dichiarazione postuma della commissione: in base ai principi generali in materia e secondo pacifica giurisprudenza, il verbale della commissione costituisce un atto pubblico che è assistito da fede privilegiata, facendo prova sino a querela di falso di quanto in esso attestato; una volta che il verbale venga "chiuso", cioè confermato e sottoscritto, esso diviene pertanto intangibile anche per gli stessi componenti della Commissione, nel senso che il potere che con la verbalizzazione è stato esercitato è venuto meno, cioè si è consumato (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 21 maggio 2009, n. 2831; T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 21 marzo 2006 , n. 977; T.A.R. Firenze, sez. II, 22 giugno 2010, n. 2031).
Può peraltro ammettersi che, nel caso in cui il verbale sia inficiato da errori materiali, sia consentito operare le opportune rettifiche, ma deve trattarsi di vero e proprio errore materiale, cioè di una inesattezza percepibile ictu oculi dal contesto dell'atto e tale da non determinare alcuna incertezza in ordine alla individuazione di quanto effettivamente rappresentato e avvenuto (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 10 gennaio 2008, n. 28)
Tale ipotesi non si è però verificata nel caso in esame, atteso che la commissione ha integrato con una dichiarazione successiva il proprio giudizio, modificando quanto attestato nel precedente verbale, "letto, confermato e sottoscritto" dai commissari.
In ogni caso, anche a voler considerare valida la dichiarazione, la commissione ha confermato di aver inteso la formula “fornitura a proprie spese” come espressione di volontà di trasferire la proprietà delle attrezzature al termine dell’appalto, confermando che ha assegnato un punteggio per un criterio non previsto dalla lex specialis e per un impegno non espressamente e inequivocabilmente assunto dall’offerente.
Ne consegue il punteggio massimo di 10 punti per la voce migliorie del centro di cottura, non poteva essere assegnato, poiché alla voce “fornitura a proprie spese” come intesa dalla commissione, cioè trasferimento della proprietà delle attrezzature al termine del contratto, non poteva essere assegnato punteggio.
3.2 Anche il punteggio per i controlli di laboratorio assegnato alla GMI risulta errato in eccesso.
L’art 13 per questa voce prevede “numero annuale dei controlli analitici di laboratorio su indici microbiologici, chimici e fisici e merceologici atti a validare le procedure HACCP, la salubrità e le caratteristiche qualitative dei prodotti forniti e delle preparazioni, ulteriori rispetto a quelli previsti dal capitolato speciale”.
I controlli previsti dal capitolato speciale sono indicati nell’art 39, dove si prevede che la stazione appaltante svolga in fase di esecuzione del contratto una serie di verifiche di varia natura, sulle condizioni di esecuzione delle prestazioni, tra cui la corrispondenza qualitativa e quantitativa delle derrate e dei pasti, il rispetto delle norme igieniche, il rispetto dei tempi e le analisi microbiologiche sulle derrate alimentari bimestrali.
L’art 13 poneva come elemento di valutazione dell’offerta il numero annuale dei controlli analitici di laboratorio, eseguiti dallo stesso gestore, che si andavano ad aggiungere a quelli a cadenza fissa effettuati dalla stazione appaltante.
Le due offerte, a cui è stato assegnato il medesimo punteggio, sono state formulate indicando il numero di campioni da analizzare e i parametri analitici.
L’offerta di GMI (pag. 13 dell’offerta tecnica – doc. 5.2 del Comune), prevede “con frequenza annuale, un Piano di campionamento analitico con controlli mirati alla verifica della rispondenza degli standard chimici/microbiologici di riferimento per alimenti, superfici e acqua”, su un numero di 14 campionamenti; la ricerca avviene su 49 parametri analitici; ma poiché l’analisi è svolta una sola volta all’anno i controlli effettivi in un anno sono 49.
Camst (pag. 26 e segg. Doc. 11 di parte ricorrente), nella propria offerta, dopo aver descritto la finalità delle analisi aggiuntive (“allo scopo di effettuare il monitoraggio microbiologico e merceologico su campioni di materie prime, di prodotti finiti e chimico di allergenici su piatti finiti, nonché tamponi ambientali su superfici attrezzate e dotazioni e monitoraggio delle acque) inserisce una tabella da cui si evince che le analisi saranno effettuate su 22 campioni con una ricerca di 21 parametri analitici, ripetendo ogni analisi più volte nel corso dell’anno, fino ad arrivare a effettuare 77 controlli nel corso dell’anno.
La commissione giustifica l’identità di punteggio perché viene valutata non solo la quantità dei controlli, ma anche la qualità, con la conseguenza che a fronte della maggior quantità dei controlli della Camst vi è una miglior qualità di controlli della GMI.
Pur essendo noto che la valutazione dell’offerta tecnica entra in un alveo di discrezionalità che il giudice può censurare solo in presenza di evidenti illogicità e/o errori di apprezzamento dei dati forniti dai concorrenti da parte della commissione giudicatrice, tuttavia il Collegio già in sede cautelare ha ritenuto illogica la scelta di equiparare le due offerte.
Tale giudizio viene confermato anche dopo l’esame delle osservazioni riportate nella memoria del Comune, che recepisce le osservazioni del perito di parte.
L’art 13 assegnava il punteggio in relazione al numero annuale dei controlli, oltre quelli effettuati di ruotine, quindi veniva dato peso al numero di campioni esaminati: la differenza numerica in questo caso è incontestabile.
Invece rispetto ai parametri analitici utilizzati, è indubbio che entrambe le ditte rispondono al requisito richiesto, perché effettuano le analisi richieste, seppur con parametri differenti: ma oltre al fatto che Cams “accorpa” nella categoria alcuni parametri che invece GMI distingue, tuttavia si deve ritenere che la finalità del controllo ulteriore, svolto non dalla stazione appaltante, ma dalla stessa società erogatrice del servizio, sia quello di verificare la qualità e la sicurezza del servizio ed eventualmente porre in essere un’azione correttiva: a questo scopo va dato maggior rilievo a un controllo più frequente rispetto ad un controllo seppur molto approfondito, tuttavia svolto solo una volta all’anno. Se pare logico effettuare un controllo di questa natura una sola volta all’anno per l’acqua, sui prodotti alimentari il controllo, seppur a largo spettro, ma una sola volta all’anno, non risponde alla finalità propria del controllo.
Pertanto anche in questo caso l’assegnazione di uno stesso punteggio non è rispondente ai criteri della lex specialis.
A seguito dell’accoglimento dei due motivi, il punteggio della GMI verrebbe ridotto, sia per quanto riguarda la voce migliorie sia per la voce controlli, con la conseguenza che la ricorrente acquisisce la prima posizione, stante il limitato scarto tra le due offerte (0,71).
4) Per completezza e nel rispetto del principio di sinteticità, quanto alle ulteriori due censure (rubricate ai nn. 2) e 4) è sufficiente rilevare la correttezza dell’operato della commissione di gara.
4.1 Sulla qualità dei prodotti, l’art 13 del capitolato speciale richiedeva testualmente “di dichiarare e dimostrare che almeno il 70 per cento della fornitura attenesse a prodotti da aziende controllate” e il punteggio veniva assegnato a chi dimostrava la tracciabilità e l’origine delle materie prime.
Nell’offerta di GMI sono indicati tutti i fornitori e viene altresì dichiarato di fornire in misura superiore al 70% prodotti di provenienza italiana, piemontese e del territorio.
Quanto all’assegnazione di 7 punti in relazione alla fornitura di prodotti provenienti da aziende controllate, cioè aziende che sono seguite da assistenza tecnica che effettua controlli nei trattamenti, è sufficiente osservare che la lex specialis non richiedeva la produzione di un contratto di fornitura con la cooperativa Agrisviluppo, perché ciò sarebbe stato tra l’altro eccessivamente restrittivo della concorrenza, ma la semplice dichiarazione di adempiere al requisito.
In ogni caso la GMI al punto “descrizione fornitori referenziati” ha dichiarato la provenienza da Agrisviluppo di una serie di prodotti, precisando che il fornitore è una cooperativa istituita nel 2010 come braccio operativo della Coldiretti.
4.2 Parimenti corretta risulta l’assegnazione del punteggio per la voce “organico impiegato”: sostiene parte ricorrente nel quarto motivo, che non sarebbe stato rispettato il “rapporto tra unità di personale e utenti per lo svolgimento delle attività di porzionamento e distribuzione delle pietanze”, a cui erano assegnati 3 punti. Ad entrambe le concorrenti sono stati assegnati i 3 punti, ma nell’offerta della GMI vi sarebbe una contraddizione: si impegna a garantire il rapporto di 1 unità ogni 15 utenti per la scuola primaria (per cui gli addetti dovrebbero essere 4), ma nel prospetto dell’offerta, l’organico operativo impiegato per la distribuzione non è di 4 ma di 2 unità.
La apparente contraddizione è stata spiegata dalle difese: la lex specialis non indicava il numero di utenti, ma di “pasti caldi attualmente somministrati” pari circa a 14.000 annui. La GMI ha quindi calcolato il numero di pasti giornalieri, 82 circa per entrambe le scuole (di cui 30 per l’infanzia e 52 per la primaria) e ha assegnato per ogni scuola due addetti, per cui il rapporto risultava 1 per ogni 15 utenti per la scuola d’infanzia e 1 ogni 25 addetti per la primaria. Tuttavia per un evidente errore materiale i dati sono stati invertiti, per cui risultavano 1 ogni 25 per l’infanzia e 1 ogni 15 per la primaria.
5) Il ricorso va quindi accolto, con conseguente annullamento della determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Campiglione Fenile n. 89 del 15 settembre 2016, avente ad oggetto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto per il Servizio Mensa delle Scuole materna ed elementare di Campiglione Fenile per il triennio 2016/2019 CIG n. 6747538481 in capo a GMI Servizi s.r.l.
In accoglimento alla domanda di risarcimento in forma specifica l’aggiudicazione deve essere disposta a favore della ricorrente, (seconda classificata), ottenendo in tal modo una reintegrazione in forma specifica nella posizione sostanziale lesa che esclude ogni ipotesi di risarcimento alternativo.
Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della relativa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso principale e per l’effetto annulla la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Campiglione Fenile n. 89 del 15 settembre 2016 e dispone l’aggiudicazione del servizio a favore della ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore, Primo Referendario
Guida alla lettura.
Viene sottoposto all’esame del Tar Piemonte il caso di una impresa che, classificatasi seconda nella gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, lamenta la violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) da parte della concorrente aggiudicataria.
Quest’ultima, infatti, ha omesso di dichiarare la revoca dell’aggiudicazione in analoga gara a causa delle false dichiarazioni rese dal suo precedente amministratore.
Tale omissione, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, implicherebbe l’esclusione dalla gara ex art. 80, comma 5, lett. c) perché trattasi di grave illecito professionale che incide sulla moralità e credibilità dell’impresa partecipante.
Tra gli illeciti professionali richiamati dalla norma e che determinano l’esclusione dalla gara rientrano, infatti, le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione nonché le informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione.
Il Collegio, sul punto, ha chiarito che la revoca dell’aggiudicazione non rientra tra le ipotesi di esclusione di cui all’art.80, comma 5, lett. c), poiché essa non costituisce un grave illecito professionale tale da rendere dubbia l’affidabilità dell’impresa, né integra l’ipotesi di significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto.
Nel caso in esame, continua la sentenza in commento, non è ravvisabile la violazione della richiamata norma, atteso che l’aggiudicataria ha non solo dichiarato l’intervenuta revoca nella precedente gara ma ha anche riportato il reato contestato all’ex amministratore.
Il Tar Piemonte, infine, si è soffermato sulle dichiarazioni rese dalla commissione di gara successivamente alla chiusura del verbale.
Il Collegio, richiamando la giurisprudenza formatasi sul punto, ha ribadito che il verbale della commissione costituisce un atto pubblico che, una volta “chiuso” (vale a dire confermato e sottoscritto) non può essere più modificato dai membri della commissione.
E’ possibile, tuttavia, operare delle rettifiche al verbale solo nel caso di mero “errore materiale”, inteso come una inesattezza immediatamente percepibile dal contesto dell’atto e tale da non inficiare la certezza di quanto in esso descritto.