T.A.R. Reggio Calabria, sentenza 9 gennaio 2017, n. 8

1) Avuto riguardo alla scelta della stazione appaltante, cristallizzatasi nel bando e nel disciplinare, dell’offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione, la rilevanza assegnata alle soluzioni migliorative è esclusivamente quella legata all’attribuzione del punteggio tecnico di cui al parametro del bando, senza riflessi su piani valutativi diversi quale quello dell’offerta economica.

2) Se è vero che il giudizio sull’anomalia postula un apprezzamento globale e sintetico sull’affidabilità dell’offerta nel suo complesso e che, nel contraddittorio procedimentale afferente al relativo segmento procedurale, sono consentite compensazioni tra sottostime e sovrastime di talune voci dell’offerta economica, ferma restando la sua strutturale immodificabilità, è anche vero che l’applicazione di tali principi incontra il duplice limite, in generale, di una radicale modificazione della composizione dell’offerta (da intendersi preclusa), che ne alteri l’equilibrio economico (allocando diversamente rilevanti voci di costo nella sola fase delle giustificazioni), e, in particolare, di una revisione della voce degli oneri di sicurezza aziendale, che, quale elemento costitutivo dell’offerta, esige una separata identificabilità ed una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa.

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 602 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Cosedil s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Umberto Ilardo e Francesca Idone, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Reggio Calabria, via P. Pellicano n. 19;

contro

Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Damiana Falcone, con domicilio eletto presso l’Avvocatura civica, in Reggio Calabria, via S. Anna, II Tronco, Pal. Ce.dir.;
Provincia di Reggio Calabria - Stazione Unica Appaltante Provinciale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Barresi, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Reggio Calabria, via Cimino n. 1/B;

nei confronti di

A.E.T. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Galluzzo, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Reggio Calabria, viale Amendola n. 8/B;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Pan Costruzioni Pellegrino s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianni Marco Di Paolo e Antonino Squillaci, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Reggio Calabria, via Aschenez n. 140;

per l’annullamento

- di tutti i verbali delle sedute di gara, pubbliche e riservate, relativi all'aggiudicazione della procedura aperta avente ad oggetto “Comune di Reggi Calabria - FSC 2007/2013 - 2000/2006 - Parcheggio nuovo Palazzo di Giustizia e viabilità d'area” indetta dal Comune di Reggio Calabria, sia nella parte in cui è stata ammessa alla gara l'impresa A.E.T., sia nella parte in cui sono stai attribuiti i punteggi, all'offerta tecnica ed all'offerta economica della A.E.T. s.r.l., sia nella parte in cui è stata redatta la graduatoria finale sia nella parte in cui è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria nei confronti della A.E.T. s.r.l.;

- della determinazione della S.U.A.P. n. 157 del 24 giugno 2016 con cui è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore della A.E.T. s.r.l.;

- del procedimento di verifica di anomalia dell’offerta presentata dalla A.E.T. s.r.l., comprese le relative richieste di giustificativi e, quindi, del giudizio finale di non anomalia formulato;

- dell’aggiudicazione definitiva della gara disposta in favore della A.E.T. s.r.l. con determina n. 1607 del 27 giugno 2016, della cui adozione è stata data comunicazione, a mezzo p.e.c., con nota prot. n.106302 del 5 luglio 2016, la quale nota, pure, prudenzialmente si impugna;

- ove intervenuta, della verifica dei requisiti, generali e speciali, in capo alla A.E.T. s.r.l.;

- della nota prot. n. 215986 dell’8 agosto 2016, comunicata via p.e.c. in data 16 agosto 2016, con la quale la S.U.A.P. ha rigettato i preavvisi di ricorso inoltrati dalla Cosedil s.p.a.;

- nonché, in genere, di ogni altro atto e/o provvedimento precedente e/o successivo e /o comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, compresa la lex specialis della gara ove ipoteticamente interpretati o interpretabili nel senso specificato infra;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria, della Provincia di Reggio Calabria - Stazione Unica Appaltante Provinciale, della A.E.T. s.r.l. e della Pan Costruzioni Pellegrino s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, X comma, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2016 la dott. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Si controverte nel presente giudizio sulla procedura di gara indetta dal Comune di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/06, per l’affidamento dei lavori relativi al “Parcheggio Nuovo Palazzo di Giustizia e viabilità d’area – già parcheggio di scambio Ce.Dir. – Palazzo di Giustizia”, dell’importo complessivo di euro 16.436,501,56, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (pari ad euro 302.314,56), da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La gara, all’esito del procedimento di verifica dell’anomalia condotto sulle prime due migliori offerte, è stata aggiudicata alla controinteressata A.E.T. s.r.l., classificatasi al primo posto con 100 punti (65 per l’offerta tecnica + 25 per l’offerta economica + 10 per l’offerta tempo), immediatamente davanti alla ricorrente Cosedil s.p.a., seconda con 96,357 punti (62,836 per l’offerta tecnica + 25 per l’offerta economica + 10 per l’offerta tempo).

La A.E.T. s.r.l. ha offerto un ribasso nominale del 26,451 % e la ricorrente un ribasso del 24,886 %.

Con il mezzo di tutela all’esame, la ricorrente insorge avverso gli atti indicati in epigrafe deducendo, con due articolati motivi di ricorso, una serie di censure che, in via di sintesi, si appuntano:

- in via principale, avverso la valutazione che la S.U.A.P. ha condotto sul ribasso nominale offerto dall’aggiudicataria e pari al 26,451 %, in quanto calcolato solo sulle lavorazioni non incluse nella lista delle migliorie (per un prezzo totale di euro 11.866.513,23), sebbene da quest’ultima emerga un ulteriore importo (pari ad euro 645.882,80) che, in ossequio alla lex specialis, avrebbe dovuto concorrere al “prezzo globale offerto”, così dando luogo ad un minor ribasso del 22,488 %, al quale, conseguentemente, si sarebbero dovuti assegnare 22,019 punti in luogo di 25;

- in subordine, avverso la positiva conclusione del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dall’aggiudicataria, in quanto il relativo giudizio sarebbe illegittimo per travisamento dei fatti ed illogicità manifesta nonché violazione di legge e plateale contraddittorietà.

Conclude per l’annullamento degli atti in epigrafe indicati nonché per l’accoglimento della domanda di conseguire l’aggiudicazione dell’appalto e la stipula del relativo contratto e, nell’ipotesi in cui sia stato o nelle more venisse stipulato, per la declaratoria di inefficacia del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121, 122 e 124 del c.p.a. e per l’accoglimento della domanda di subentro; nonché, per le subordinate ipotesi in cui non venissero conseguiti l’aggiudicazione ed il contratto, ovvero in cui venisse affidata solo una parte dei lavori oggetto dell’appalto, per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento per equivalente monetario dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati, nella misura del 15% dell’importo a base d’asta del contratto, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonché maggior danno ai sensi dell’art. 1224, II comma, c.c.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Reggio Calabria, la Provincia – S.U.A.P. di Reggio Calabria e la A.E.T. s.r.l., eccependo l’infondatezza del gravame ed invocandone la reiezione.

E’ altresì intervenuta in giudizio, ai sensi dell’art. 50 c.p.a., la terza classificata Pan Costruzioni Pellegrino s.p.a.

Con motivi aggiunti depositati in data 6 settembre 2016, la ricorrente:

- ha tuzioristicamente esteso l’impugnazione originaria alla nota prot. n. 215986 dell’8 agosto 2016 (comunicata il successivo 16 agosto 2016, dopo la proposizione del ricorso introduttivo) con cui la S.U.A.P., ai sensi dell’art. 243 bis del D.Lgs. n. 163/06, ha rigettato i preavvisi di ricorso del 18 e 27 luglio 2016, altresì deducendo l’incompetenza della S.U.A.P. ad emetterla;

- ha integrato i motivi di censura già proposti con il ricorso introduttivo.

Previo deposito di ulteriori documenti e memorie, la causa, dopo la rinuncia all’istanza cautelare di parte ricorrente alla camera di consiglio del 21 settembre 2016, viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 13 dicembre 2016.

DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione della lex specialis della gara - Eccesso di potere – Travisamento dell’offerta – Illogicità manifesta – Difetto d’istruttoria ed errore sui presupposti di fatto – Difetto di motivazione”, parte ricorrente sostiene che, in applicazione della lex specialis, le migliorie proposte nell’offerta tecnica dovrebbero comportare un prezzo aggiuntivo che, dal punto di vista contabile, sia pur espresso a corpo, va ad incidere sul ribasso effettivo che i concorrenti offrono.

Le migliorie progettuali, oltre che incidere sull’offerta tecnica, dovrebbero quindi tradursi automaticamente in un maggior prezzo, da sommare a quello offerto per i lavori a base di gara e, dunque, da computarsi nell’offerta economica.

Conseguentemente il ribasso offerto dall’aggiudicataria, da calcolarsi in relazione al prezzo globale offerto, come sopra individuato, sarebbe pari al 22,488 %, e non al 26,451 %; al ribasso così rideterminato dovrebbero assegnarsi 22,019 punti in luogo di 25.

1.2. Il motivo non è suscettibile di favorevole apprezzamento.

Nell’ambito della gara de qua, avuto riguardo alla scelta della stazione appaltante, cristallizzatasi nel bando e nel disciplinare, dell’offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione, la rilevanza assegnata alle soluzioni migliorative è esclusivamente quella legata all’attribuzione del punteggio tecnico di cui al parametro A.2. dell’art. 18.2 del bando, senza riflessi su piani valutativi diversi quale, per l’appunto, quello dell’offerta economica.

La lex di gara non contempla alcun obbligo, a carico del concorrente, di intervento modificativo della “Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto” (documento indicato ai fini della formulazione dell’offerta economica) in relazione alle soluzioni migliorative.

Ciò emerge chiaramente dall’art. 17.1 del bando che, nel descrivere e dettagliare le modalità di compilazione della lista della lavorazioni, non contiene alcun riferimento alle soluzioni migliorative, con conseguente definizione del prezzo globale offerto tutt’affatto diversa da quella propugnata dal ricorrente e non ricomprendente l’importo delle migliorie.

Come evidenziato dalla S.U.A.P. nella memoria del 5 settembre 2016, in tal senso milita anche la riproduzione, nell’art. 17.1 del bando, delle disposizioni di cui all’art. 119, V comma, del D.P.R. n. 207/2010, nella parte in cui richiede che l’offerta economica vada accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d’atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

L’obbligo di verificare le voci delle lavorazioni e forniture di cui si compone l’offerta attiene alla corrispondenza di queste con gli elaborati progettuali posti a base di gara, ma non si estende alle migliorie offerte.

Gli oneri economici rivenienti da queste ultime, infatti, devono trovare compensazione all’interno dell’offerta economica presentata, senza che per questa ragione la medesima possa ritenersi indeterminata o generica, pena la disomogeneità delle basi su cui la stazione appaltante è tenuta ad effettuare le proprie valutazioni e l’impossibilità di determinare il corrispettivo finale, nel caso in cui la stazione appaltante non accetti, o accetti parzialmente, le migliorie offerte.

Nella redazione della lista prezzi non devono, dunque, trovare ingresso gli elementi dell'offerta tecnica, se non, come correttamente disciplinato dal bando, quale ulteriore elemento di conoscenza per la stazione appaltante.

La lista delle lavorazioni è semplicemente la modalità imposta dal disciplinare di gara per la formulazione del ribasso offerto, da applicarsi sull’importo a base di gara, e non è in alcun modo funzionale all’evidenziazione delle migliorie risultanti dall’offerta tecnica, con la conseguenza implicita che gli eventuali oneri economici ricollegabili alle proposte migliorative trovano, come già detto, compensazione all’interno dell’offerta economica presentata.

La relativa sostenibilità può, ove ne ricorrano i presupposti, costituire oggetto di verifica di anomalia, come avvenuto nel caso di specie.

1.3. In tal senso, in un caso analogo, si è espresso il Consiglio di Stato (Sez. V, 24 ottobre 2013 n. 5160, confermativa della decisione di primo grado resa dal T.A.R. Basilicata, 9 maggio 2013 n. 261).

Per quel che qui più rileva, nel richiamato precedente si è osservato che:

La verifica di corrispondenza imposta dalla norma regolamentare in esame (n.d.r., il su citato art. 119, V comma) si effettua e si esaurisce tra le lavorazioni offerte e quelle invece presenti negli elaborati progettuali posti a gara e non è in alcun modo funzionale all’evidenziazione delle migliorie risultanti dall’offerta tecnica.

L’obbligo di cui costituisce oggetto, infatti, ha la finalità, per le opere a corpo di impegnare la concorrente alla loro realizzazione, “restando fisso ed invariabile l’importo indicato nella lista prezzi;

…A tal fine, il ridetto art. 119, comma 5, pedissequamente richiamato dal disciplinare, impone alle imprese offerenti la dichiarazione di impegno “che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

La ratio della disciplina in esame è quella di mantenere inalterato il funzionamento del metodo di selezione del ribasso sull’elenco dei prezzi unitari posti a base di gara, tipico dei contratti da stipulare a misura (art. 118, comma 1, lett. a, d.p.r. n. 207/2010), nei contratti da stipulare necessariamente a corpo…

La verifica di cui si discute ha dunque rilievo esclusivo ai fini della serietà dell’offerta finale e del suo carattere vincolante per la concorrente poi divenuta aggiudicataria, elementi su cui l’amministrazione deve confidare, malgrado carenze progettuali o discordanze tra la somma dei prezzi unitari delle singole voci e l’importo complessivo offerto, al fine di avere contezza sull’onere economico riveniente dal contratto.

Come evidenziato dal T.A.R., nondimeno, essa concerne esclusivamente l’offerta economica, tant’è vero che le norme richiamate riguardano le procedure di affidamento il cui criterio selettivo è quello del massimo ribasso, mentre gli aspetti tecnici sono già predeterminati dall’amministrazione nel progetto posto a gara.

Ne consegue che nella redazione della lista prezzi non devono trovare ingresso gli elementi dell’offerta tecnica”.

La predetta decisione ha, altresì, espressamente confermato che, se fosse consentito introdurre lavorazioni o forniture diverse da quelle contenute negli elaborati progettuali posti a base di gara, verrebbero chiaramente frustrate le esigenze di omogeneità di verifica tra più offerte.

1.4. A sostegno della propria tesi, la ricorrente paventa il pericolo che, ove le migliorie non formassero parte del prezzo, il concorrente potrebbe svuotare la lista delle lavorazioni base prevista in gara sostituendole con quelle migliorative, così presentando un ribasso elevato, ma illusorio.

Alla luce di quanto fin qui esposto, appare evidente che la giusta sede di analisi economica delle migliorie è quella della verifica della sostenibilità e serietà dell’offerta, in sede di giudizio sull’anomalia.

Occorre chiarire, da ultimo, che il richiamo operato dalla ricorrente alla non contabilizzazione di quanto eseguito a titolo di offerta migliorativa e/o integrativa di cui all’art. 20 del disciplinare di gara, lungi dall’avvalorare la tesi affermata, conferma che l’offerta economica deve essere formulata prescindendo dalle migliorie.

Il motivo all’esame, in definitiva, è infondato.

2. Il rigetto del primo motivo di censura impone al Collegio di pronunciarsi sul secondo, proposto in via subordinata ed integrato in sede di motivi aggiunti.

La ricorrente, con tale articolato motivo, censura il giudizio positivo di verifica dell’anomalia dell’offerta della controinteressata e, dunque, deduce l’illegittimità dell’aggiudicazione.

Ad integrazione dell’esposizione in fatto, giova ricostruire brevemente lo svolgimento del relativo sub procedimento.

2.1. All’esito della seduta pubblica del 31 maggio 2016, la Commissione ha rilevato che sia per la prima che per la seconda graduata ricorrono i presupposti di cui all’art. 86, II comma.

Con nota prot. n. 153695 del primo giugno 2016, il R.U.P. ha chiesto alla controinteressata di fornire entro quindici giorni le giustificazioni, nella stessa meglio indicate, di cui all’art. 87 del D.Lgs. n. 163/06.

All’esito dell’analisi della documentazione presentata dalla A.E.T. s.r.l. (cfr. verbale della seduta del 14 giugno 2016), la Commissione ha rilevato quanto segue:

1) Non risultano giustificati gli oneri aziendali per la sicurezza, dichiarati in sede di offerta pari ad euro 320.000,00 anche in relazione all’analisi dei costi relativi alle spese generali;

2) L’analisi delle spese generali riporta un totale di euro 1.216.494,55 superiore alla percentuale del 10% del costo al netto di spese generali ed utile, riportata nella relazione generale e nelle analisi dei prezzi;

3) Non risultano prodotte sufficienti giustifiche relative alle migliorie, il cui costo complessivo è stato quantificato in sede di offerta in euro 645.882,80. Tale importo non sembra rientrare nel costo complessivo giustificato ed andrebbe pertanto ad incidere sull’utile preventivato”.

Con nota prot. n. 164637 del 14 giugno 2016, pertanto, ai sensi dell’art. 88, II comma, D. Lgs. n. 163/06, sono state richieste precisazioni in ordine ai summenzionati aspetti, da fornire entro il successivo 20 giugno 2016.

La A.E.T. s.r.l. ha fatto pervenire in data 16 giugno 2016 le ridette precisazioni (all. n. 14 della prima produzione documentale del ricorrente), sul contenuto delle quali ci si soffermerà in seguito.

La Commissione, ritenute esaustive le precisazioni fornite, ha interpellato il R.U.P. “in merito ad un elemento in precedenza non preso in considerazione e riguardante le soluzioni ed i relativi costi ipotizzati per lo smaltimento/riutilizzo dei materiali provenienti dagli scavi”.

All’esito di tale confronto, la Commissione ha chiesto alla A.E.T. di fornire precisazioni sui predetti aspetti.

Il 20 giugno 2016, la controinteressata ha fatto pervenire le precisazioni richieste rappresentando quanto segue:

- per il materiale proveniente dagli scavi si è previsto un reimpiego come materia prima da utilizzare per la produzione di calcestruzzi presso l’impianto di betonaggio di sua proprietà installato nel sito produttivo di San Leo (a tal fine ha richiamato la relazione geotecnica allegata al progetto, dalla quale emerge che la litologia dei materiali di scavo si presta ad un riutilizzo come inerti ed aggregati per il confezionamento di calcestruzzi);

- per il recupero del suddetto materiale, si è previsto l’utilizzo di un frantoio mobile di ultima generazione, come già evidenziato nella relazione principale, di cui viene allegato il preventivo di acquisto dalla O.M.F. s.n.c.

La A.E.T. ha allegato la scheda di analisi del costo finale del recupero, che risulta pari a 5,10 euro/mc a fronte di un prezzo medio di mercato di acquisizione di inerti di pari categoria di circa 8,00 – 9,00 euro/mc. (come da allegate recenti fatture di acquisto di materiali analoghi), concludendo che “il costo del recupero e riutilizzo dei materiali di scavo è inferiore al prezzo di mercato di acquisizione di analogo materiale, senza considerare il trasporto dello stesso dal luogo di fornitura al luogo di utilizzo ove è installato l’impianto di betonaggio di proprietà presso la sede operativa aziendale in San Leo”.

Il giudizio di verifica dell’anomalia si è concluso positivamente alla seduta del 21 giugno 2016.

Nel verbale, la Commissione ha testualmente rilevato che:

“… i prezzi (oltre 450), tutti compiutamente analizzati nonché le ipotesi relative al riutilizzo del materiale, possano ritenersi nel loro complesso coerenti con l’offerta presentata in sede di gara comprensiva delle migliorie giustificate.

L’impresa ha ridotto, presentando la tabella richiesta a giustifica, le spese generali a circa il 10%, da ritenere congrue in relazione all’entità dell’appalto ed all’organizzazione proposta.

L’utile preventivato del 4,18% è sufficiente a confermare l’attendibilità dell’offerta rappresentando un margine sufficiente a coprire anche l’alea contrattuale.

In conclusione, sulla base della documentazione prodotta dall’impresa, da quanto emerso nelle valutazioni effettuate, la Commissione ritiene che il ribasso percentuale offerto in sede di gara si può considerare attendibile per consentire all’impresa la realizzazione dei lavori di che trattasi”.

2.2. Avverso il predetto giudizio positivo insorge la ricorrente, deducendo “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 86 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 nonché del D.Lgs. n. 81/08, della normativa in materia di oneri di sicurezza e di quella indicata nei successivi paragrafi; eccesso di potere per difetto palese di istruttoria e di motivazione, erronea presupposizione in fatto e in diritto, illogicità ed irragionevolezza; contraddittorietà manifesta col proprio operato e coi principi dalla stessa Commissione fissati”.

Ritiene che sussistano quei presupposti di travisamento ed illogicità manifesta nonché di violazione di legge, in presenza dei quali la discrezionalità tecnica della Commissione risulta censurabile.

Asserisce, all’uopo, che la Commissione abbia consentito alla A.E.T. s.r.l. di rideterminare inammissibilmente l’offerta, di produrre preventivi postumi o privi del requisito minimale della sottoscrizione e, infine, che non si sia avveduta di svariate diseconomie, le quali darebbero luogo ad anomalia ed insostenibilità dell’offerta, attesa la misura inidonea dell’utile, specie se comparata con le suddette diseconomie.

Più precisamente, la ricorrente rileva quanto segue:

- la Commissione avrebbe consentito all’aggiudicataria di modificare le voci relativi alle migliorie, sostituendole con importi a corpo complessivamente ammontanti a meno della metà di quelli già prodotti in sede di gara, così consentendo una inammissibile modificazione dell’offerta;

- in sede di Relazione integrativa, la A.E.T., al fine di giustificarne l’importo pari ad euro 320.000,00, avrebbe artatamente incluso negli oneri di sicurezza aziendale voci che, invece, rientrano tipicamente nelle spese generali, quali “Impianto e gestione del cantiere” e “Personale di cantiere”;

- la Commissione non si sarebbe avveduta che, in sede di relazione integrativa, le spese generali non sarebbero state semplicemente emendate da un errore di calcolo, bensì rideterminate nei singoli importi;

- con particolare riguardo alla realizzazione delle opere in cemento armato, sarebbero state prodotte delle giustificazioni relative ai calcestruzzi “non applicabili, palesemente sottostimati, in palese contrasto con i dettami del C.S.A., in palese contrasto con leggi e direttive”.

2.3. Ritiene il Collegio che, fra le molteplici censure mosse dalla ricorrente avverso il giudizio sull’anomalia, colga nel segno soltanto quella relativa al difetto di motivazione circa la giustificazione degli oneri aziendali della sicurezza, dichiarati in sede di offerta nella misura di euro 320.000, e ciò anche in relazione all’analisi dei costi rientranti alle spese generali.

Sul punto, la Commissione ha recepito ob relationem quanto rappresentato dalla A.E.T. s.r.l. nella relazione integrativa del 16 giugno 2016.

Ivi si legge che:

a) Tutti gli oneri di sicurezza aziendale sono ricompresi nella maggiore elencazione contenuta nel quadro “Spese generali” rielaborato sotto le voci n. 3 denominato “Impianto e gestione del cantiere” per euro 60.000; sotto la voce n. 12 che è stata scissa in due sotto voci denominate “Costi oneri aziendali per il rischio aziendale e misure di prevenzione del rischio” per euro 161.000,00 e “Personale di cantiere” per euro 99.000,00.

b) La sottovoce “Costi oneri aziendali per il rischio aziendale e misure di prevenzione del rischio” per euro 161.000,00 è dettagliatamente esplicitata nelle sue componenti elementari nella tabella n. 1 allegata…”.

Rispetto alla tabella depositata in sede di prime giustificazioni, la A.E.T. ha dunque precisato quali voci di spese generali siano da ricomprendere nel costo interno della sicurezza ed ha allegato la relativa analisi dettagliata, restituendo l’originario importo di euro 320.000.

Parte ricorrente censura l’inclusione, nei costi della sicurezza, di voci che assume palesemente in esso non rientranti, ovvero “Impianto e gestione del cantiere” e “Personale di cantiere”, con conseguente violazione del divieto di revisione della voce degli oneri di sicurezza aziendale (sancito dalla giurisprudenza: Consiglio di Stato, Sez. III, 10 marzo 2016, n. 962).

L’impossibilità di computare le predette voci tra gli oneri di sicurezza aziendale viene argomentata dalla ricorrente richiamando il documento “Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici: prime indicazioni operative” del 19 febbraio 2015, redatto dall’Istituto per l’Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale (ITACA), organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Più precisamente, l’esclusione deriverebbe dalla circostanza che le ridette voci non sono indicate nella relativa Tabella, di cui all’Allegato 1.

Evidenzia il Collegio che, ovviamente, tale documento ha mera valenza indicativa e ciò sia per la fonte da cui proviene che per quanto in esso stesso affermato, al punto 6 (rubricato “La tabella degli oneri aziendali della sicurezza”), secondo capoverso, pag. 11: “Si premette che la tabella proposta riporta un elenco indicativo e non esaustivo all’uopo individuato”.

Dunque, non è affatto detto che le voci in questione non possano rientrare nei costi della sicurezza interna; tuttavia, non può neanche affermarsi che le stesse vi rientrino tout court, essendo necessario all’uopo stabilire in concreto, avendo presente l’organizzazione apprestata dall’impresa, se ed in quale misura la finalità di perseguire la sicurezza sui luoghi di lavoro sia in esse preponderante.

In sede di valutazione dell’anomalia, però, non v’è traccia di tale verifica; né sul punto, come innanzi evidenziato, la A.E.T. ha rappresentato alcunché, limitandosi ad esporre le cifre innanzi riportate.

Come è noto, il giudizio di verifica della congruità di un ribasso apparentemente anomalo ha natura globale e sintetica, sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme, restando irrilevanti eventuali singole voci di scostamento; tale verifica non ha dunque per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze, essendo invero finalizzato ad accertare se l’offerta sia attendibile nel suo complesso e se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto.

Ciò significa che, in sede processuale, il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni compiute dalla stazione appaltante sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell’istruttoria, ma non può ripetere autonomamente la verifica della congruità del ribasso e delle singole voci di costo, poiché in tal modo finirebbe per invadere una sfera propria della pubblica amministrazione nell’esercizio della discrezionalità ad essa riservata (così, ex multis: Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 settembre 2012 n. 4744).

Nella specie, il Collegio ravvisa nell’operato della Commissione un macroscopico difetto d’istruttoria, esclusivamente in relazione alla quantificazione dei costi interni per la sicurezza, ciò che consente senz’altro di dare ingresso ad un sindacato giurisdizionale sulla valutazione discrezionale, seppur di carattere estrinseco.

Il riscontrato vizio di omessa istruttoria e di difetto di motivazione assume rilevo decisivo, pur a fronte del noto insegnamento della globalità e sinteticità della valutazione di congruità, anche in relazione all’ulteriore principio, al quale il Collegio aderisce, dei limiti che le imprese concorrenti e la stazione appaltante devono osservare nella revisione della voce degli oneri di sicurezza aziendale.

Il Consiglio di Stato (Sez. III, 10 marzo 2016, n. 962) ha affermato in proposito quanto segue:

Se è vero… che il giudizio sull’anomalia postula un apprezzamento globale e sintetico sull’affidabilità dell’offerta nel suo complesso (cfr. ex multis, Cons. St., sez. IV, 26 febbraio 2015, n.963) e che, nel contraddittorio procedimentale afferente al relativo segmento procedurale, sono consentite compensazioni tra sottostime e sovrastime di talune voci dell’offerta economica, ferma restando la sua strutturale immodificabilità (Cons. St., Sez. VI, 10 novembre 2015, n. 5102), è anche vero che l’applicazione di tali principi incontra il duplice limite, in generale, di una radicale modificazione della composizione dell’offerta (da intendersi preclusa), che ne alteri l’equilibrio economico (allocando diversamente rilevanti voci di costo nella sola fase delle giustificazioni), e, in particolare, di una revisione della voce degli oneri di sicurezza aziendale, che, quale elemento costitutivo dell’offerta, esige una separata identificabilità ed una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa, per come interpretata e valorizzata dalle citate decisioni dell’Adunanza Plenaria (nn. 3 e 9 del 2015).

… Diversamente opinando, si perverrebbe, invero, all’inaccettabile conseguenza di consentire un’indiscriminata ed arbitraria modifica postuma della composizione dell’offerta economica (nella fase del controllo dell’anomalia), con il solo limite del rispetto del saldo complessivo, il che si porrebbe in contrasto con le esigenze conoscitive, da parte della stazione appaltante, della sua struttura di costi, e, segnatamente, degli interessi sottesi alla specifica individuazione degli oneri di sicurezza aziendale (la cui necessaria integrità viene espressamente sancita dall’art.87, comma 4, d.lgs. cit.), che resterebbero in tal modo irrimediabilmente vanificati”.

Ne discende, per tale profilo, la fondatezza del motivo.

La valutazione di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria A.E.T. s.r.l., pertanto, è viziata, con riferimento all’importo preventivato per gli oneri di sicurezza aziendale ed ai conseguenti riflessi sulla congruità delle spese generali.

2.4. Viceversa, le restanti censure in tema di anomalia dell’offerta non sono suscettibili di favorevole apprezzamento.

Parte ricorrente deduce una serie di ulteriori violazioni che la Commissione avrebbe commesso, finendo, a suo dire, con l’obliterare varie diseconomie dell’offerta della A.E.T., tali renderla insostenibile, attesa la misura inidonea dell’utile.

Un primo rilievo si appunta avverso le giustificazioni prodotte a sostegno delle migliorie progettuali.

Con la citata nota prot. n. 164637 del 14 giugno 2016, la Commissione ha giudicato insufficienti le giustifiche relative alle migliorie, il cui costo complessivo è stato quantificato in sede di offerta in euro 645.882,80, segnalando che tale importo “non sembra rientrare nel costo complessivo giustificato ed andrebbe pertanto ad incidere sull’utile preventivato”.

Osserva sul punto la ricorrente che la Commissione, essendo già in possesso delle analisi dei prezzi, in quanto prodotte in sede di offerta, avrebbe già dovuto rilevare che l’importo di euro 645.882,80 era superiore all’utile complessivo dichiaratamente insito nella complessiva offerta e pari ad euro 518.414,72 (dichiarato al 5 %).

A fronte della richiesta della Commissione, la A.E.T. ha chiarito che:

L’ammontare complessivo dei lavori aggiuntivi offerti in sede di gara, pari ad euro 645.882,80, è conseguente ad una valutazione analitica di computo metrico elaborato offerte economiche di prima istanza non ribassate e non riscontrate da confronti concorrenziali. Per di più l’analisi è integrata dalla incidenza delle spese generali e dall’utile d’impresa.

E’ di tutta evidenza che l’esecuzione delle migliorie proposte avverrà secondo criteri di economicità a seguito di indagine improntata alla massima ottimizzazione del rapporto qualità prezzo e che, pertanto, ai fini dell’incidenza sull’utile effettivo d’impresa dovrà essere stimato il costo effettivo da sostenere, al netto di spese generali, da ricomprendere nelle spese generali di appalto e ovviamente al netto dell’utile d’impresa”.

Ha allegato all’uopo un più dettagliato computo riepilogativo, composto da n. 28 voci di prezzo corredate dalle schede di analisi e dai preventivi delle aziende fornitrici e/o esecutrici.

Da esse emerge che il costo complessivo effettivo da sostenere, per l’esecuzione delle opere aggiuntive offerte, è assai inferiore a quanto inizialmente previsto ed è pari ad euro 313.087,20: da tale importo scaturirebbe un utile netto d’impresa pari ad euro 463.226,75, che corrisponde ad una percentuale del 4,18 %.

Ritiene la ricorrente che ciò integri una illegittima ed inammissibile rideterminazione dell’offerta.

In contrario, deve ritenersi che la Commissione abbia legittimamente ammesso ed apprezzato le giustificazioni della A.E.T.

Costituisce orientamento giurisprudenziale uniforme quello secondo cui il giudizio sulla congruità ha ad oggetto l’offerta complessivamente considerata e non le singole parcellizzate voci economiche che la compongono, rispetto alle modalità d’esecuzione dell’appalto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 22 febbraio 2011 n. 1090; Id., Sez. IV, 22 marzo 2013 n. 1633).

Lo scostamento di singole voci o l’imprecisione di alcuni dei preventivi prodotti in fase di giustificazioni possono essere irrilevanti, rispetto alla valutazione globale dell’offerta economica.

Quanto alla denunciata compressione del margine percentuale di utile, la consolidata giurisprudenza afferma che il giudizio positivo di congruità dell’offerta può legittimamente fondarsi anche su un utile operativo esiguo, purché all’esito dell’analisi delle voci di costo il margine rimanga comunque positivo (ex multis: Consiglio di Stato, Sez. III, 27 gennaio 2016, n. 280; Id., Sez. III, 22 gennaio 2016, n. 211, Id., Sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 963).

Nella specie, la A.E.T. ha effettivamente rideterminato l’utile stimato, in occasione della seconda relazione giustificativa, nettandolo dai costi diretti relativi alle migliorie offerte (erroneamente non considerati e non computati nelle prime giustificazioni); documentando, con preventivi e analisi, che i suddetti costi peserebbero effettivamente per 313.087,20 euro e non per la maggior somma inizialmente calcolata; così comprovando che, al netto dei costi connessi alle migliorie, residuerebbe dall’esecuzione dell’appalto un utile del 4,18 %.

Così motivato, il giudizio di congruità espresso dalla Commissione è, quantomeno per tali profili, immune dai vizi dedotti dalla ricorrente.

Sostiene, infine, parte ricorrente, che l’aggiudicataria avrebbe prodotto, con particolare riguardo alla realizzazione delle opere in cemento armato, delle giustificazioni relative ai calcestruzzi “non applicabili, palesemente sottostimati, in palese contrasto con i dettami del C.S.A., in palese contrasto con leggi e direttive”.

Si è già ricordato che il giudizio sulla congruità ha ad oggetto l’offerta complessivamente considerata e non le singole parcellizzate voci economiche che la compongono, rispetto alle modalità d’esecuzione dell’appalto.

Un giudizio che mira ad accertare in concreto che l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto e che, non avendo carattere sanzionatorio, non ha ad oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 agosto 2015, n. 3935).

Emerge ex actis che la Commissione, sebbene l’aspetto legato alla produzione in proprio del calcestruzzo assuma scarso significato nel complesso della valutazione, in considerazione della scarsa incidenza della maggiore spesa in caso di eventuale approvvigionamento da fornitore qualificato, abbia comunque provveduto ad approfondire in modo scrupoloso quanto previsto in progetto per il riutilizzo dei materiali prodotti dagli scavi.

L’art. 72 del C.S.A. prevede testualmente che “L’impresa, una volta scavato il materiale e trasportatolo fuori dal perimetro del cantiere, diviene proprietaria del medesimo materiale”.

Non appare, dunque, manifestamente erroneo od irragionevole aver tenuto conto delle possibilità di riutilizzo del materiale di scavo ritenendo, di conseguenza, che lo stesso, piuttosto che costituire una voce di costo, possa rappresentare una risorsa.

La A.E.T. s.r.l. ha previsto un reimpiego dei materiali finalizzato alla sola produzione di inerti per calcestruzzo e, come rilevato dalla S.U.A.P. nelle note difensive del 16 settembre 2016, si tratta di una valutazione estremamente prudenziale, proprio in ragione dell’acquisizione di cui al ridetto art. 72 del C.S.A., che consente un riutilizzo anche per rilevati e rinterri in altri lavori.

La ricorrente obietta, in via di sintesi, circa: l’assenza della certificazione del controllo di produzione in fabbrica per gli impianti di produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato; la mancata previsione degli oneri di conferimento a discarica, avendo previsto la A.E.T. s.r.l. di trattare e reimpiegare il materiale proveniente dagli scavi (e non solo perché non previsti in progetto); la inutilizzabilità dei terreni al fine della produzione di calcestruzzi in base allo stato dei luoghi; la sottostima dell’analisi di costo n. 46.

Tutte le predette contestazioni, rappresentate nella perizia di parte dell’ing. Vinciguerra, mirano inammissibilmente a sostituire il giudizio discrezionale della Commissione con quello, altrettanto soggettivo ed opinabile, del ricorrente ed a sollecitare la verifica intrinseca di congruità su una singola voce di costo.

La possibilità di reimpiego dei materiali non è esclusa dalla lex di gara.

La ricorrente valorizza, a tal fine, il disposto di cui all’art. 25, IV comma, del C.S.A. (Parte II – Norme Tecniche), ai sensi del quale “Le materie provenienti dagli scavi in genere dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, su aree che l’Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e sue spese”.

Come già rilevato, tuttavia, è ovvio che tale prescrizione vada letta insieme a quella di cui all’art. 72 delle Norme Generali del C.S.A., che espressamente prevede l’acquisto del materiale di scavo.

La Commissione, peraltro, ha tenuto conto del costo quantificato e giustificato dalla A.E.T. s.r.l. per il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato, di cui alle voci nn. 27 e 28 della lista delle categorie a base di gara.

Inoltre, quanto descritto al punto 2 (pag. 26) della relazione geologica si pone dichiaratamente in termini probabilistici e, dunque, non costituisce parametro idoneo a fondare un travisamento di fatto, tale da scalfire l’attendibilità delle valutazioni prudenziali della Commissione circa l’effettiva possibilità di reimpiego dei materiali; possibilità, peraltro, che è stata vagliata alla luce di un opportuno supplemento di istruttoria, in contraddittorio con l’aggiudicataria.

Né, infine, emergono ictu oculi circostanze di fatto che avrebbero dovuto indurre la Commissione a ritenere che la A.E.T. s.r.l. non possa conseguire la certificazione dell’impianto di betonaggio.

Anche per tali profili, dunque, il ricorso è infondato.

3. Il ricorrente ha altresì impugnato il diniego di autotutela prot. n. 215986 dell’8 agosto 2016, emesso in risposta al preavviso di ricorso ai sensi dell’art. 243 bis del D. Lgs. n. 163/06, per i medesimi motivi fin qui esposti nonché per asserita incompetenza della S.U.A.P.

Il ricorso, per tale parte, è inammissibile per difetto d’interesse.

Anche nella gare d’appalto, infatti, il diniego di autotutela è autonomamente impugnabile quando introduca nuovi elementi o nuove motivazioni, mentre esso conserva una mera funzione processuale quando costituisca soltanto una conferma delle decisioni già assunte dalla stazione appaltante (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 giugno 2016, n. 2522).

4. Dall’accertata illegittimità del giudizio di non anomalia dell’offerta economica della A.E.T., con esclusivo riferimento all’incidenza economica degli oneri di sicurezza aziendale, non discende automaticamente l’obbligo di escludere la società prima classificata.

Una volta caducato il giudizio di congruità dell’offerta per difetto d’istruttoria e di motivazione, infatti, spetta all’Amministrazione di riprovvedere, motivando nuovamente il giudizio sull’anomalia dell’offerta economica, sulla scorta delle indicazioni desumibili dalla presente pronuncia (in questi termini, su vicenda analoga: Consiglio di Stato, Sez. V, 11 luglio 2016. n. 3056).

In questi limiti è perciò annullata la determina n. 1607 del 27 giugno 2016, recante l’aggiudicazione definitiva della gara in favore della A.E.T. s.r.l.

5. Ne consegue che, allo stato, non possono essere accolte le ulteriori domande della società ricorrente, volte ad ottenere l’accertamento del diritto al subentro nell’affidamento dell’appalto ovvero il risarcimento del danno per equivalente.

L’Amministrazione, infatti, è tenuta a riesaminare l’offerta economica della A.E.T. (per i soli profili fin qui indicati) e, all’esito della rinnovata istruttoria, potrà riaggiudicare i lavori ovvero disporre lo scorrimento della graduatoria in favore della odierna ricorrente, seconda classificata.

Quanto alla domanda di declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto, non vi è luogo a provvedere, non essendo intervenuta la stipulazione nel corso del giudizio.

6. Le spese processuali possono essere compensate, avuto riguardo alla complessità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti come in motivazione indicati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angela Fontana, Referendario

Donatella Testini, Referendario, Estensore

Guida alla lettura.

La seconda graduata, in una gara per l’assegnazione di un appalto di lavori, impugna l’aggiudicazione sulla scorta di due principali censure.

Con la prima di esse, la ricorrente sostiene che le migliorie progettuali proposte nell’offerta tecnica postulano come conseguenza un aumento del prezzo, da computarsi nell’offerta economica.

L’adito g.a. disattende tuttavia la censura.

Rileva, infatti, come la stazione appaltante nel disciplinare la gara, optando per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, abbia assegnato alle soluzioni migliorative una rilevanza contenuta nei limiti dell’attribuzione del punteggio tecnico fissato nella lex specialis, senza ricadute dirette su profili distinti, quali l’offerta economica.

In tal senso si osserva come il menzionato disciplinare di gara, nel descrivere e dettagliare le modalità di compilazione della lista della lavorazioni, non contenga alcun riferimento alle soluzioni migliorative, con conseguente definizione del prezzo globale non ricomprendente l’importo delle migliorie.

A supporto dell’assunto ermeneutico milita anche l’art. 119, comma 5, D.P.R. n. 207/2010, rispetto al quale un indirizzo giurisprudenziale statuisce che “… la verifica di corrispondenza imposta dalla norma regolamentare si effettua e si esaurisce tra le lavorazioni offerte e quelle invece presenti negli elaborati progettuali posti a gara e non è in alcun modo funzionale all’evidenziazione delle migliorie risultanti dall’offerta tecnica”.

L’assunto è quindi disatteso.

La seconda critica si sofferma sul vizio che avrebbe attinto la positiva verifica dell’offerta anomala.

Ad avviso della deducente, infatti, la stazione appaltante avrebbe omesso di operare una adeguata valutazione sugli oneri di sicurezza aziendali indicati dall’aggiudicataria.

Il Collegio ritiene fondata la doglianza.

Richiama all’uopo, ed in via preliminare, il costante orientamento giurisprudenziale, che perimetra la forma e le modalità entro cui il g.a. può vagliare il giudizio sull’offerta anomala eseguito dall’amministrazione aggiudicatrice, chiara espressione di discrezionalità tecnica.

Come è noto, “il giudizio di verifica della congruità di un ribasso apparentemente anomalo ha natura globale e sintetica, sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme, restando irrilevanti eventuali singole voci di scostamento; tale verifica non ha dunque per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze, essendo invero finalizzato ad accertare se l’offerta sia attendibile nel suo complesso e se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto.

Ciò significa che, in sede processuale, il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni compiute dalla stazione appaltante sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell’istruttoria, ma non può ripetere autonomamente la verifica della congruità del ribasso e delle singole voci di costo, poiché in tal modo finirebbe per invadere una sfera propria della pubblica amministrazione nell’esercizio della discrezionalità ad essa riservata”.

Nella fattispecie, il Collegio afferma che la commissione è incorsa in un macroscopico difetto d’istruttoria, in relazione alla quantificazione dei costi interni per la sicurezza, così da consentire un sindacato giurisdizionale sulla valutazione discrezionale, seppur di carattere estrinseco.

Ad ulteriore conforto della presa di posizione, il T.a.r. calabrese rileva altresì come la natura sintetica e globale dell’apprezzamento espresso dalla stazione appaltante nel giudizio di anomalia dell’offerta “incontra il duplice limite, in generale, di una radicale modificazione della composizione dell’offerta (da intendersi preclusa), che ne alteri l’equilibrio economico (allocando diversamente rilevanti voci di costo nella sola fase delle giustificazioni), e, in particolare, di una revisione della voce degli oneri di sicurezza aziendale, che, quale elemento costitutivo dell’offerta, esige una separata identificabilità ed una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa”.

La fondatezza della censura implica l’accoglimento in parte qua del gravame ed il rigetto della domanda tesa ad ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto ovvero il risarcimento del danno per equivalente

Invero, l’acclarata illegittimità del giudizio di anomalia comporta un riesercizio del potere tecnico discrezionale da parte della stazione appaltante, che potrà esitare in una riassegnazione dell’appalto in favore della controinteressata ovvero in uno scorrimento della graduatoria, con pieno soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio dalla società ricorrente.