T.A.R. Calabria, sez. I, 17 novembre 2016, n. 2233
1.Il procedimento di verifica dell’anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; esso mira piuttosto a garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito dall’amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto.(1)
2.L’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidente errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione.(2)
(1) Conformi: Cons. St., sez. V, 5 settembre 2014 n. 4516; sez. III, 14 dicembre 2012, n. 6442; sez. IV, 30 maggio 2013, n. 2956; sez. V, 18 febbraio 2013, n. 973, 15 aprile 2013, n. 2063.
(2) Conformi: Cons. St., sez. V, 5 settembre 2014 n. 4516; sez. V, 6 giugno 2012, n. 3340; 29 febbraio 2012, n. 1183.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 817 del 2016, proposto da:
Crotonscavi Costruzioni Generali Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Germana Villirillo C.F. VLLGMN68S54D122R, con domicilio eletto presso Simona Rotondaro in Catanzaro, via della Quercia, 47;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Paolo Falduto C.F. FLDPLA63L29D976L, domiciliata in Catanzaro, Cittadella Regionale (Germaneto);
nei confronti di
Sviluppi Ambientali Srl non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale n. 5780/16 di procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di realizzazione capping provvisorio della discarica sita in località bucita del comune di rossano - approvazione verbale di gara - nomina ufficio dd.ll. ed ufficio rp - aggiudicazione definitiva impegno di spesa
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2016 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Regione Calabria, Dipartimento 14 Politiche dell'Ambiente, con nota 0097715 del 19 marzo 2014, a firma dell' ing. Michelangelo Anoja nella qualità di RUP, invitava diverse imprese alla procedura negoziata relativa all'appalto di sola esecuzione, ai sensi degli artt. 53 comma 2 lett. a), 57 comma 2 let. c) e 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, per la realizzazione del "capping" provvisorio della discarica sito in località Bucita nel comune di Rossano (CS) CIG: 5666437BBA.
L’oggetto di gara era costituito, in particolare, dalla posa in opera di uno strato di regolarizzazione ricoperto da una geomembrana in HDPE con funzione impermeabilizzante, costituente una “copertura provvisoria” del corpo rifiuti presente nella discarica di Rossano, resosi necessario per porre rimedio alla “fuoriuscita di percolato dagli argini perimetrali” (posto a base anche di un provvedimento di sequestro penale adottato dalla Procura di Castrovillari in data 16 novembre 2013; in data 24 marzo 2016 l’autorità giudiziaria ha autorizzato l’accesso al sito in sequestro “al fine di eseguire i lavori” urgenti oggetto del presente giudizio).
La medesima vicenda procedimentale è già oggetto di un giudizio introdotto presso questo TAR dalla odierna controinteressata Sviluppi Ambientali s.r.l. (avverso il relativo provvedimento di esclusione); giudizio definito con sentenza di questa Sezione n. 2281/2014, con cui è stato annullato il provvedimento di esclusione (la sentenza risulta confermata in appello con sentenza del Consiglio di Stato n. 2548/2015).
All’esito del rinnovo dell’attività procedimentale, valutate le offerte dei partecipanti che le avevano mantenute ferma (avendo la precedente aggiudicataria provvisoria CPL Polistena rinunciato alla partecipazione), la stazione appaltante ha proceduto all’attività di verificata dell’anomalia delle offerte, ritenendo congrua anche quella della Sviluppi Ambientali s.r.l., che aveva offerto il ribasso maggiore (la valutazione di congruità – per quanto emerso in atti – è contenuta nel verbale del 6 ottobre 2015) e procedendo alla conseguente aggiudicazione in suo favore.
Il ricorso oggi in esame ha ad oggetto la predetta determinazione ed è fondato unicamente sulla censura di eccesso di potere per “manifesta irragionevolezza della valutazione di congruità dell’offerta della Sviluppi Ambientali srl poiché per la “categoria di lavoro” sarebbe stata fornita una giustificazione per “macro voce unica” e non in modo puntuale per singola voce;
Ritiene il Collegio che la doglianza sia infondata.
Va sul punto richiamata la consolidata giurisprudenza rinvenibile in materia secondo cui: il procedimento di verifica dell’anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; esso mira piuttosto a garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito dall’amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto (Cons. St., sez. V, 5 settembre 2014 n. 4516; sez. III, 14 dicembre 2012, n. 6442; sez. IV, 30 maggio 2013, n. 2956; sez. V, 18 febbraio 2013, n. 973, 15 aprile 2013, n. 2063); l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidente errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione ( Cons. St., sez. V, 5 settembre 2014 n. 4516; sez. V, 6 giugno 2012, n. 3340; 29 febbraio 2012, n. 1183).
Nel caso in esame l’amministrazione si è conformata a tali principi, anche considerando che la “voce di costo” concernente le risorse umane è stata specificata dalla controinteressata (cfr. allegato 1 del fascicolo parte resistente).
Il ricorso pertanto non può essere accolto.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione costituita che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Giovanni Iannini, Consigliere
Germana Lo Sapio, Referendario, Estensore
Guida alla lettura
La sentenza in esame affronta la problematica inerente la natura del procedimento di verifica dell’offerta anormalmente bassa.
Più nello specifico, la ricorrente aveva denunciato la manifesta irragionevolezza della valutazione di congruità dell’offerta controinteressata, ‘poiché per la “categoria di lavoro” sarebbe stata fornita una giustificazione per “macro voce unica” e non in modo puntuale per singola voce’.
Il Collegio Calabrese, nel rigettare il gravame, ribadisce i principi consolidati della giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia, costituenti ormai vero e proprio jus receptum.
In particolare, il T.A.R. Calabria ha specificato che “il procedimento di verifica dell’anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; esso mira piuttosto a garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito dall’amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto”. Con la conseguenza che non può censurarsi l’operato della p.a. appaltante che, nella valutazione dell’offerta anormalmente bassa, operi un giudizio complessivo dell’offerta medesima, prescindendo da sue specifiche e singole inesattezze.
Viene, altresì, ribadito che “l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidente errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione”.
Sulla base delle argomentazioni su esposte, la sentenza in esame ha, dunque, confermato la bontà dell’operato della stazione appaltante.