T.R.G.A. Trento, sez. I, 19 dicembre 2016, n. 248
1. In presenza di norme di settore che prevedono una specifica idoneità per l’esecuzione di determinate prestazioni richieste dall’appalto la mancanza del requisito necessario per l’esecuzione del contratto al momento della presentazione dell’offerta non comporta l’esclusione dalla gara, dovendo detti requisiti essere posseduti al momento della conclusione del contratto (1).
(1) Conforme: Consiglio di Stato, sez. V, 22.2.2011, n. 1101; T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 29.5.2008, n. 1108; ANAC Parere n. 30 del 12.3.2015.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2016, proposto dalla società F.lli Dalcolmo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giacomo Merlo, con domicilio eletto in Trento, via Grazioli n. 62, presso lo studio del predetto avvocato;
contro
la Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Giuliana Fozzer e Sabrina Azzolini, con domicilio eletto presso Giuliana Fozzer, in Trento, piazza Dante n. 15, nella sede dell’Avvocatura provinciale;
il Comune di Borgo Valsugana, non costituito in giudizio;
nei confronti di
società Costruzioni Casarotto S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Tita e Piero Costantini, con domicilio eletto in Trento, via Lunelli 48, presso i predetti avvocati;
per l'annullamento
del verbale della Provincia Autonoma di Trento n. 39178 in data 4 novembre 2016 notificato in pari data, con il quale è stato disposto l’affidamento a cottimo fiduciario, in favore della società Costruzioni Casarotto, dei lavori relativi all’impianto di climatizzazione della sede municipale del Comune di Borgo Valsugana, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, con conseguente condanna dell’Amministrazione all’aggiudicazione del contratto in favore della ricorrente o, in subordine, per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento e della società Costruzioni Casarotto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 il dott. Carlo Polidori e uditi l’avvocato Giacomo Merlo per la società ricorrente, l’avvocato Giuliana Fozzer per la Provincia Autonoma di Trento e l’avvocato Piero Costantini per la società controinteressata;
Avvisate le parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
RITENUTA la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 60 del cod. proc. amm. per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito dell’udienza cautelare, essendosi il rapporto processuale correttamente instaurato contro la Provincia autonoma di Trento, stazione appaltante e regolarmente costituita in giudizio;
CONSIDERATO, in via preliminare, che si può prescindere dall’eccezione relativa alla mancata impugnazione della lettera d’invito perché il ricorso risulta infondato;
CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad una sola censura, incentrata sul fatto che l’aggiudicataria non sia iscritta nel registro nazionale istituito ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 43/2012 e non sia in possesso della certificazione richiesta dal Regolamento UE 2014/517 per l’attività di installazione e manutenzione dell’impianto richiesto dalla stazione appaltante;
CONSIDERATO che non vi è contestazione in ordine alla mancanza della predetta certificazione in capo all’aggiudicataria in quanto sia la Provincia autonoma di Trento, sia la società controinteressata affidano le proprie difese alla duplice circostanza che: A) la lex specialis richiede solo il possesso del certificato di iscrizione al Registro delle imprese; B) il possesso della suddetta certificazione non può, quindi, essere configurato come un requisito per la partecipazione alla gara, risultando necessario solo ai fini dell’esecuzione del contratto;
CONSIDERATO che la suddetta censura, incentrata sulla necessità del possesso della certificazione sopra specificata, non può essere accolta in quanto: A) il precedente giurisprudenziale richiamato dalla parte ricorrente (T.A.R. Lazio Latina, 12 febbraio 2016, n. 85) si riferisce ad una fattispecie nella quale - diversamente dal caso in esame - il bando di gara prevedeva espressamente che il concorrente fosse abilitato all’esercizio delle attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), del D.M. n. 37/2008; B) nella fattispecie in esame deve farsi applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 29 maggio 2008, n. 1108, relativa alle abilitazioni di cui alla legge n. 46/1990) secondo il quale la mancanza delle abilitazioni necessarie per l’esecuzione del contratto al momento della presentazione dell’offerta non comporta l’esclusione dalla gara, dovendo detti requisiti essere posseduti al momento della conclusione del contratto; C) anche l’ANAC nel parere di precontenzioso n.30 del 12 marzo 2015, con particolare riferimento all’iscrizione al Registro telematico nazionale Fgas, ha affermato - e sul punto il Collegio concorda - che «in presenza di norme di settore che prevedono una specifica idoneità per l’esecuzione di determinate prestazioni richieste dall’appalto, quale ad esempio l’iscrizione ad Albi, la richiesta del relativo possesso rileva esclusivamente come requisito da dimostrare in fase di esecuzione e non come condizione per la partecipazione alla gara»;
RILEVATO, in conclusione, che il ricorso deve essere respinto perché infondato;
CONSIDERATO che, in applicazione della regola della soccombenza, le spese di lite, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere poste carico della società ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 284 del 2016, lo respinge perché infondato.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della Provincia autonoma di Trento, delle spese relative al presente giudizio, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Vigotti, Presidente
Carlo Polidori, Consigliere, Estensore
Paolo Devigili, Consigliere
Guida alla lettura
Nella pronuncia in commento il T.R.G.A. di Trento, ha ritenuto che il possesso della certificazione richiesta dal Regolamento UE 2014/517 per l’attività di installazione e manutenzione di un impianto di climatizzazione debba essere posseduto non nella fase della partecipazione alla gara, ma solo nel successivo momento della stipulazione del contratto di fornitura.
La suddetta certificazione, non essendo richiesta espressamente dalla lex specialis come requisito di partecipazione alla procedura di affidamento a cottimo fiduciario, deve intendersi infatti necessaria solo ai fini dell’esecuzione del contratto.