T.A.R. Sicilia, Palermo, 18 novembre 2016, n.2659.

Il Tribunale Amministrativo di Palermo, con la sentenza in esame, prendendo le mosse dal dato letterale dell’articolo 19, comma 6 bis, della legge regionale 12/2011, nel testo novellato dalla legge regionale 14/2015, ha chiarito che è proprio la norma ad indicare “…che per il calcolo dell’incremento/decremento occorre avere riguardo alla <<somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi>>, mentre soltanto <<per la determinazione della media>>, operazione successiva alla somma dei ribassi offerti, che è il valore da mediare e non la media, è previsto l’accorpamento dei ribassi identici…”

 

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1546 del 2016, proposto da: 
Falzone Michele & C. Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Ilardo C.F. LRDMRT67P19H792W, con domicilio eletto presso l’avv. Nino Bullaro in Palermo, via Galileo Galilei, 9; 

contro

Comune di Bivona in Persona del Sindaco P.T. non costituito in giudizio; 
Regione Sicilia - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Urega di Agrigento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvoc. distrett. Stato Palermo, e presso la stessa domiciliati in Palermo, via A. De Gasperi 81; 

nei confronti di

Lesif Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Immordino C.F. MMRGNN62A23B429H, e Giuseppe Immordino C.F. MMRGPP63P18B429G, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Immordino in Palermo, via Liberta', 171; 

per l'annullamento

- di tutti i verbali di gara, compreso quello del 20 aprile 2016, relativi alla procedura aperta per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria dei locali della scuola media G. Meli per l'adeguamento strutturale (demolizione e ricostruzione)" indetta dal Comune di Bivona, sia nella parte in cui è stato revocato in autotutela il verbale del n. 10 del 29.12.2015 e, con esso, l'aggiudicazione provvisoria disposta in favore dell'ATI avente come capogruppo l'impresa Falzone Michele & C. s.r.1., sia nella parte in cui la Commissione di gara (UREGA) ha proceduto alla modifica del ribasso offerto dall'impresa MEDIL Costruzioni s.r.l., sia nella parte in cui è stata determinata la prima cifra dopo la virgola in forza della quale applicare l'incremento e o il decremento percentuale previsto dall'art. 19, comma 6/bis, L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., sia, quindi, nella parte in cui è stata determinata la soglia di anomalia e di aggiudicazione, s infine, nella parte in cui è stata individuata quale aggiudicataria provvisoria l'ATI LESIF Soc. Coop. AF Impianti s.r.l.;

- dell'aggiudicazione provvisoria disposta in favore della predetta ATI LESIF Soc. Coop. - AF Impianti s.r.1., nonché della determina n.47 del 16 maggio 2016 con cui sono stati approvati i verbali di gara e l'aggiudicazione provvisoria;

- in quanto occorra, della nota prot. 2505 del 17 maggio 2016 con cui è stata data comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria;

- ove intervenuta, dell'aggiudicazione definitiva di cui non si conoscono estremi e data;

- sempre ove intervenuta, della verifica dei requisiti, generali e speciali, in capo all'ATI aggiudicataria;

- dei provvedimenti, tra cui quello del 29 marzo 2016, prot. 1493, con cui è stata disposta la riapertura della gara e sono stati rimessi gli atti all'UREGA per la rinnovazione delle operazioni di gara;

- in quanto occorra, del parere tecnico-legale a firma dell'Avv. Ignazio Cucchiara e dell'Ing. Accursio Pippo Oliveri;

- della nota prot. n.1760 dell'8.4.2016 con cui sono stati trasmessi all'ATI Falzone il predetto parere e la nota del RUP con cui è stata disposta la rinnovazione degli atti di gara;

- della nota prot. 2738 del 6 giugno 2016, inoltrata a mezzo PEC in pari data, con cui il RUP ha rigettato il preavviso di ricorso formulato dall'ATI Falzone e, quindi, ha confermato l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'ATI contro interessata;

- nonché, in genere, di ogni altro atto e/o provvedimento precedente e/o successivo e/o comunque connesso, presupposto e/o consequenziale;

NONCHÉ

per l'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione dell'appalto e la stipula del relativo contratto

E, NELL'IPOTESI IN CUI SIA STATO O NELLE MORE VENISSE STIPULATO

IL CONTRATTO DI APPALTO,

per la declaratoria di inefficacia del contratto stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt121, 122 e 124 del d. lgs. n. 104/2010 e per l'accoglimento della domanda di subentro, che fin d'ora formalmente si esplicita;

NONCHÉ, ANCORA,

per le subordinate ipotesi in cui non venissero conseguiti l'aggiudicazione ed il contratto, ovvero in cui (in caso di parziale esecuzione dei lavori da parte dell'illegittimo aggiudicatario) venisse affidata solo una parte dei lavori oggetto dell'appalto, per raccoglimento della domanda di condanna della P.A. al risarcimento per equivalente monetario per la refusione dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati, nella misura che, s.e.o., si indica nel 15% dell'importo a base d'asta del contratto (10% per lucro cessante e 5% per perdita di qualificazione e di chances), ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, precisare e comprovare, in ogni caso oltre interessi legali e riva-lutazione monetaria trattandosi di debito di valore nonché maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma, c.c.;


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sicilia, dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, dell’ Urega di Agrigento e della Lesif Società Cooperativa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2016 la dott.ssa Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe, la Società istante, premesso di aver partecipato alla procedura aperta per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria dei locali della scuola media G. Meli per l'adeguamento strutturale (demolizione e ricostruzione)" per l'importo complessivo di C 1.753.582,01, indetta dal Comune di Bivona, esponeva che con verbale del 29 dicembre 2016, la gara era provvisoriamente aggiudicata all'ATI di cui è capogruppo, con il ribasso del 12,0011%.

Riferiva ancora che, tuttavia, a seguito di preavviso di ricorso inoltrato dall'impresa Spallina Costruzioni di Spallina Luigi & C. s.n.c., con nota del 2 febbraio 2016, il Presidente della Commissione UREGA di Agrigento disponeva la riapertura della gara. Seguiva una nota e l’assunzione di una parere da parte del RUP, che dunque rimetteva gli atti all'UREGA di Agrigento affinché procedesse alla rinnovazione degli atti di gara seguendo la procedura descritta nel parere acquisito.

Il citato parere e la nota del RUP con cui veniva disposta la rinnovazione degli atti di gara, venivano trasmessi all'ATI Falzone con nota prot. n.1760 dell'8 aprile 2016.

La decisione di riaprire la gara veniva così testualmente motivata dal Presidente dell'UREGA:

"Accertato che nel determinare la soglia di anomalia delle offerte ammesse ai sensi dell'art. 19, comma 6, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come sostituito dall'art. 1 della 1.r. 14/2015, per mero errore materiale, la somma dei ribassi di tutte le offerte ammesse è stata calcolata computando una sola volta le offerte aventi identico ribasso.

Considerato che il suddetto procedimento di calcolo della soglia di anomalia ha inficiato la procedura di aggiudicazione provvisoria ed occorre provvedere in autotutela alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria disposta con il verbale di gara n. 10 del 29/12/2015, alla determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 19, comma 6, della legge 12 luglio 2011, n.12 come sostituito dall'art. 1 della 1.r. 14/2015 e all'individuazione dell'aggiudicatario provvisorio".

In data 20 aprile 2016 si svolgeva, quindi, la nuova seduta di gara, nel corso della quale, 1'UREGA, in dichiarata applicazione dei principi sanciti dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2015, procedeva alla verifica di tutte le offerte presentate dai concorrenti ammessi, al fine di accertare se il ribasso in cifre corrispondesse o meno al ribasso in lettere.

A seguito di tale operazione, la Commissione UREGA, così come risulta dal verbale di gara del 20 aprile 2016, rilevando alcune pretese divergenze, procedeva a correggere le seguenti tre offerte:

1. quella della Medil Costruzioni s.r.l., che ha presentato un ribasso in cifre pari al 12,3385% ed un ribasso in lettere così espresso: "dodici virgola zero tremilatrecentoottantacinque percento"; sicché, considerando il ribasso offerto in lettere, 1'UREGA provvedeva a modificare il ribasso in cifre in 12,0338%;

2. quella della Arceri Costruzioni s.r.l. che ha presentato un ribasso in cifre pari a 12,4804% ed un ribasso in lettere così espresso: "dodici virgola quattromila quattro"; sicché, considerando il ribasso offerto in lettere, 1'UREGA provvedeva a modificare il ribasso in cifre in 12,4004%;

3. infine quella della TECA Costruzioni s.r.l., che ha presentato un ribasso in cifre pari a 11,7589% ed un ribasso in lettere così espresso: "undicivirgolasettemila-cinquecentosettantanovepercento"; sicché, considerando il ribasso offerto in lettere, 1'UREGA ha provveduto a modificare il ribasso in cifre in 11,7579%.

A seguito della correzione delle tre superiori offerte, la Commissione UREGA procedeva alla determinazione della nuova soglia di anomalia, che risultava essere pari a 11,0399%, e, quindi, all'individuazione dell'offerta che maggiormente si avvicinava, per difetto, alla suddetta soglia; offerta che risultava essere quella presentata dall'ATI LESIF Soc. Coop. - AF Impianti (con il ribasso del 10,2610%).

Rilevava, dunque, la ricorrente che, nel determinare la nuova soglia di anomalia, l'UREGA commetteva i seguenti errori: - ha erroneamente effettuato la correzione del ribasso della Medil Costruzioni s.r.1;

- nel momento in cui ha proceduto alla determinazione della prima cifra decimale dopo la virgola in base alla quale, alla luce di quanto previsto dall'art. 19, comma 6-bis, della L.R. 12/2011, introdotto dalla L.R. 14/2015, applicare l'incremento o il decremento percentuale previsto dalla richiamata norma, ha omesso di accorpare i ribassi uguali (detto accorpamento, infatti, è stato effettuato solo prima della divisione finale), determinando un errore nell'individuazione del primo numero dopo la virgola e, quindi, della soglia di anomalia.

Asseriva, ai fini della prova di resistenza, che ove tali errori non fossero stati commessi, l'ATI Falzone sarebbe rimasta aggiudicataria.

Esaurite le operazioni di gara, con determinazione n. 47 del 16 maggio 2016 veniva approvato il verbale di aggiudicazione provvisoria e ne veniva data comunicazione con nota del 17 maggio 2016, prot. n. 2505. A seguito di preavviso di ricorso, da parte dell’istante, con nota prot. 2738 del 6 giugno 2016, il RUP, ritenendo corretto l'operato dell'UREGA, confermava l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'ATI controinteressata.

La ricorrente, dunque, impugnava gli atti di gara per i seguenti motivi:

1 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 19, COMMA L.R. 12/2011.,

INTRODOTTO DALLA L.R. 14/2015 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO E DEL DISCIPLINARE DI GARA - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 121, DPR 207/2010 NONCHE’DEL DPRS 13/2012 - ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - CARENZA DI MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO - ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO ED EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 119, COMMA 2, DPR 207/2010 VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 72 DEL R.D. N. 827/1924 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DPRS N. 13/2012 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - CARENZA DI MOTIVAZIONE -TRAVISAMENTO - SVIAMENTO - ILLOGICITÀ MANIFESTA — VIOLA-ZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ ED EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Si costituiva l’Amministrazione per resistere.

Si costitutiva, altresì, la controinteressata, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, rilevando che con determinazione n.51 del 6 giugno 2016, comunicata a mezzo pec, il Comune di Bivona ha disposto l’aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata.

Nel merito la controinteressata contestava la tesi di parte istante.

A seguito di ulteriori memorie la causa era discussa l’udienza del 26 ottobre 2016. In tale sede l’Avvocatura distrettuale ribadiva il difetto di legittimazione dell’UREGA.

La parti davano atto dell’avvenuta stipula del contratto in data 17 ottobre 2016.

La ricorrente, dunque, insisteva per la caducazione del contratto.

La causa era, dunque, trattenuta in decisione.

DIRITTO

I – Osserva il Collegio in via preliminare che deve essere estromessa l’UREGA.

Possono essere superate le altre eccezioni, poiché il ricorso risulta infondato, come già rilevato in sede cautelare.

II – In vero, nonostante la complessa ricostruzione ermeneutica effettuata da parte ricorrente, non può che prendersi le mosse dal dato letterale. L’art.19 comma 6-bis. della l.r. n.12/2011 statuisce, infatti, che “la soglia di anomalia è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, incrementata o decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi. L'incremento o il decremento è stabilito in base alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, rispettivamente se pari o dispari. Nel caso in cui il valore così determinato risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara è aggiudicata a quest'ultima. Per la determinazione della media, in caso di presentazione di offerte aventi identico ribasso, queste ultime sono computate una sola volta. La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006”.

Si deve, pertanto, condividere quanto evidenziato dalla società resistente che ha posto in luce come la norma disponga solo “per la determinazione della media” che “ in caso di presentazione di offerte aventi identico ribasso, queste ultime sono computate una sola volta”.

Ne discende che è il testo normativo ad indicare chiaramente che per il calcolo dell’incremento/decremento occorre avere riguardo alla “somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi”, mentre soltanto “per la determinazione della media”, operazione successiva alla somma dei ribassi offerti, che è il valore da mediare e non la media, è previsto l’accorpamento dei ribassi identici.

III – Né può essere condiviso il secondo gruppo di censure svolte dall’istante in ordine alle correzioni operate.

Secondo la ricorrente “le modifiche ai ribassi delle imprese Arceri Costruzioni (da 12.4804% in cifre a 12.4004% in lettere) e TECA costruzioni (11.7589% in cifre e 11.7579% in lettere) appaiono condivisibili” mentre in quello della MEDIL Costruzioni “non v’è alcuna discrasia in quanto appare lampante ed evidente … l’errore materiale”.

Sul punto non può che richiamarsi l’Ad.Plen. n. 10/2015, che ha chiarito che nel caso di discordanza tra ribasso formulato in cifre e quello trascritto in lettere, si impone la prevalenza dell’importo in lettere.

Sicché, correttamente il Comune ha privilegiato l’importo in lettere dell’impresa MIREDIL Costruzioni srl, laddove l’offerta della stessa prevedeva un ribasso percentuale del 12,3385% (Dodici virgola zero tremilatrecentoottantacinque percento).

Tale modalità risulta peraltro confermata dalla giurisprudenza amministrativa che ha chiarito che il disallineamento tra importo in cifre ed in lettere – dovuto dall’indicazione in lettere di un numero del tutto differente rispetto a quello risultante da decimali del ribasso in cifre - dia adito a due distinte offerte da risolversi mediante l’ applicazione della regola di preferenza (C.G.A., Sez. I, 22 gennaio 2015, n. 45).

IV – Per quanto su esposto, il ricorso deve essere respinto. Non sussistono , conseguentemente, neppure i presupposti per addivenire alla conseguente pronunzia favorevole sulla pretesa risarcitoria.

La parte ricorrente è condannata, in virtù regola della soccombenza, al pagamento delle spese di lite che determinate in euro 3000,00 (tremila/00) complessivi, da ripartirsi in parti eguali tra Amministrazione e Società controinteressata costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto – previa estromissione dell’UREGA - lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, determinate in euro 3000,00 (tremila/00) complessivi, da ripartirsi in parti eguali tra Amministrazione e Società controinteressata costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Solveig Cogliani, Presidente, Estensore

Nicola Maisano, Consigliere

Aurora Lento, Consigliere

 

 

 

Guida alla lettura

La Prima Sezione del Tribunale Amministrativo di Palermo, con la sentenza sopra richiamata, interpretando l’art.19, comma 6 bis, della legge regionale 11/2012, nel testo modificato dalla legge regionale 14/2015 (oggi soppresso dall’art.24 della legge regionale 17 maggio 2016 n.8, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 50/2016), affronta il tema dell’applicazione o meno, nell’ambito delle operazioni di calcolo della soglia di anomalia, del c.d. principio del blocco unitario (consistente nell’accorpamento delle offerte uguali).

La questione trae origine dall’articolo 1 della legge regionale n.14 del 2015, ai sensi del quale “...fino al termine di cui all'articolo 253, comma 20-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, è sostituito dai seguenti: … 6. Per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando che si applichi il criterio dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata al comma 6 bis. 6 bis. La soglia di anomalia è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, incrementata o decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi. L'incremento o il decremento è stabilito in base alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, rispettivamente se pari o dispari. Nel caso in cui il valore così determinato risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara è aggiudicata a quest'ultima. Per la determinazione della media, in caso di presentazione di offerte aventi identico ribasso, queste ultime sono computate una sola volta. La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n.163/2006…”.=

In relazione a tale disposizione, il Tribunale Amministrativo di Palermo è stato chiamato a decidere su un ricorso, con cui si è contestato che la Commissione Urega avrebbe errato in quanto “…nel momento in cui ha proceduto alla determinazione della prima cifra decimale dopo la virgola in base alla quale, alla luce di quanto previsto dall'art. 19, comma 6-bis, della L.R. 12/2011, introdotto dalla L.R. 14/2015, applicare l'incremento o il decremento percentuale previsto dalla richiamata norma, ha omesso di accorpare i ribassi uguali (detto accorpamento, infatti, è stato effettuato solo prima della divisione finale), determinando un errore nell'individuazione del primo numero dopo la virgola e, quindi, della soglia di anomalia…”.

Prese le mosse dal dato letterale della disposizione di legge – contenuta come si è detto nel citato articolo 19, comma 6 bis, della legge regionale 12/2011, nel testo novellato dalla legge regionale 14/2015 – la censura è stata rigettata con la motivazione che è proprio la norma ad indicare “…che per il calcolo dell’incremento/decremento occorre avere riguardo alla <<somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi>>, mentre soltanto <<per la determinazione della media>>, operazione successiva alla somma dei ribassi offerti, che è il valore da mediare e non la media, è previsto l’accorpamento dei ribassi identici…”.

La motivazione della decisione è conforme a quella fornita dal Tribunale Amministrativo di Catania con la recente sentenza del 3 novembre 2016 n.2829, in cui l’applicazione del c.d. principio del blocco unitario è stato escluso in una vicenda afferente alla fase del “taglio delle ali” (e quindi in relazione alla possibilità o meno di operare l’accorpamento delle offerte uguali, situate dentro ed a cavallo delle ali).

Sulla base di tali decisioni – tanto del Tribunale Amministrativo di Palermo, quanto di Catania – risulta confermato che la citata legge regionale, nell’accogliere il criterio dell’accorpamento delle offerte di eguale ribasso con riferimento alla “fase di determinazione della media aritmetica delle offerte”, ha escluso un’applicazione generalizzata del criterio del c.d. blocco unitario.

Ne consegue che le operazioni da eseguire, nell’ipotesi in cui l’aggiudicazione dell’appalto sia retta dalle richiamate disposizioni di legge e le offerte siano più di dieci, risultano essere le seguenti[1]:

1) in una prima e preliminare fase, “ordinate” in senso crescente le offerte pervenute entro i termini ed ammesse all’esito della verifica della documentazione amministrativa, si procede col c.d. “taglio delle ali”, escludendo il 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minore ribasso;

2) in un secondo e distinto momento, si individua la media aritmetica dei ribassi percentuali (c.d. M.A.R.) delle sole offerte ammesse dopo il c.d. “taglio delle ali”; e ciò - secondo l’univoca ed espressa previsione contenuta al quarto periodo del comma 6 bis - computando una sola volta le eventuali offerte di eguale ribasso, che si collochino nell’intervallo fra l’ala superiore e quella inferiore;

3) si calcola quindi il c.d. “correttivo aleatorio”, sommandosi dapprima i ribassi di tutte le offerte ammesse - comprese quelle fittiziamente escluse ai soli fini del calcolo della media - ed individuandosi poi, nella prima cifra dopo la virgola di tale somma, il valore percentuale aleatorio che andrà ad incrementare se pari, o decrementare se dispari, la media aritmetica (c.d. M.A.R.) calcolata al superiore punto 2 (lasciandola invece inalterata, nel caso in cui la prima cifra dopo la virgola sia pari a “zero”);

4) va infine disposta l’aggiudicazione in favore dell’offerta che più si avvicini per difetto alla “soglia di anomalia” (individuata, come si è visto, nella media aritmetica opportunamente incrementata o decrementata del “correttivo aleatorio”).

Risulta quindi chiaro – in ragione delle citate operazioni da eseguire – che il Legislatore regionale siciliano ha inteso intervenire direttamente sul criterio di aggiudicazione delle procedure relative ad appalti di lavori sottosoglia, di carattere non transfrontalierio, discostandosi dal quadro nazionale di riferimento (costituito dalle disposizioni allora contenute all’art.86 del decreto legislativo 163/2006 e all’art.121 del DPR 207/2010, che il comma 6 dell'art.19 della citata legge regionale 12/2011, nella sua versione originaria espressamente richiamava[2]).

Ciò è avvenuto a) in primo luogo, tramite l’introduzione del “correttivo variabile ed aleatorio” - normativamente identificato nell’incremento o nel decremento della media aritmetica dei ribassi, calcolata dopo aver eseguito il c.d. “taglio delle ali”, in misura percentuale pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi – che ha consentito di abbandonare la regola, all’epoca ancora vigente a livello nazionale in base alle citate disposizioni del decreto legislativo n.163/2006, secondo la quale, nelle procedure sotto soglia, la determinazione della soglia di anomalia avviene attraverso l’individuazione della media aritmetica delle offerte ammesse dopo il c.d. “taglio delle ali”, incrementata dello “scarto medio aritmetico” dei ribassi percentuali che superano detta media; b) in secondo luogo, tramite l’espressa previsione della regola dell’accorpamento delle offerte di eguale ribasso ai soli fini del calcolo della media aritmetica delle offerte ammesse dopo il c.d. “taglio delle ali” (in maniera opposta a quanto previsto dall'allora vigente art.121 del DPR 207/2010).

Trattasi in conclusione, di peculiarità della procedura, che vanno lette in ragione della ratio che ha mosso il Legislatore regionale, intento a differenziare la normativa siciliana dal quadro nazionale di riferimento, al fine di evitare la presentazione di ribassi sempre crescenti, nonché di rafforzare, in chiave “anticorruzione”, il sistema di aggiudicazione, rendendo a priori non predeterminabile dai concorrenti il criterio di determinazione della soglia di anomalia.

 

[1] Al riguardo, si richiamano anche le Circolari dell’Assessorato ai Trasporti pubblici della Regione Siciliana del 31 luglio 2015 e del 17 dicembre 2015.

[2] Si riporta di seguito, per comodità di lettura, il testo del previgente art.19 della legge regionale siciliana 11/2012, pubblicata in GURS n.30 del 14 luglio 2011: “…6. Per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando che si applichi il criterio dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del decreto legislativo n.163/2006. In tal caso non si applica l’articolo 87, comma 1, dello stesso decreto legislativo n.163/2006. La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n.163/2006…”.