T.A.R. CAMPANIA - SALERNO, sez. I, 19 settembre 2016, n. 2179

1. Il divieto di rinnovo tacito dei contratti, previsto dall'art. 6 della L. n. 537/1993 coinvolge anche i contratti sottoscritti in data antecedente l'entrata in vigore della legge; per l'effetto, a seguito dell'entrata in vigore della citata disposizione, le clausole di rinnovo tacito non sopravvivono (1).

 

2. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6 della L. n. 537/1993, le clausole di rinnovo tacito sono nulle, potendo al massimo porsi la questione della possibilità di procedere - in base a clausole espresse - al rinnovo con provvedimento esplicito (2).

 

3. Nell'ipotesi di concessione del servizio di illuminazione votiva, la P.A., prima di procedere alle decisioni in merito alla gestione diretta del servizio, deve definire la questione della proprietà dell'impianto ovvero le modalità dell'eventuale riscatto (3).

 

 

(1) Precedenti conformi: T.A.R. Lombardia - Sez. II, 31 agosto 2011, n. 1288

 

(2) Precedenti conformi: Cons. Stato - Sez. V 11 maggio 2003, n. 2961

(3)[D1]  Precedenti conformi: Consiglio di Stato, Sez. V, 14 giugno 2011, n. 3607

 [D1]Nelle note a ciascuna massima occorre riportare i precedenti conformi e quelli contrari. Oppure riferire: Non constano precedenti

Esempio:

(1) Conforme Consiglio di Stato, sez IV, 10 marzo 2013, n.1000. In senso contrario Consiglio di Stato, sez. V, 20 aprile 2010, n. 950

 

Guida alla lettura

 

di Marcello Fortunato

 

La sentenza affronta il tema della proroga tacita delle concessioni e della proprietà degli impianti alla scadenza della concessione.

In particolare, il T.A.R. ha sancito i seguenti principi:

- l'originaria concessione ventennale scaduta non può considerarsi tacitamente prorogata in base all’apposita clausola contenuta nella convenzione nel caso in cui, prima della scadenza, sia entrato in vigore l’art. 6 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, che ha introdotto il divieto di rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, con la previsione - inserita in sede di successive modifiche - della nullità dei contratti stipulati in violazione del predetto divieto;

- a seguito dell'entrata in vigore della citata disposizione, non sopravvivono le clausole di rinnovo tacito di contratti o convenzioni, potendo al più porsi la questione della possibilità di procedere - in base a clausole espresse - al rinnovo con provvedimento esplicito (il giudice di appello – cfr. Consiglio Stato, Sez. V, n. 2961 dell’11 maggio 2004 - ha infatti ritenuto che il divieto coinvolge solo le manifestazioni di volontà espresse in modo non formale o tacitamente dalle pubbliche amministrazioni concedenti);

- è illegittimo disporre la gestione diretta del servizio senza preliminarmente affrontare e risolvere la questione della proprietà dell’impianto che la ditta ricorrente ha realizzato e di cui essa rivendica la proprietà, dando per scontata l’acquisizione della stessa alla sfera pubblica, senza tuttavia indicare il titolo giuridico e/o il percorso procedimentale che avrebbe determinato siffatto effetto giuridico in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto fare riferimento, nei limiti della loro concreta applicabilità, alle disposizioni (artt. 8 ss d.P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986; art. 24 R.D. n. 2578 del 15 ottobre 1925) che disciplinano l’acquisizione dell’impianto strumentale all’erogazione del servizio di illuminazione votiva: disposizioni la cui stessa vigenza conferma che esso, in mancanza di clausole pattizie in tal senso, non può ritenersi automaticamente acquisito da parte dell’amministrazione una volta cessato il rapporto concessorio.


Pubblicato il 19/09/2016

N. 02179/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01307/2016 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1307 del 2016, proposto da: 
ditta Mirra Antonio Opere Tecniche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Botti C.F. BTTFNC78P11A091V, con domicilio eletto in Salerno, via Porta Elina n. 23, presso l’avv. Lembo; 

contro

Gestione Associata del Cimitero dei Comuni di Omignano e Salento, C.I.O.S. - Consorzio Intercomunale Omignano Salento, Assemblea dei Sindaci della Gestione Associata del Cimitero dei Comuni di Omignano e Salento, non costituiti in giudizio; 
Comune di Omignano e Comune di Salento, rappresentati e difesi dall'avvocato Lodovico Visone C.F. VSNLVC57D15G796D, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Dogana Vecchia n. 40; 

nei confronti di

Raffaini Alessandra, non costituita in giudizio; 

per l'annullamento

della deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci della Gestione Associata del Cimitero dei Comuni di Omignano e Salento n. 1 del 10.6.2016, di tutti gli atti connessi e presupposti


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Comuni di Omignano e Salento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2016 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


 

Vista preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal difensore dei Comuni di Omignano e Salento, sulla scorta, da un lato, del fatto che la ditta ricorrente, non avendo più alcun titolo, fin dalla data di scadenza naturale della concessione originaria, alla gestione del servizio pubblico di cui si tratta, sarebbe titolare di un interesse di mero fatto giuridicamente non tutelabile, dall’altro lato, del carattere meramente consequenziale della delibera impugnata rispetto a quella n. 7 del 15.3.2001, con la quale l’Assemblea dei Sindaci ha deciso di non rinnovare il rapporto contrattuale con la ditta ricorrente;

Ritenuta l’infondatezza dell’eccezione suindicata;

Evidenziato infatti che il ricorrente fa valere (anche) l’interesse alla definizione dell’assetto proprietario dell’impianto di illuminazione votiva che ha concorso, a sue spese, a realizzare ed ampliare, pregiudicato dal provvedimento impugnato laddove, nel disporre la gestione diretta del servizio da parte della P.A., assume a suo presupposto la proprietà in capo all’Ente del medesimo impianto;

Rilevato che, così individuato l’interesse al ricorso della parte ricorrente, esso non risulta giuridicamente pregiudicato dalla precedente deliberazione n. 7/2001, incidendo essa esclusivamente sul profilo della continuità del rapporto concessorio con la ditta ricorrente (laddove reca la manifestazione della volontà di non rinnovarlo), senza trascurare che essa dovrebbe ritenersi comunque superata dalla successiva pluriennale gestione del servizio de quo da parte della ditta ricorrente, in mancanza di atti di opposizione da parte dell’amministrazione resistente;

Evidenziato, nel merito, che, in base ai principi sanciti da consolidata giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 1288 del 31 agosto 2011), l'originaria concessione ventennale, affidata alla ditta ricorrente senza gara nel 1981, era scaduta alla data di adozione della delibera impugnata e non poteva considerarsi tacitamente prorogata in base all’apposita clausola contenuta nella convenzione, in quanto prima della scadenza era entrato in vigore l’art. 6 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, che ha introdotto il divieto di rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, con la previsione - inserita in sede di successive modifiche - della nullità dei contratti stipulati in violazione del predetto divieto;

Ritenuto quindi che, a seguito dell'entrata in vigore della citata disposizione, non possano sopravvivere le clausole di rinnovo tacito di contratti o convenzioni, potendo al massimo porsi la questione della possibilità di procedere - in base a clausole espresse - al rinnovo con provvedimento esplicito (il giudice di appello – cfr. Consiglio Stato, Sez. V, n. 2961 dell’11 maggio 2004 - ha infatti ritenuto che il divieto coinvolge solo le manifestazioni di volontà espresse in modo non formale o tacitamente dalle pubbliche amministrazioni concedenti);

Rilevato conseguentemente che, essendo mancata nel caso di specie ogni forma di rinnovo esplicito ed in mancanza quindi di una valida proroga della convenzione, il proseguimento del rapporto è avvenuto in via di mero fatto, senza che peraltro ciò implichi la sua totale irrilevanza giuridica, dovendo comunque salvaguardarsi l’affidamento della ditta ricorrente ed i suoi diritti proprietari sull’impianto realizzato, sui quali si dirà infra;

Evidenziato invero che, come affermato dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3607 del 14.6.2011), “l’esercizio del riscatto si pone su un piano logico e temporale in un momento antecedente rispetto alle decisioni che l’amministrazione deve assumere per la successiva gestione del servizio”;

Rilevato che nella specie l’intimata amministrazione ha disposto la gestione diretta del servizio senza preliminarmente affrontare e risolvere la questione della proprietà dell’impianto, che la ditta ricorrente ha realizzato e di cui essa rivendica la proprietà, dando per scontata l’acquisizione della stessa alla sfera pubblica, senza tuttavia indicare il titolo giuridico e/o il percorso procedimentale che avrebbe determinato siffatto effetto giuridico;

Considerato infatti che, difettando nella convenzione originaria alcuna disposizione pattizia regolatrice della sorte dell’impianto alla scadenza (naturale o anticipata) della concessione, l’amministrazione avrebbe dovuto fare riferimento, nei limiti della loro concreta applicabilità, alle disposizioni (artt. 8 ss d.P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986; art. 24 R.D. n. 2578 del 15 ottobre 1925) che disciplinano l’acquisizione dell’impianto strumentale all’erogazione del servizio di illuminazione votiva: disposizioni la cui stessa vigenza conferma che esso, in mancanza di clausole pattizie in tal senso, non può ritenersi automaticamente acquisito da parte dell’amministrazione una volta cessato il rapporto concessorio;

Rilevato quindi che l’evidenziata omissione non può non riflettersi negativamente sulla legittimità dell’impugnata deliberazione, mentre può disporsi l’assorbimento delle ulteriori censure articolate in ricorso;

Ritenuto che la peculiarità dell’oggetto della controversia giustifichi la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti, fermo il diritto della ditta ricorrente al rimborso del contributo unificato, a carico delle intimate Amministrazioni comunali;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1307/2016, lo accoglie ed annulla per l’effetto il provvedimento impugnato.

Spese compensate, fermo il diritto della ditta ricorrente al rimborso del contributo unificato, a carico delle intimate Amministrazioni comunali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giovanni Sabbato, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Ezio Fedullo

 

Amedeo Urbano

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO