DELIBERA N. 954 del 7 settembre 2016
Anche quando il progetto posto a base di gara sia definitivo, è consentito alle imprese proporre variazioni migliorative rispetto allo stesso, purché non alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis onde non ledere la par condicio.
L’incompatibilità prevista dall’art. 84 comma 5 del Codice, relativa all’aver rivestito cariche amministrative nel biennio precedente la stipula del contratto di appalto presso la stessa amministrazione riguarda esclusivamente i membri della Commissione di gara.Art. 53 e art. 84 D.lgs.163/2006.