Approvate dal Cons. dell'Autorità con delibera n. 973 del 14/09/2016 - Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 - dep. 21 settembre 2016
Sommario delibera
I. Inquadramento normativo.
II. Principi generali: 1. Modalità di affidamento; 2. Continuità nella progettazione e accettazione progettazione svolta; 3. Divieto subappalto relazione geologica; 4. Cauzione provvisoria e coperture assicurative; 5. Distinzione progettazione ed esecuzione.
III. Indicazioni operative: 1. Operazioni preliminari; 2. Determinazione del Corrispettivo; 3. Identificazione delle opere per la definizione dei requisiti; 4. Identificazione delle opere per la valutazione dell’offerta; 5. Attività di supporto alla progettazione.
IV. Affidamenti: 1. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000; 2. Affidamenti di importo pari o superiore a 100.000 euro; 2.1 Affidamenti pari o superiori a 100.000 e fino alla soglia comunitaria; 2.2. Affidamento di incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria; 2.2.1 Riferimenti normativi; 2.2.2 Requisiti di partecipazione; 2.2.3 Raggruppamenti e Consorzi stabili.
V. Classi, categorie e tariffe professionali.
VI. Indicazioni sull’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo: 1. Elementi di valutazione; 2. Criteri motivazionali
VII. Verifica e validazione della progettazione; 1. Contenuto e Soggetti; 2. Affidamento esterno e procedure.
Nota di redazione
Le Linee guida A.N.AC. n. 1 del 14 settembre 2016 sono state emanate dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Stato (affare numero 1273/2016) e delle competenti Commissioni parlamentari, rispettivamente del 2 e 3 agosto 2016 e recependo le relative osservazioni. L’unica osservazione del Consiglio di Stato che non ha trovato accoglimento nel testo delle Linee guida riguarda la valutazione in seno all’offerta dei servizi significativi ed affini solo per la parte eccedente il requisito di partecipazione. L’A.N.AC. ha ritenuto, secondo quanto precisato nella Relazione AIR, che l’adesione all’opzione suggerita potrebbe contraddire alcuni principi informatori del Codice: la tutela delle MPM imprese e dei giovani professionisti. Ciò di cui si è tenuto conto in tutte le Linee guida, dal momento che il favor per la micro, piccola e media impresa (e nel caso di specie per gli operatori del settore) è un principio della legge n. 11/2016, e, come tale, informatore di tutta la disciplina contenuta nel nuovo Codice (cfr. art. 1, comma 1, lettere h), r), cc), ddd) della legge delega).
Le nuove Linee guida contengono alcune scelte di fondo di particolare rilevanza.
Rileva innanzitutto l’obiettivo di superare la lacuna normativa che si è venuta a determinare a seguito dell’immediata abrogazione della parte III, titolo I del D.P.R. 207/2010 (artt. 252-260) relativa all’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari. Si appalesa evidente la sostanziale continuità con i principi ispiratori della precedente Determinazione n. 4/2015 in materia, essendo stato evidente lo sforzo di adattare le indicazioni di dettaglio già fornite con il precedente atto al nuovo quadro normativo di riferimento, costituito unicamente dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Proprio nell’ottica di tale continuità, nel testo delle Linee guida, è stato precisato che le disposizioni dell’art. 157 del nuovo Codice non trovano applicazione ai settori speciali, mentre per le ipotesi di appalto integrato, che in tali settori trova applicazione, è stato richiesto che il progettista sia, in ogni caso, adeguatamente qualificato. Risultano prese in considerazione le esigenze del mercato e del periodo di crisi che lo stesso ha attraversato negli ultimi anni, prevedendosi una revisione dei requisiti di partecipazione in ottica maggiormente pro – concorrenziale. Così è avvenuto con riferimento al fatturato globale (pari al massimo al doppio della base d’asta) calcolato non sull’anno antecedente, come genericamente prevedo il Codice e le direttive (in termini di limite massimo), ma nel triennio antecedente, nonché con riferimento all’elenco dei servizi analoghi e i due servizi di punta (calcolati nel decennio antecedente). Analogamente, anche per i Consorzi stabili è stata fornita l’indicazione secondo cui per i primi cinque anni dalla costituzione tutti i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi possano essere dimostrati dal consorzio attraverso i requisiti delle società consorziate. Ampia valorizzazione è stata data all’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, fornendo precise indicazioni in ordine al contenimento della componente prezzo rispetto alla qualità. Elemento che nei servizi di ingegneria e di architettura si è ritenuto di privilegiare in modo netto, considerato che si tratta di appalti strumentali all’affidamento e realizzazione dei lavori, sui cui la qualità della progettazione si riflette in modo diretto. Degno di nota è l’espresso riferimento ai criteri ambientali tra gli elementi di valutazione delle offerte (cfr. allegato 1 al Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 dicembre 2015, come modificato dal DM 24 maggio 2016, relativo alla determinazione dei punteggi premianti), in armonia con la previsione di cui all’art. 95, comma 13 del Codice.
Un’importante indicazione è fornita in ordine alla partecipazione alla gara dei RTP e dei Consorzi. Si prevede che la distribuzione delle quote tra mandataria e mandanti sia stabilita direttamente dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara, i requisiti finanziari e tecnici siano posseduti cumulativamente dal raggruppamento, per la mandataria possa essere prevista una percentuale minima, cosa che non può essere richiesta per le mandanti. È previsto, inoltre, che la mandataria in ogni caso possieda i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.
L’utilizzo delle procedure è già stabilito dall’art. 157 del Codice a secondo dell’importo. Le Linee guida forniscono, per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000, una disciplina di dettaglio sulla formazione e l’utilizzo dell’elenco degli operatori nonché sull’utilizzo delle indagini di mercato, in conformità ai principi generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità e rotazione. Per gli affidamenti inferiori a 40.000 euro è stata suggerita l’acquisizione di almeno due preventivi al fine di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un’ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento dell’economicità, della prestazione resa.
Da ultimo, le Linee guida hanno precisato come la polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno debba ricomprendere anche la copertura dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi; come sia possibile l’instaurazione di un rapporto diretto con il geologo (da selezionare comunque con gara), benché permanga il divieto di subappalto della relazione (peraltro non necessaria in sede di progetto esecutivo se non mutano le esigenze rispetto alla relazione geologica acquisita in fase di progetto definitivo).
Per il resto l’impianto delle Linee guida rimane sostanzialmente uguale alle indicazioni in precedenza fornite con la Determinazione n. 4/2015. È quanto si può riscontrare in tema di utilizzo del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 (tabella Z-1) – che ha sostituito il precedente D.M. 143/2013 – sia per la individuazione della base d’asta, sia per l’identificazione delle opere necessaria per la definizione dei requisiti e per la valutazione delle offerte (in tutti i casi il riferimento è alla classi, categorie e tariffe professionali del richiamato DM). Per tale ultima operazione si dettagliano i criteri motivazionali della migliore rispondenza agli obiettivi che la stazione appaltante persegue, per quanto riguarda il criterio di valutazione della professionalità e adeguatezza, e della maggiore coerenza interna tra la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa e i tempi, per quanto riguarda le caratteristiche metodologiche dell’offerta.