T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 30 giugno 2016, n. 216

1. Il giudizio sull'anomalia delle offerte è ampiamente discrezionale, espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica; in quanto tale è sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza o in caso di macroscopiche illegittimità quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto. Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della P.A. sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, ma non procedere ad una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, che costituirebbe un'inammissibile invasione della sfera propria della P.A. (1)

2. Nel sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, la stazione appaltante ha l'obbligo di motivare in maniera approfondita solo nel caso in cui esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione. Non è richiesto, invece, che la motivazione sia particolarmente analitica e puntuale nel caso di esito positivo della verifica di anomalia dell'offerta che confermi la già disposta aggiudicazione, potendo in tal caso la motivazione trovare sostegno per relationem nelle stesse giustificazioni presentate dal concorrente. (2)

3. Nelle gare pubbliche, il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione a condizione che siano prefissati, con chiarezza e adeguato grado di dettaglio, i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo. Sussiste, pertanto, la violazione dell'art. 83 del Codice dei contratti pubblici nel caso in cui manchino precisi e puntuali criteri per l'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi tecnici dell'offerta, atteso che solo la presenza di criteri sufficientemente puntuali consente la verifica dell'operato dell'Amministrazione da parte del privato, nonché l'effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo. (3)

 

(1) Conformi Consiglio di  Stato, sez. III, 15 aprile 2016, n. 1533; Consiglio di Stato, sez. III, 22 gennaio 2016, n. 211; Consiglio di Stato, sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5450.

(2) Conformi Consiglio di Stato, sez. V, 22 febbraio 2010, n. 1029; Consiglio di Stato, sez. V, 17 gennaio 2014, n. 162; TAR Veneto, Sez. I, 14 marzo 2016, n. 285.

(3) Conformi Consiglio di Stato, Sez. III, 24 aprile 2015, n. 2050; Consiglio di Stato, sez. III, 15 settembre 2014, n. 4698.

 

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 366 del 2015, proposto da:
Impresa Dossi Geom.Claudio di Dossi Riccardo, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Michiara presso il quale elegge domicilio, in Parma, borgo Antini n. 3;

contro

AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato, in Bologna, via Guido Reni n. 4;

nei confronti di

Flumar S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Carissimi, con domicilio eletto presso l’Avv. Maurizio Palladini, in Parma, borgo S. Biagio n.6;

per l'annullamento

della determinazione dell'AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po n.1282 del 26 ottobre 2015, comunicata alla ricorrente il 28 ottobre 2015, con la quale è stato aggiudicato definitivamente a Flumar S.r.l. l'appalto avente ad oggetto "Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dell'attraversamento della via alzaia su canale Fossetta e ripristino della curva di regolazione alveo di magra n.28 in destra di Po in località Sacca in Comune di Colorno";

della mancata esclusione di Flumar S.r.l. dalla procedura di gara indetta per l'affidamento dell'appalto predetto;

di tutti i verbali di gara, in particolare dei verbali del 18 e 20 agosto, 1° settembre e 15 ottobre 2015, nella parte in cui non dispongono l'esclusione della controinteressata Flumar S.r.l. e comunque nei limiti di interesse della ricorrente;

ove esistenti, dei verbali e/o provvedimenti e/o relazioni della Commissione di gara, del R.U.P. e/o della Stazione appaltante relativi alla fase di verifica dell'anomalia dell'offerta economica della controinteressata nella misura in cui detta offerta non è stata ritenuta anomala;

della nota dell'AIPO prot.n.34103 del 20 novembre 2015;

in subordine, per quanto occorrer possa, della lex specialis (bando, disciplinare e capitolato speciale d'appalto), dei verbali e di tutti i provvedimenti di cui sopra, nei limiti di interesse della ricorrente;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AIPO e di Flumar S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

L’Impresa ricorrente censura gli esiti della procedura di gara indetta dall’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) (e in subordine la lex specialis di gara: bando, disciplinare e capitolato speciale “nei limiti di interesse”) per l’affidamento dei “lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dell’attraversamento sulla via alzaia sul canale fossetta e ripristino della curva di regolazione dell’alveo di magra n. 28 in destra Po in località Sacca di Colorno (PR)”, rilevando:

- la mancata esclusione della controinteressata in ragione della non conformità dell’offerta da questa presentata al bando, nonché, della considerazione da parte della Commissione delle migliorie offerte dalla controinteressata consistenti in opere estranee al progetto esecutivo posto a base di gara;

- la congruità dell’offerta economica della controinteressata ritenuta essere eccessivamente bassa in assenza di esaustive giustificazioni;

- i criteri di valutazione delle offerte individuati dalla stazione appaltante ritenuti essere generici e indeterminati;

- l’eccessività del punteggio attribuibile all’offerta tecnica (70/100) a fronte di una gara relativa a lavori da eseguire sulla base di un progetto esecutivo già redatto dalla Stazione appaltante.

AIPO e Flumar S.r.l. si costituivano in giudizio eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse stante il mancato superamento da parte della ricorrente della prova di resistenza e deducendo nel merito l’infondatezza delle avverse doglianze.

Nella camera di consiglio del 12 gennaio 2016, con ordinanza n. 14/2016, veniva respinta l’istanza di sospensione.

In data 17 maggio 2016 la controinteressata depositava la propria memoria conclusiva e il contratto nelle more stipulato (14 aprile 2016).

La ricorrente in data 23 maggio 2016 depositava le proprie conclusioni alle quali la controinteressata replicava con memoria depositata il 27 successivo.

All’esito della pubblica udienza dell’8 giugno 2016 la causa veniva decisa.

Con il primo e il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce che l’offerta di Flumar sarebbe inammissibile poiché “totalmente estranea al progetto esecutivo posto a base di gara” (pag. 6 del ricorso) che prevedeva, come anticipato, la realizzazione di un attraversamento (“ponticello”) e il ripristino di una curva di regolazione dell’alveo mentre il progetto offerto contemplava, altresì, “l’abbassamento di un pennello” situato a monte dell’area di intervento e sulla sponda opposta del fiume Po.

Tale diversa realizzazione, in ragione dalla distanza dal luogo di intervento e dell’estraneità della stessa al progetto posto a base di gara, integrerebbe un aliud pro alio che AIPO avrebbe dovuto rilevare determinando l’esclusione della controinteressata dalla gara.

L’estraneità dell’opera in questione sarebbe stata implicitamente riconosciuta dalla stessa AIPO che in esito al preavviso di ricorso presentato dalla ricorrente precisava che si trattava di una proposta diversa “eventualmente definita in contratto con modalità e tempi di realizzazione autonomi dal progetto principale” nonostante l’art. 2 del Disciplinare precisasse che “il progetto tecnico non è suscettibile di modificazioni che alterino in maniera significativa la sostanzialità, la natura e la destinazione delle singole parti dell’opera. La progettazione esecutiva approvata potrà essere utilmente ed unicamente migliorata con integrazioni tecniche esecutive proposte dall’offerente nel rispetto di tutti i pareri favorevoli già acquisiti da questo Ente e di tutti i vincoli esistenti sulla zona di intervento. Saranno escluse le offerte che prevedono una modifica sostanziale del progetto tale da snaturare, a giudizio insindacabile della Commissione, il progetto posto a base di gara”.

L’intervento in questione, inoltre, ricadendo in zona vincolata ZPS , necessiterebbe di “diversi pareri” indicati nella Valutazione di Incidenza Ambientale di competenza della Provincia, nell’Autorizzazione paesaggistica da rilasciarsi a cura della Regione e nel parere, anch’esso di competenza regionale, ex d.P.R. n. 1202003 e tale circostanza priverebbe di certezza la realizzazione offerta e valutata.

Al caso di specie non sarebbe, infine, applicabile l’istituto del soccorso istruttorio poiché una eventuale integrazione si sarebbe tradotta in una riformulazione integrale dell’offerta presentata (pag. 7 del ricorso).

Le suesposte censure, relativamente alla dedotta difformità dell’offerta alla realizzazione richiesta (che ne determinerebbe l’esclusione) sono infondate mentre, con riferimento alla contestata attribuzione del massimo punteggio alle opere aggiuntive nonostante la dedotta non pertinenza all’opera principale, sono inammissibili.

Il Disciplinare di gara prevedeva a pena di esclusione la presentazione a cura dei concorrenti di una “adeguata relazione a titolo A.2 Migliorie progettuali” alla quale riservava l’attribuzione di un massimo di punti 35 dei quali 25 per le “Caratteristiche tecnico funzionali delle opere e ottimizzazione modalità esecutive” e 15 per le “Opere aggiuntive”.

Con riferimento a tale ultima voce il Disciplinare disponeva che “il concorrente dovrà indicare se e quali opere aggiuntive intende proporre al fine della ottimizzazione delle opere previste in progetto specificando modalità esecutive e oneri connessi”.

Il dato testuale della richiamata disposizione palesa senza margine di dubbio, sotto un primo profilo, che era consentito integrare la prestazione richiesta realizzando ulteriori opere, con la conseguenza che il ricorso a detta possibilità non poteva integrare di per sé una difformità dal progetto posto a base di gare suscettibile di determinare l’esclusione della concorrente.

Sotto altro profilo, la previsione di tale integrazione come eventuale (come si evince dall’inciso “…se e quali opere …”) determina l’irrilevanza della dedotta inidoneità dell’intervento proposto ad ottimizzare l’opera principale che potrà, semmai, determinare la mancata attribuzione dello specifico punteggio aggiuntivo ma non certo l’esclusione dalla gara.

Ciò premesso deve, tuttavia, rilevarsi, che l’attribuzione di 15 punti all’aggiudicataria in relazione all’integrazione proposta (come visto, massimo attribuibile per le opere aggiuntive) non può in questa sede essere contestato per difetto di interesse atteso che il divario in termini di punteggio fra la controinteressata e la ricorrente, come già rilevato in sede cautelare (circa 45 punti) è tale che non consentirebbe, anche in caso di fondatezza della pretesa estraneità dell’opera al progetto (e conseguente detrazione di tutti i 15 punti attribuiti in relazione allo specifico parametro), di determinare un diverso esito concorsuale.

Per le medesime considerazioni già esposte deve ritenersi l’infondatezza anche del quarto motivo di ricorso con il quale la ricorrente, riferendosi alla prevista possibilità di offrire opere aggiuntive, censura in subordine la disciplina di gara, se interpretata nei sensi fatti propri dalla Stazione appaltante, che consentirebbe a chiunque di proporre opere esorbitanti ai soli fini di conseguire il previsto incremento di punteggio senza vincolo alcuna alla realizzazione delle stesse.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce che la Stazione appaltante avrebbe illegittimamente omesso l’esclusione della controinteressata nonostante l’anomalia dell’offerta economica da quest’ultima formulata.

A sostegno della censura la ricorrente evidenzia che Flumar offriva un “notevole” ribasso pari al 20,5% allegando, senza adeguate giustificazioni, “una mera ipotetica analisi prezzi, costruita su ipotetici costi elementari, non provati e privi dei relativi elementi quantitativi” (pag. 9 del ricorso).

In particolare, in sede di ricorso, allega che la controinteressata:

- avrebbe esposto spese generali che non contemplerebbero i costi del personale tecnico di cantiere, gli oneri manutentivi sino al collaudo e gli effettivi costi della polizza CAR (circa tale ultima voce sarebbe stato indicato un costo irrisorio);

- offrirebbe a costo zero la fornitura di pietrame poiché già nella disponibilità della Ditta (voci id costo AP05, AP07 e AP11) e non avrebbe esposto i costi di trasporto di detti materiali;

- avrebbe errato la stima dell’incidenza di alcune lavorazioni (es. “voce NP6 – peso specifico del materiale demolito”, pag. 10 del ricorso);

- con riferimento al menzionato “pennello” (opera aggiuntiva), avrebbe riportato i soli “costi elementari (personale e mezzi)” senza indicazione alcuna circa “l’entità della lavorazione e la qualità della stessa” (pag. 10);

Con memoria depositata il 15 dicembre 2015 in vista della camera di consiglio la ricorrente precisava ulteriormente che nell’offerta dell’aggiudicataria (pag. 2):

- mancherebbe “l’indicazione del riferimento del costo della Mano d’Opera”;

- non sarebbero documentati i costi orari dei mezzi e delle attrezzature;

- non sarebbero specificatati né la geometria dell’opera né le lavorazioni necessarie se non che si svilupperebbe in 140 metri lineari con altezza media mt. 3,5 e che comporterebbe l’asporto di 13.000 mc. (la ricorrente stima un costo dell’opera pari a € 101.270 a fronte degli 11.000 dichiarati, esclusi ulteriori € 5.700 necessari per il noleggio di un pontone – voce AP10);

- non sarebbe stato considerato il costo del Capocantiere che comporterebbe oneri per € 24.000 determinando un incremento delle spese generali (da € 27.430 dichiarati a € 51.430 effettivi) non assorbibile con l’utile dichiarato nella misura di € 18.553,37;

- i costi allegati relativamente alla posa in opera delle burghe e del pietrame di cava sarebbero sottostimati di € 33.773,62 ;

Dal descritto quadro emergerebbe una complessiva sottostima dei costi per € 153.543,62.

Il motivo è infondato.

La Stazione appaltante, contrariamente a quanto affermato in ricorso, espletava il prescritto procedimento di verifica della congruità dell’offerta dell’aggiudicataria e, all’esito di un giudizio pacificamente caratterizzato da ampia discrezionalità, riteneva che le giustificazioni fornite fossero sufficienti a garantirne la sostenibilità.

AIPO, infatti, all’esito della procedura concorsuale avviava la prescritta verifica di congruità dell’offerta prima classificata richiedendo con nota del 1 settembre 2015 “le giustificazioni analitiche per le quali si è pervenuti all’offerta tecnica e al ribasso percentuale sull’importo a base di gara ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.”: richiesta riscontrata dalla controinteressata con una dettagliata “Scheda analisi giustificativa di prezzo” del 15 settembre 2015.

In data 23 settembre 2015 AIPO avanzava analoga richiesta relativamente alle “proposte migliorative” che la controinteressata riscontrava trasmettendo una seconda scheda di analisi prezzi del 2 ottobre 2015.

Esaminata la documentazione prodotta, AIPO nella seduta del 15 ottobre 2015 riteneva che le giustificazioni fornite fossero “esaustive e quindi favorevoli dall’accettazione”.

Sul punto deve rilevarsi che è pacifico in giurisprudenza che “il giudizio sull'anomalia delle offerte presentate in una gara di appalto è un giudizio ampiamente discrezionale, espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza; il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della P.A. sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, ma non procedere ad una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, che costituirebbe un'inammissibile invasione della sfera propria della P.A. e tale sindacato rimane limitato ai casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto (cfr., in ultimo, Cons. Stato, III, n. 211/2016; V, n. 5450/2015)” (Cons. Stato, Sez. III, 15 aprile 2016, n. 1533).

Ne deriva che “con riguardo al procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni compiute dalla Stazione appaltante sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell'istruttoria, ma non può operare autonomamente la verifica della congruità dell'offerta e delle sue singole voci, poiché, così facendo, invaderebbe una sfera propria della pubblica amministrazione nell'esercizio della discrezionalità tecnica” (Cons. Stato, Sez. V, 14 aprile 2016, n. 1505).

Premesso il suesposto quadro giurisprudenziale, deve rilevarsi ulteriormente che la ricorrente non assolve l’onere posto a carico della medesima di comprovare l’anomalia dell’offerta avversaria nella sua globalità, ma si limita ad allegare la sottostima di alcune voci di costo sulla base di affermazioni generiche o documentate in maniera non certa e quindi in modo inidoneo a dimostrare l’incongruità dei valori esposti dall’aggiudicataria.

La Scheda analisi prodotta dalla controinteressata (cui si rinvia), contrariamente a quanto affermato in ricorso, relativamente ad ogni lavorazione espone nel dettaglio i costi della “manodopera” suddivisi per figura professionale, dei “materiali piè d’opera”, dei noleggi e dei trasporti (l’utilizzo di mezzi ed i relativi costi sono talvolta riportati nello specchio “Noleggi”) e, per quota parte, l’incidenza dell’utile e delle spese generali.

A fronte di un tale dettaglio AIPO riteneva, come anticipato, di riconoscere la sufficienza delle giustificazioni fornite e, in presenza di una tale valutazione, non era richiesta una esaustiva motivazione circa le ragioni per le quali dovevano ritenersi attendibili i dati forniti poiché, come precisato ripetutamente dalla giurisprudenza, “nel sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, la stazione appaltante ha l'obbligo di motivare in maniera particolarmente approfondita solamente nel caso in cui esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione, non richiedendosi, invece, che la motivazione sia particolarmente analitica e puntuale nel caso di esito positivo della verifica di anomalia dell'offerta che confermi la già disposta aggiudicazione, potendo in tal caso trovare sostegno per relationem nelle stesse giustificazioni presentate dal concorrente" (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 22 febbraio 2010, n. 1029; Cons. St., sez. V, 17 gennaio 2014, n. 162)” (TAR Veneto, Sez. I, 14 marzo 2016, n. 285).

Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione degli artt. 97 Cost. e 2 e 83 e ss. Del D. Lgs. N. 163/2006, nonché eccesso di potere sotto svariati profili, per la mancata indicazione a cura della lex specialis di “idonei e adeguati criteri e sub criteri di valutazione

Il Disciplinare si limiterebbe a precisare il contenuto delle relazioni tecniche da produrre con indicazione del punteggio ad esse riservato senza alcun criterio motivazionale e ciò determinerebbe l’insufficienza del giudizio espresso in sola forma numerica.

La pretesa genericità di tale previsione priverebbe di significato l’attribuzione del solo punteggio numerico che non consentirebbe di considerare assolto l’onere motivazionale.

Il motivo è infondato.

La giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che “nelle gare pubbliche il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione a condizione che siano prefissati, con chiarezza e adeguato grado di dettaglio, i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, III, n. 4698/2014 e n. 1169/2013); di modo che sussiste violazione dell'art. 83, del Codice dei contratti pubblici, in caso di mancata predeterminazione di precisi e puntuali criteri per l'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi tecnici dell'offerta, atteso che solo la presenza di criteri sufficientemente puntuali consente la verifica dell'operato dell'Amministrazione da parte del privato, nonché l'effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, III, n. 5909/2013 e n. 5060/2013)” (Cons. Stato, Sez. III, 24 aprile 2015, n. 2050).

Richiamato il suesposto principio deve evidenziarsi che il Disciplinare di gara, come in parte anticipato, prevedeva che all’offerta tecnica potesse essere attribuito un massimo di 70 punti sulla base di due parametri:

- A.1 “Caratteristiche tecniche dei materiali, cantierizzazione e sicurezza”, max 35 punti;

- A.2 “Migliorie progettuali”, max 35 punti;

Ciascun parametro, inoltre, era ulteriormente articolato in due sottoparametri. Relativamente al parametro A1:

- A.1.1 “Caratteristiche tecniche dei materiali”, max punti 10 (specificando che si sarebbero valutati le modalità di approvvigionamento e i piani di controllo);

- A.1.2 “Qualità della cantierizzazione e sicurezza”, max punti 25 (specificando che si sarebbero valutati l’impatto del cantiere su territorio, viabilità e ambiente, nonché, le misure di sicurezza adottate);

Con riferimento al parametro A.2:

- A.2.1 “Caratteristiche tecnico funzionali delle opere e ottimizzazione”, max punti 20 (specificando che si sarebbero valutati i miglioramenti delle caratteristiche tecnico funzionali minime imposte dal Capitolato, nonché, eventuali proposte volte a migliorare le scelte progettuali sotto il profilo tecnico, manutentivo o qualitativo);

- A.2.2 “Opere aggiuntive”, max punti 15 .

La descritta griglia di valutazione, in considerazione del fatto che la gara prevedeva progetti vincolati ad una soluzione progettuale esecutiva predefinita, è all’evidenza dettagliata e in grado di palesare senza incertezze i profili qualitativi di interesse della Stazione appaltante rendendo in tal modo il solo punteggio numerico sufficiente a rendere comprensibile l’iter logico seguito dalla Commissione nella valutazione delle offerte.

Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente deduce l’illegittimità della disciplina di gara per violazione degli artt. 2 e 53 del D. Lgs. N. 163/2006 in ragione dell’eccessivo punteggio attribuibile alla componente tecnica dell’offerta (punti 70/100) che non troverebbe giustificazione in presenza di una gara predisposta sulla base di un progetto esecutivo già redatto.

Il motivo è infondato.

Riconosce il Collegio che la predisposizione da parte della Stazione appaltante di un progetto esecutivo, di norma, vincoli l’esecuzione dell’opera livellando significativamente il livello qualitativo della realizzazione (considerazione valida unicamente in relazione alla parte di intervento da valutarsi con riferimento al parametro A e non anche al parametro B riferito ad interventi aggiuntivi e di ottimizzazione la cui predisposizione e configurazione non poteva che essere lasciata all’iniziativa dei concorrenti).

Ciò nonostante la logicità della preponderanza attribuita all’elemento tecnico deve essere valutata con riguardo alla specificità dell’opera appaltata e alla natura dei criteri di valutazione individuati dalla lex specialis.

Nel caso di specie la prestazione appaltata comportava, come già esposto, l’esecuzione di “lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dell’attraversamento sulla via alzaia sul canale fossetta e ripristino della curva di regolazione dell’alveo di magra n. 28 in destra Po in località Sacca di Colorno (PR)”.

Nell’ambito di un tale intervento, fermi restando i vincoli imposti dalla progettazione esecutiva, non può negarsi la rilevanza della qualità dei materiali utilizzati (profilo estraneo al progetto esecutivo) come dimostra la previsione di appositi test “in loco e in laboratorio” (punto A.1.1. del Disciplinare).

Allo stesso modo non appare irragionevole una valorizzazione dell’impatto del cantiere sul territorio, l’ambiente e la viabilità stradale durante le fasi lavorative e un apprezzamento delle “misure preventive che verranno adottate per ridurre al minimo i rischi delle diverse fasi di lavorazione del cantiere” (punto A.1.2 del Disciplinare).

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

La specificità delle questioni oggetto del giudizio determina la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere

Marco Poppi, Consigliere, Estensore

 

 

 

Guida alla lettura

 

La sentenza in esame conferma gli orientamenti giurisprudenziali (prevalenti) in materia di verifica delle offerte anomale.

Si afferma, in particolare: - la non sindacabilità (in via generale, salvo eccezioni) della valutazione dell’anomalia dell’offerta economica; - l’assenza di un particolare onere motivazionale nel caso in cui l’offerta dell’aggiudicatario sia ritenuta congrua.

Sennonché, allo stato attuale – in cui le gare si caratterizzano per consistenti ribassi, giustificazioni relativamente alle riduzioni del costo del lavoro ed altro – sarebbe forse opportuno iniziare ad “invertire la tendenza” e pretendere dalle stazioni appaltanti verifiche più puntuali delle offerte economiche.

Diversamente, in assenza di controlli “altri” e in attesa che si chiarisca il quadro complessivo (potrà l’A.N.A.C. in modo tempestivo e puntuale rispondere a precontenziosi e segnalazioni varie?), si finirebbe per incentivare comportamenti di moral hazard, con conseguenti rischi di inadempimenti, insolvenze, mancati pagamenti ed altro.

 


Il T.A.R. Parma non si discosta dai prevalenti orientamenti giurisprudenziali anche nella parte in cui afferma come il punteggio numerico integri una sufficiente motivazione nel caso in cui i criteri di valutazione predeterminati siano puntuali. Sennonché, nel caso di specie, il Giudice amministrativo ritiene puntuali taluni criteri di valutazione che, in considerazione dei punteggi attribuibili e del loro elevato range (anche 25 punti), sembrerebbero essere in realtà troppo larghi.