T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 6 maggio 2016, n. 2335
La valutazione della stazione appaltante sulla congruità di un’offerta economica è espressione di un potere di natura discrezionale tecnica, per cui il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di verifica di anomalia delle offerte è circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità e irragionevolezza, in considerazione della discrezionalità che connota dette valutazioni, come tali riservate alla stazione appaltante cui compete il più ampio margine di apprezzamento.
Conf.: T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II, 8 febbraio 2016, n. 124; Cons. Stato, Sez. III, 14 dicembre 2015, n. 5665, Cass. civ., Sez. Un., 7 luglio 2014, n. 16239; Cons. Stato., Ad. Plen., 3 febbraio 2014, n. 8.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6159 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Q*** Infissi Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Marcello Russo, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via G. Carducci n.37;
contro
Comune di V***, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Leone, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla piazza F.Muzii n. 11 presso l’avv. Michele Brandi Bisogni;
nei confronti di
L*** Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Diego Perifano e Oreste Di Giacomo, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via Toledo n. 156 presso lo studio legale Soprano;
A*** Società Consortile a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
1. della nota prot. n.21537 del 02/1/2015, avente ad oggetto l’esclusione della ricorrente all’esito del procedimento di verifica della congruità dell’offerta ai sensi degli artt.86 e ss. d.lgs. n. 163/2006 dalla procedura di gara per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto: “Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere relative all’intervento denominato efficientamento energetico di un complesso immobiliare residenziale di proprietà comunale sito in via Rossi” – Importo a base d’asta: €.5.834.810,07# complessivi da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” (ricorso principale);
2. della determinazione n.150 del 05/11/2015 con la quale il funzionario responsabile del Settore VI – LL.PP. Patrimonio e Ambiente del Comune di V***, prendendo atto del verbale del 30/10/2015, approvava gli atti di gara e, per l’effetto, confermava l’esclusione della ricorrente e al contempo individuava come aggiudicataria provvisoria la L*** Costruzioni s.r.l., collocatasi al secondo posto in graduatoria (ricorso principale);
3. dei verbali del procedimento di gara, ivi compresi quelli redatti nelle sedute gestite dalla A*** s.c.a.r.l. (ricorso principale);
4. della nota prot. n. 26095 del 15/12/2015 con la quale veniva comunicato l’adozione del d.d. n.651 del 16/12/2015, recante l’aggiudicazione definitiva in favore della L*** Costruzioni s.r.l. (ricorso per motivi aggiunti);
5. della d.d. n.651 del 16/12/2015, recante l’aggiudicazione definitiva in favore della L*** Costruzioni s.r.l. (ricorso per motivi aggiunti)
6. degli atti preordinati, connessi e conseguenti (ricorso principale e per motivi aggiunti)
per la declaratoria
di inefficacia del contratto di appalto ove stipulato
e
per la reintegrazione in forma specifica o, in via subordinata, per il risarcimento del danno;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di V*** e della L*** Costruzioni S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 aprile 2016 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso principale notificato in data 2 dicembre 2015 e depositato il successivo 12 dicembre 2015, parte ricorrente impugnava gli atti indicati ai nn.1, 2 e 3 dell’epigrafe, esponendo in fatto:
-di aver partecipato alla procedura di gara per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto: “progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere relative all’intervento denominato efficientamento energetico di un complesso immobiliare residenziale di proprietà comunale sito in via Rossi”, con importo a base di gara di €.5.834.910,07# (dei quali €.151.454,86# per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
-che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, la normativa di gara assegnava prevalenza e valenza premiale ai fattori della qualità del progetto e del tempo di esecuzione: a.1), migliorie per l’esecuzione dei lavori: max 70/100; a.2); sviluppo e svolgimento dei lavori: max 15/100 punti; b.1), tempo di esecuzione: max 10/100 punti; b.2) ribasso sul prezzo: max 5/100);
-che la normativa di gara prevedeva, altresì, che qualora nessuna delle imprese concorrenti avesse conseguito il punteggio massimo (85/100) si sarebbe proceduto ad una riparametrazione dei punteggi, con assegnazione del massimo punteggio all’impresa concorrente che avesse conseguito il miglior punteggio;
-che erano pervenute n.10 offerte;
-che, verificatasi l’ipotesi prima cennata, a seguito della riparametrazione, essa ricorrente si vedeva attributaria di 85/100 punti, cosicché risultava aggiudicataria provvisoria, con punteggio totale riparametrato pari a 100/100 punti e un ribasso percentuale del 6,60%;
-che, però, all’esito della seduta n.11, l’A*** s.c.a.r.l., società incaricata dal Comune di V*** di gestire la gara, aveva giudicato anomala l’offerta di essa ricorrente ai sensi dell’art.86, comma 2, d.lgs. n.163/2006;
-che essa ricorrente, in calce all’offerta economica (modello A.1), aveva dichiarato le condizioni di vantaggio competitivo (modello C), quantificando, in via propedeutica e salvo successiva verifica, le voci delle spese generali 10% e dell’utile di impresa (6.5%);
-che il RUP, con nota prot. n.1709 del 10/09/2015, aveva richiesto alla ricorrente le giustificazioni di alcune voci secondo i modelli C1 (con l’indicazione dei prezzi unitari), C2 (per lo scomputo delle spese generali) e C3 (costo del lavoro), autorizzandola a riferirsi anche a costi a corpo determinati dall’esecuzione in subappalto delle singole lavorazioni, limitandosi a prescrivere che per questa ipotesi il ribasso praticato dai subcontraenti dovesse essere contenuto nei limiti del 20%;
-che con successiva nota prot. n.18981 del 15/10/2015, il RUP aveva evidenziato una serie di criticità, cui essa ricorrente aveva replicato in data 09/10/2015;
-che, ciò nonostante, la verifica di anomalia si concludeva con esito negativo per essa ricorrente, avendo il RUP ritenuto insufficienti le giustificazioni addotte.
Tanto premesso in fatto, parte ricorrente articolava le seguenti censure in diritto:
I.Violazione e falsa applicazione di legge – falsa applicazione degli artt.86 e ss. d.lgs. n.163/2006 – Violazione del par. 13 (pagg. 32 ss.) del bando e del disciplinare di gara – Violazione dell’art.3 della l. n. 241/1990 - Violazione dei principi che governano le procedure selettive pubbliche – Violazione dell’art.97 della Costituzione – Eccesso di potere – Irragionevolezza – Ingiustizia manifesta e palese – Carenza di istruttoria – Illogicità – Altri profili in quanto la esclusione di essa ricorrente sarebbe del tutto irragionevole e arbitraria.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 22 dicembre 2015 e depositato in data 23 dicembre 2015, parte ricorrente impugnava gli atti indicati ai nn. 4, 5 e6 dell’epigrafe per i seguenti motivi di diritto:
II.Illegittimità derivata.
Si costituiva e resisteva in giudizio il Comune di V***.
Si costituiva, altresì, la controinteressata L*** Costruzioni s.r.l., che resisteva in giudizio e, con atto spedito per la notifica in data 29/12/2015, proponeva ricorso incidentale ad effetto escludente, evidenziando – e articolando all’uopo plurime censure di legittimità - che la ricorrente principale avrebbe dovuto, in realtà, essere esclusa dalla gara in quanto: a) era ricorsa illegittimamente all’avvalimento per dotarsi dell’attestazione SOA richiesta per la qualificazione alla gara; b) due dei tecnici della stessa non avevano assolto compiutamente all’onere dichiarativo prescritto dalla normativa di gara; c) non aveva fornito la prova dell’avvenuta verifica triennale dell’attestazione SOA presentata mediante avvalimento; d) aveva presentato una garanzia fideiussoria rilasciata da un soggetto non abilitato (GBM Finanziaria) ai sensi del d.m. 29/2002.
Con ordinanza n.154 del 28 gennaio 2016 veniva fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito.
All’udienza pubblica del 6 aprile 2016, la causa passava in decisione.
DIRITTO
In limine litis, il Collegio evidenzia che la presente sentenza è redatta in forma semplificata, trattandosi di controversia in materia di affidamenti di appalti, servizi e forniture (art.120, comma 6, c.p.a.).
Procedendo secondo l’ordine logico delle questioni (cfr. sul punto, da ultimo, CGUE, Grande Camera, 5 aprile 2016, C-689/2013, Puligienica c/. Airgest), va esaminato dapprima il ricorso incidentale ad effetto escludente - nel senso che esso mira ad acclarare l’illegittima partecipazione alla gara della ricorrente principale e, dunque, la conseguente sua carenza di legittimazione ad agire – proposto dalla controinteressata L*** Costruzioni s.r.l.
Detto ricorso, per i motivi già sommariamente esposti in sede di incidente cautelare (ord. n.154/2016) e che in questa sede si svolgono ulteriormente, è infondato e va respinto.
Al riguardo, il Collegio osserva che:
- quanto alla evidenziata carenza di un requisito soggettivo di cui al primo motivo del gravame incidentale, in relazione al fatto che la ricorrente principale, non essendo titolare dell’attestazione SOA richiesta dalla normativa di gara, è ricorsa all’istituto dell’avvalimento, non vi è motivo di discostarsi dall’orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa sul punto e già condiviso dalla Sezione (TAR Napoli, sez. I, 23/03/2016, n.1497), secondo il quale va riconosciuta la possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento anche per l’attestazione SOA, ciò in quanto “nelle gare pubbliche avvalersi dell’attestazione SOA di una ditta ausiliaria significa avvalersi di tutto ciò che il rilascio di quella attestazione presuppone, atteso che il contratto di avvalimento non può consistere in un mero « prestito del requisito », astrattamente considerato, ma deve consistere in un sostanziale prestito di tutti i requisiti sulla base dei quali quell’attestazione SOA è stata rilasciata; in sostanza l’avvalimento dell’attestazione SOA di altro soggetto implica l’avvalimento del complesso inscindibile dei requisiti la cui accertata sussistenza ha consentito di ottenere la relativa attestazione” (cfr., da ultime, ex multis, Cons, Stato, sez. V, 30/11/ 2015, n.5396; Id., sez. V, 26/05/2015 n.2627);
-quanto al mancato assolvimento dell’onere dichiarativo da parte di due tecnici (arch. Junior M. Girardi e ing. F.V. Battaglia) della P*** soc. coop. P.A., società indicata dalla ricorrente principale di curare la progettazione (omissione delle dichiarazioni di moralità), di cui al secondo motivo dell’impugnazione incidentale, che trattasi di una vicenda già risolta in sede di istruttoria procedimentale, laddove la ricorrente principale ha chiarito che i predetti erano stati indicati per errore tra i tecnici incaricati della progettazione, trattandosi, invece, di soci che nell’appalto de quo non avrebbero svolto alcuna attività progettuale e, dunque, non erano tenuti ad alcun adempimento dichiarativo (cfr. produzione della ricorrente principale del 21/01/2016), cosicché la riferita omissione non avrebbe potuto dar luogo all’adozione di un provvedimento di esclusione;
-quanto all’asserita scadenza temporale della attestazione SOA in avvalimento per omessa prova della verifica triennale, che la difesa della ricorrente ha dimostrato come il Consorzio Stabile E***, indicato quale impresa ausiliaria, ha prestato in avvalimento un’attestazione con due scadenze intermedie (cfr. documentazione prodotta in data 21/012/2016): la prima propria dei Consorzi stabili con scadenza intermedia al 07/03/2015, la seconda triennale con scadenza al 02/02/2017 (art.77) e che, in data 18/02/2015, era stata presentata un’istanza di variazione dell’attestazione prima della detta scadenza intermedia (contratto stipulato in data 25/02/2015, a seguito dell’istanza di variazione) oltre che in data anteriore al termine di presentazione delle offerte, fissato al 17/03/2015, cosicché nessuna soluzione di continuità vi era stata nell’efficacia dell’attestazione in parola (cfr, ex multis, Cons, Stato, sez. V, 21/06/2013 n.3397);
-quanto, infine, al quarto motivo di gravame incidentale (inidoneità della società finanziaria a rilasciare la garanzia fideiussoria presentata dalla ricorrente principale alla stazione appaltante), che, seppure la GBM Finanziaria s.p.a., a seguito di un procedimento ispettivo della Banca d’Italia, è stata espunta, con nota resa pubblica in data 29/07/2015, dall’elenco delle finanziarie di cui all’art. 106 T.U.B., ciò è avvenuto quando ormai la procedura di gara era nella fase conclusiva, cosicché la stazione appaltante, una volta avvedutasene, avrebbe dovuto far ricorso al soccorso istruttorio e non all’irrogazione della sanzione espulsiva, secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5627 del 18/12/2015, in relazione ad una situazione del tutto analoga.
È, del pari, infondato il ricorso principale, incentrato sulla contestazione del giudizio di anomalia dell’offerta dell’istante, formulato dalla stazione appaltante all’esito del relativo procedimento: dall’esame della documentazione prodotta in giudizio dal Comune di V*** (cfr. produzione del 9 gennaio 2016) e, in particolare, del verbale redatto dal RUP in data 30/10/2015, emergono numerose incongruenze e lacune nella documentazione giustificativa dell’offerta economica della ricorrente principale, quali l’incompletezza dell’analisi prezzi, l’irregolarità dei preventivi delle forniture in opera (recanti anche una data posteriore alla scadenza del bando), la mancata determinazione analitica dell’utile e delle spese generali, l’indicazione del costo della messa in opera in relazione alla fornitura dell’impianto solare termico e fotovoltaico e degli infissi in pvc e altro ancora.
Ritiene il Collegio che il numero e la gravità delle lacune e delle incongruenza dell’offerta economica della ricorrente principale, così come riportati nel predetto verbale, siano ampiamente giustificativi del giudizio di anomalia formulato dal RUP, che va, perciò, esente dalle prospettate censure di legittimità. D’altra parte, non può non convenirsi con il consolidato indirizzo dei giudici amministrativi, secondo il quale “il giudizio sull’anomalia delle offerte presentate in una gara pubblica di appalto è un giudizio ampiamente discrezionale, espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza; il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della Pubblica amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, ma non procedere ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria dell’Amministrazione e tale sindacato rimane limitato ai casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto”(cfr., ex plurimis, Cons. Stato, 02/12/2015 n. 5450).
Conclusivamente, le impugnazioni sia incidentale che principale vanno respinte.
In ragione della reciproca soccombenza si compensano tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a)rigetta il ricorso incidentale;
b)rigetta il ricorso principale;
c)compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Ida Raiola, Consigliere, Estensore
Antonio Andolfi, Primo Referendario
Guida alla lettura
La sentenza in commento ha ad oggetto l’istituto dell’offerta economicamente anomala; segnatamente, riguarda due diversi ma contigui profili: il giudizio di anomalia formulato da una Commissione ad hoc o – come nella fattispecie de qua – direttamente dal responsabile unico del procedimento e la sindacabilità della stessa valutazione da parte del G.A..
La normativa in materia di offerte anomale è contenuta, principalmente, negli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: in particolare, il vecchio Codice dei contratti pubblici, all’interno del Capo III, “Oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e selezione delle offerte”, dedicava un’apposita Sezione, la V, in cui venivano disciplinati i criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse e il procedimento di accertamento e di esclusione delle stesse. Anche il D.P.R. n. 207/2010 (cd. Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici) forniva alcune precisazioni in merito.
Ora, l’istituto trova sua collocazione in un unico articolo: l’art. 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In via generale, basti sapere che, oggi, per i lavori, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso al di sotto del milione di euro, la stazione appaltante «può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia»: viene, così, ripristinato il meccanismo dell’esclusione automatica delle offerte anomale, salvo quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci possibilità; in assenza di previsione dell’esclusione automatica, l’individuazione delle offerte anomale non serve: la presunta anomalia da verificare e giustificare sarà sempre quella dell’offerta di maggior ribasso e poi a seguire in ordine di graduatoria (il tutto in spregio ai principi enunciati dalla Corte di giustizia delle comunità europee, con la sentenza 15 maggio 2008, C-147/06 e C-148/06, resa sulla Legge n. 109/1994, ma i cui principi sono mutuabili anche al Codice dei contratti, che aveva ritenuto che negli appalti sotto soglia vadano, comunque, rispettati i principi del Trattato). Altra novità riguarda, invece, l’obbligo di sorteggiare in seduta pubblica uno tra cinque criteri per il calcolo della soglia di anomalia al dichiarato fine di «non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia».
La nota finalità che si è prefissato il Legislatore è, comunque, immutata: oggi come ieri, appurare, con un esame preventivo delle offerte di dubbia credibilità, la serietà e attendibilità dell’impresa e, di conseguenza, la capacità della stessa di eseguire correttamente l’appalto.
Nella fase iniziale, in realtà, sarebbe più corretto parlare di offerte sospette di anomalia (o, melius, potenzialmente anomale), in quanto al definitivo accertamento della stessa si può addivenire solo al termine di un articolato iter, che prevede, tra l’altro, anche un contraddittorio (come prescritto dall’ultima parte del comma 1 dell’art. 87 del Codice, novellata nel 2009) con l’offerente, a mezzo di giustificazioni, precisazioni e ogni altro chiarimento utile: il procedimento amministrativo di riconoscimento delle offerte anomale nelle gare pubbliche si configura, anzi, come un sub-procedimento, collocato dopo la fase dell’apertura delle buste e prima dell’aggiudicazione dell’appalto, in cui il momento dell’individuazione delle offerte sospettate di anomalia è solo uno dei quattro distinti momenti che lo compongono, accanto alla richiesta di giustificazioni, alla presentazione dei chiarimenti e alla loro verifica e valutazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice. E ciò allo scopo, da un canto, di garantire alla ditta concorrente di poter fugare il sospetto d’anomalia e, dall’altro, alla stazione appaltante di non incorrere in un’aggiudicazione con un’offerta che risulterà, di fatto, insostenibile.
Ed è proprio questa fase quella oggetto di attenzione nella pronuncia del T.A.R. Campania.
Il procedimento di verifica della congruità delle offerte potenzialmente anomale disciplinato dall’art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006 non ha mai rivestito alcun carattere di formalismo, sebbene esso constasse di tre distinte fasi, tutte informate al principio del contraddittorio, che si possono riassumere come segue.
Innanzitutto, vi è la richiesta di “giustificazioni”, ex art. 87 del Codice, per iscritto e assegnando un termine non inferiore a quindici giorni, da parte della stazione appaltante alle ditte concorrenti sospette d’anomalia, come rinvenuta ai sensi dell’art. 86.
Se le giustificazioni sono ritenute insufficienti, la stazione appaltante assegna un ulteriore termine – questa volta pari a cinque giorni – per presentare, sempre per iscritto, le “precisazioni” richieste.
In ultimo ed esaminati gli elementi costitutivi dell’offerta a fronte delle precisazioni fornite ma prima di escludere l’offerta (perché, evidentemente tutte le giustificazioni e le precisazioni rese non sono state in grado di fugare il sospetto d’anomalia), la ditta è convocata, con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi, per indicare “ogni altro elemento che ritenga utile”: trattasi della cosiddetta fase orale del contraddittorio.
In sostanza, se non si ottempera a seguire tutte le (tre) fasi procedimentali appena enunciate, e secondo l’ordine visto, l’offerta non dichiararsi anomala.
Oggi, invece, la procedura appare più snella (in disparte la già citata e censurabile possibilità di procedere all’esclusione automatica nelle ipotesi sopra indicate): «gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta»; richiesta, questa, che deve avvenire per iscritto e assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni per la precisazione per iscritto delle spiegazioni (art. 97, co. 1 e 5, D.Lgs. n. 50/2016).
Ebbene, il soggetto cui compete in concreto la conduzione della verifica di congruità (sia esso una Commissione creata ad hoc per questo sub-procedimento oppure direttamente il RUP), se ritiene che le lacune e le incongruenze dell’offerta economica della possibile aggiudicataria siano rilevanti per numero e/o gravità essa, formula un giudizio di anomalia e trasmette gli atti all’organo competente – se diverso – per l’adozione dei provvedimenti e per l’approvazione (il nuovo testo di cui all’art. 97, cit. continua a riferirsi genericamente solo alla stazione appaltante).
Il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l’anomalia delle offerte risultate incongrue e pronuncia l’aggiudicazione (precedentemente, in questo momento, pronunciava l’aggiudicazione provvisoria) in favore della migliore offerta risultata congrua.
Tale giudizio – ed è questo il punctum dolens della sentenza odierna – non può, però, essere oggetto di censura da parte del G.A., come invece prospettato dal ricorrente: come ricordato dai giudici napoletani, “il giudizio sull’anomalia delle offerte presentate in una gara pubblica di appalto è un giudizio ampiamente discrezionale, espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza; il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della Pubblica amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, ma non procedere ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria dell’Amministrazione e tale sindacato rimane limitato ai casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto”.
Come, infatti, già indicato dall’Adunanza Plenaria n. 8/2016 (e dalle di poco successive Sezioni Unite civili di Cassazione n. 16239/2014):
- la sfera di valutazione della congruità dell’offerta è espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, come tale sempre suscettibile di sindacato esterno (solo) nei profili dell’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti o contraddittorietà;
- possono essere, dunque, introdotti in giudizio elementi che, sul piano sintomatico, rendano evidente il vizio di eccesso di potere, in cui possa essere incorso l’organo deputato all’esame dell’anomalia;
- siffatto sindacato non è precluso dall’art. 34 c.p.a., comma 2, che fa divieto al giudice amministrativo di pronunziarsi «con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati», poiché la questione introdotta interviene dopo che tutte le offerte sono già pervenute all’esame della stazione appaltante.