il punto
Obbligatorietà del DURC
Il DURC è Obbligatorio negli appalti di opere pubbliche, di forniture e servizi, ma non solo.
Lo richiede la Pubblica Amministrazione per tutte le fasi di partecipazione, aggiudicazione provvisoria, aggiudicazione definitiva, stipula contratto, per ogni pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, per il certificato di collaudo, per il certificato di regolare esecuzione, per la verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale.
Con interpello 10/2009 il Ministero del lavoro ha stabilito che non esiste alcun obbligo di DURC nell’ipotesi di amministrazione diretta (ex art. 125, comma 1 lettera b , D lgs. 163/2006) per gli acquisiti al dettaglio o per le forniture e i servizi non incardinati in procedure negoziali o contrattuali; cioè sono escluse dall’obbligo del DURC le minute spese economali quali per esempio, l’acquisto del giornale dall’edicolante, l’acquisto di un libro o di una penna o di una matita dal cartolaio.
Nell’edilizia privata per la richiesta di permesso di costruire, nella presentazione della SCIA, relativamente alla Ditta appaltatrice dei lavori principali, dei subappaltatori e di tutte le imprese a cottimo. Il DURC deve essere presentato prima dell’inizio lavori.
Per l’attestazione SOA, per l’iscrizione all’albo fornitori, per agevolazioni – finanziamenti – sovvenzioni: il DURC va richiesto prima dell’inoltro della relativa istanza.
Il DURC non può essere sostituito, nella sua funzione probante, dalla cosiddetta autocertificazione.
Negli appalti/contratti pubblici il DURC, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 10 del D.L. n.185/2008 conv. in Legge n.02/2009, deve essere richiesto dalla Stazione appaltante/committente per via telematica, tramite lo Sportello Unico Previdenziale, alla Cassa Edile e deve essere rilasciato in 30 gg. In caso il termine sia trascorso si ha silenzio assenso di regolarità. Il silenzio assenso non è valido nei confronti di Cassa Edile perché Ente privato. Qualora trattasi di ditte o cooperative non soggette ad iscrizione alla Cassa edile il documento di regolarità contributiva deve essere richiesto in via telematica indifferentemente all’INPS o all’INAIL. La S.A. non può accettare DURC in copia, nemmeno autenticata, per gli appalti di Opere pubbliche, di servizi e forniture.
In edilizia privata il DURC deve essere richiesto dall’Impresa direttamente o anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provvisti di delega e deve essere rilasciato in 30 gg. La Cassa edile ha ritenuto di acconsentire alla presentazione di DURC in copia conforme all’originale, previa esibizione dell’originale stesso, o in “ristampa”.
Qualora una ditta che dichiara di non essere tenuta all’iscrizione presso INPS o INAIL e dunque non fornisca i dati (INPS o INAIL) per la richiesta del DURC, la Stazione Appaltante dovrà procedere alla verifica di quanto dichiarato dalla ditta inoltrando un’apposita richiesta alla sede INPS/INAIL competente/i (in relazione alla sede legale dichiarata), indicando codice fiscale/partita IVA del soggetto e tipo di contratto di riferimento, che rilascerà apposita dichiarazione attestante che in capo al soggetto non sussiste obbligo di iscrizione in base alla normativa vigente.
Tutti gli operatori economici che acquisiscono una committenza di un lavoro pubblico o privato soggetti alla e richiesta del Durc.
Per i professionisti o le associazioni professionali occorre distinguere se sono datori di lavoro o se sono operatori individuali. Nel primo caso oltre alla propria regolarità contributiva da richiedere alla cassa pensione di competenza, occorre richiedere il DURC ad INPS o INAIL per il/i dipendente/i.
Sono soggetti a DURC anche gli Enti Pubblici ed i loro Enti strumentali ( a titolo esemplificativo COGESA, CISA, CBRA, GAIA, ASP ecc.) in virtù del principio della tendenziale parificazione dei soggetti pubblici ai privati. (Interpello n. 9/2009)
Nei Lavori, servizi e forniture pubbliche. (Contratti pubblici disciplinati dal D. lgs n. 163/2005) il DURC ha validità di gg. 90 per le fasi di affidamento sia per i lavori, che per i servizi e le forniture (per tutte le fasi di partecipazione, aggiudicazione provvisoria, aggiudicazione definitiva, stipula contratto), mentre occorre chiedere il DURC per ciascun stato di avanzamento/liquidazione, per il certificato di collaudo, per il certificato di regolare esecuzione, per la verifica di conformità e per il pagamento del saldo finale.
Anche per l’attestazione SOA e per l’iscrizione all’Albo fornitori il DURC ha validità’ trimestrale.
Nell’edilizia privata Il DURC ha validità di gg. 90. Qualora la Ditta ha un DURC in corso di validità, può indicare nelle pratiche successive da presentarsi presso lo stesso Ente ove è già depositato l’originale tale
circostanza e quindi avvalersi dello stesso documento presentandolo in copia o in forma reiterata da parte della Cassa Edile.
Anche per l’attestazione SOA e per l’iscrizione all’Albo fornitori il DURC ha validità trimestrale.
Nei casi di irregolarità del DURC negli appalti, in fase di gara, l’irregolarità del DURC comporta l’esclusione della gara o la non aggiudicazione o la non stipula del Contratto e ne va data comunicazione all’Autorità. Prima di procedere all’esclusione la stazione appaltante deve provvedere ad effettuare una verifica, anche in contraddittorio con la ditta, utile ad accertare che in merito alla irregolarità riscontrata la stessa, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte non si sia avvalsa di ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di un condono previdenziale o abbia ottenuto una rateizzazione del debito. In tali casi la ditta è considerata in regola con gli obblighi contributivi. Prima di rilasciare un DURC irregolare, gli Enti Previdenziali devono invitare l’impresa a regolarizzarsi entro 15 gg. dalla data della comunicazione.
Ai soli fini della partecipazione a gare d’appalto o della verifica di un’autocertificazione in fase di gara, non osta al rilascio del DURC uno scostamento inferiore al 5% tra le somme dovute e quelle versate o comunque inferiore ad € 100,00, fermo restando l’obbligo di effettuare il versamento entro 30 giorni dal rilascio del DURC.
In caso di un certificato di regolarità rilasciato in presenza di scoperture “non gravi”, le imprese sono, comunque, obbligate a versare l’importo dovuto entro i 30 giorni successivi.
Pertanto, in tali casi, gli Istituti Previdenziali devono invitare l’impresa a sanare la propria posizione debitoria entro il predetto termine dal rilascio del DURC. Se l’impresa non provvede al pagamento dell’importo dovuto nel termine fissato, l’irregolarità sarà dichiarata nei DURC rilasciati in occasione delle successive fasi dell’appalto.
In fase di liquidazione, si sospende il pagamento fino ad intervenuta regolarizzazione. La S.A. invita la ditta a provvedere alla regolarizzazione entro un congruo termine. In caso di non regolarizzazione si avviano le procedure per il trasferimento delle somme agli enti previdenziali ed assicurativi creditori.
Nell’edilizia privata in caso di DURC irregolare, viene sospeso il rilascio del Permesso di costruire, o si ordina la sospensione dei lavori in caso di presentazione di una SCIA o in caso di irregolarità del DURC relativi alle impresse subappaltatrici o che hanno ricevuto affidamenti a cottimo. Per la prosecuzione delle pratiche edilizie si deve sempre attendere la presentazione di un nuovo DURC regolare.
Vi sono procedure di appalto d’urgenza che possono superare la problematica del Durc, infatti l’art. 57, comma 2 lett. C) del D.Lgs 163/2006 per affermare che, salvi casi eccezionali di ordine pubblico in cui, per prassi consolidata, ogni regola deve ritenersi superabile al fine di tutelare un interesse superiore paradigmatico alla vita umana, e cioè salvi i casi di “effettiva emergenza” per i quali si può prescindere dalla richiesta di DURC nella fase di affidamento, l’Ente Pubblico deve commissionare anche i lavori, le forniture ed i servizi urgenti a ditte in condizioni di regolarità contributiva e munita di DURC tenendo presente che:
- il DURC è possibile acquisirlo d’ufficio ex art. 16 bis comma 10 del DL.185/2008;
- L’Ente può scegliere senza ritardo tra le ditte idonee disponibili quella già munita di regolare DURC;
- con riferimento ai lavori, è opportuno affidare lavori urgenti, spesso tali perché da svolgersi in situazioni e contesti rischiosi, ad imprese oggettivamente impegnate nella tutela dei lavoratori e caratterizzate da regolarità contributiva.
Qualora, nel caso di “effettiva emergenza”, non si sia potuto acquisire il DURC nella fase di affidamento, questo deve essere comunque acquisito nella fase di regolarizzazione e per la liquidazione della prestazione o fornitura con la conseguenza che in caso di riscontro di DURC irregolare si applica la disciplina ordinaria.
Attenzione che sia per i lavori, forniture e servizi pubblici che per l’edilizia privata, nei confronti del Responsabile del procedimento/Servizio si potrebbero configurare responsabilità penali, patrimoniali e disciplinari.