di Francesco Caringella

Non è una domanda facile, perché i confini non sono netti. Certo non rileva il nome, ma la sostanza. Non conta l’abito di gala, ma il sangue che scorre nelle vene. Alcune rivoluzioni hanno solo tagliato teste, senza cambiare nulla. Non erano neanche riforme. Si pensi alla rivoluzione inglese di Cromwell, servita a sostituire una dittatura con un’altra, più feroce e casuale. Alcune riforme hanno cambiato vite e destini individuali e collettivi. Erano rivoluzioni, come quella industriale tra settecento e ottocento.

Nel campo normativo il confine dipende dall’attitudine di una normativa ad affinare le regole del gioco sociale (il codice del processo) o a dettarne di radicalmente nuove (la legge sul procedimento, la privatizzazione del pubblico impiego)…

Crediamo che il codice dei contratti del 2016 abbia sancito cinque cambiamenti di prospettive, illuminando con una luce nuova gli scenari delle gare in cui prendono a soffiare venti diversi:
1) il passaggio da gare formali, in cui si premia l’offerta confezionata meglio, a gare sostanziali ove trionfa l’offerta migliore;
2) il passaggio da criteri meramente economicistici, che privilegiano i prezzi più bassi, ad approcci qualitativi sedotti dall’utilità sostanziale e dalla sostenibilità effettiva dell’offerta;
3) il passaggio da una platea sterminata di microstazioni appaltanti tecnicamente inadeguate a una platea ristretta di centrali di committenza capaci di gestire procedure complesse con il faro della professionalità e della tecnica;
4) il passaggio da gare che proseguono sotto la scure di contenziosi futuri a gare in cui è necessario proporre subito ricorso avverso esclusioni e ammissioni, con la conseguente definizione immediata del coacervo dei partecipanti;
5) il passaggio da un’Autorità di vigilanza con poteri limitati a un’ANAC che, in base a una logica giusdicente, assomma, in modo collaborativo e sinergico, poteri di regolazione, di vigilanza, di sanzione e di consulenza.

Fin qui una rivoluzione, ma di carta.

Sarà vera rivoluzione solo con la pratica, seguendo il monito del Presidente Pajno secondo cui le rivoluzioni normative iniziano solo il giorno dopo l’entrata in vigore della legge.
 

*tratto da un’intervista rilasciata nel corso del convegno “Il decreto legislativo n.50/2016: riforma o rivoluzione?”, tenutosi presso la Sala Tozzi del T.A.R. Lazio il 23 giugno 2016