Abstract
Il principio di rotazione costituisce uno dei cardini delle procedure di affidamento sotto soglia nel sistema degli appalti pubblici. Introdotto per promuovere una equa distribuzione delle opportunità e contrastare rendite di posizione, tale principio ha conosciuto un'evoluzione significativa con il passaggio dal D.Lgs. n. 50/2016 al D.Lgs. n. 36/2023, ulteriormente chiarito dal Decreto Correttivo (D.Lgs. n. 209/2024). Un esempio rilevante di interpretazione applicativa è offerto dal parere del MIT n. 3342 del 3 aprile 2025, che risponde a un quesito posto da una stazione appaltante in merito alla possibilità di riaffidare un incarico al medesimo operatore economico precedentemente incaricato.
Sommario: 1. Il contesto normativo: art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023. – 2. Il quesito della stazione appaltante e il parere del MIT. – 3. Finalità e portata del principio di rotazione. – 4. Finalità e portata del principio di rotazione. – 5. Rotazione e procedura aperta. – 6. Il parere del MIT n. 3342/2025. – 7. Una norma al servizio della trasparenza.
- Il contesto normativo: art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023
L’art. 49 del nuovo Codice dei contratti pubblici stabilisce al comma 2 che, in ossequio al principio di rotazione, è vietato affidare direttamente o aggiudicare un appalto al contraente uscente in presenza di due affidamenti consecutivi riguardanti lo stesso settore merceologico, la stessa categoria di opere o lo stesso settore di servizi.
Tuttavia, il comma 4 dello stesso articolo introduce una deroga, consentendo l’affidamento al precedente contraente in casi motivati, a condizione che:
- vi sia assenza di alternative concrete sul mercato;
- sia verificata la corretta esecuzione del precedente contratto;
- sia accertata la qualità della prestazione già resa.
Questo impianto normativo risponde all’esigenza di bilanciare la concorrenza con l’efficienza, consentendo in casi eccezionali di valorizzare l’esperienza acquisita dal gestore uscente, ove strettamente necessario.
- Il quesito della stazione appaltante e il parere del MIT
Nel caso sottoposto al Servizio contratti pubblici del MIT, la stazione appaltante chiedeva se fosse possibile affidare nuovamente un incarico di direzione lavori a un tecnico già incaricato in passato, anche alla luce di una lunga interruzione temporale (con incarichi risalenti al 2003, 2010 e infine 2022), nel quadro di un progetto di estensione del sistema di trasporto locale.
Il MIT ha fornito un chiarimento essenziale e di portata generale: “L’art. 49 del D.Lgs. 36/2023 non prevede un limite temporale oltre il quale sia automaticamente consentito riaffidare l’incarico al precedente operatore. Il criterio adottato dal legislatore è qualitativo e non temporale, fondato esclusivamente sull’identità della categoria merceologica”.
In altre parole, non conta quanto tempo sia passato tra i due affidamenti; ciò che rileva è che entrambi gli incarichi rientrino nello stesso ambito di servizi o opere, fatte salve le ipotesi derogatorie di cui al comma 4.
- Finalità e portata del principio di rotazione
Il principio di rotazione nasce per garantire la libera concorrenza e prevenire la cristallizzazione di relazioni esclusive tra stazioni appaltanti e operatori economici. In pratica, si vuole evitare che un soggetto possa trarre vantaggi competitivi indebiti grazie alla mera continuità degli affidamenti, alimentando così fenomeni di favoritismo o clientelismo.
Nel nuovo Codice, tuttavia, rispetto alla disciplina del D.Lgs. 50/2016, la rotazione è più flessibile. Ad esempio:
- Non è più vietato reinvitare l’operatore economico che era stato solo invitato, ma non aggiudicatario, nella precedente procedura.
- Il divieto di riaffidamento riguarda solo chi ha effettivamente ricevuto l’incarico nel precedente affidamento diretto.
Inoltre, la motivazione della deroga non deve essere generica: essa deve esplicitare le ragioni tecniche ed economiche che giustificano la continuità, indicando le peculiarità del mercato, l’assenza di concorrenti idonei e la qualità del lavoro precedente.
- Applicazione del principio alle fasce di valore economico
Un’ulteriore novità introdotta dal nuovo Codice è la possibilità per le stazioni appaltanti di suddividere gli affidamenti in fasce economiche. Ad esempio:
- Fascia A: affidamenti fino a 40.000 euro;
- Fascia B: da 40.000 euro fino alla soglia UE.
In questo caso, il principio di rotazione si applica solo all’interno della medesima fascia. Quindi, un operatore che ha ricevuto un affidamento diretto nella Fascia A potrebbe essere legittimamente incaricato nella Fascia B, senza violare la rotazione.
Tale suddivisione consente maggiore flessibilità nelle scelte della stazione appaltante, a patto che la suddivisione sia ex ante, trasparente e regolamentata.
- Rotazione e procedura aperta
Da segnalare è anche il preciso orientamento del Consiglio di Stato, che con sentenza del 19 febbraio 2025 ha ribadito che nelle procedure aperte il principio di rotazione non si applica, in quanto l’equilibrio concorrenziale è già garantito dalla pubblicità e dalla parità di accesso. In tal caso, tutti gli operatori interessati possono partecipare liberamente, senza preclusioni legate a precedenti aggiudicazioni.
- Il parere del MIT n. 3342/2025
Il parere del MIT n. 3342/2025 offre indicazioni operative cruciali per le stazioni appaltanti:
- verificare l’identità della categoria merceologica dell’appalto rispetto al precedente affidamento;
- accertare se si tratti di un secondo affidamento consecutivo allo stesso soggetto;
- in tal caso, applicare il principio di rotazione, evitando l’affidamento all’operatore uscente oppure motivando espressamente la deroga, ai sensi dell’art. 49, comma 4;
- considerare l’eventuale suddivisione in fasce economiche, ove regolamentata internamente;
- tenere presente che in procedure aperte il principio non si applica;
- documentare ogni scelta in modo trasparente e motivato, nel rispetto dei principi generali di imparzialità, concorrenza e buona amministrazione.
- Una norma al servizio della trasparenza
Il principio di rotazione, nella sua formulazione attuale, non è una barriera formale ma uno strumento sostanziale di equità e trasparenza. Il parere del MIT n. 3342/2025 contribuisce a una lettura razionale e concreta del principio, evitando automatismi e offrendo spazi di discrezionalità amministrativa purché motivata e ben documentata. In un contesto come quello degli appalti pubblici, dove si intrecciano esigenze di efficienza, controllo e trasparenza, la rotazione rimane un pilastro imprescindibile per garantire la legittimità degli affidamenti e rafforzare la fiducia nel sistema pubblico.