Cons. Stato, Sez. V, 31 dicembre 2024, n. 10557

Le previsioni dell’art. 15 in ordine alla “inammissibilità dell’offerta” o sua “esclusione” in correlazione all’onere di presentazione della documentazione richiesta non possono che essere lette nel senso di sanzionare con l’espulsione la carenza materiale della detta documentazione fra quella prodotta dal concorrente, non anche la semplice collocazione (in sé non pregiudizievole: v. infra) nell’ambito dei documenti comunque presentati.

 

Pubblicato il 31/12/2024                                                                                                                                                                                 N. 10557/2024REG.PROV.COLL

N. 05923/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 5923 del 2024, proposto da

Heads Group s.r.l., in proprio e quale mandataria di costituenda Ati con Digical s.r.l. e Dekmatis s.n.c. di Sandro Turano & C., nonché dalle stesse mandanti Digical s.r.l. e Dekmatis s.n.c. di Sandro Turano & C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in relazione alla procedura CIG A011A6393C, rappresentate e difese dall’avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Benci e Anna Rita Gobbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

 

Armando Testa s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianfranco Passalacqua, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Vitelleschi, 26;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria (Sezione Prima) n. 00486/2024, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Umbria e della Armando Testa s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 Cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Spataro, Anna Rita Gobbo e Gianfranco Passalaqua;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. Con d.d. del 26 ottobre 2023 la Regione Umbria indiceva procedura di gara per l’affidamento dei servizi per la progettazione e gestione della strategia d’immagine del brand Umbria finalizzati all’implementazione del branding e delle attività di promozione turistica integrata, di cui risultava aggiudicataria la Armando Testa s.p.a.

Avverso l’aggiudicazione e gli altri atti di gara proponevano ricorso le società facenti parte dell’Ati seconda classificata in graduatoria (i.e., Heads Group s.r.l. quale mandataria, Digical s.r.l., Dekmatins s.n.c. di Sandro Turano & C. quali mandanti), deducendo, in sintesi: l’omesso inserimento nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria dei curricula dei professionisti coinvolti, con conseguente necessaria esclusione della stessa, nonché, in ogni caso, l’erronea attribuzione dei punteggi della commissione per il corrispondente criterio valutativo (sub E1); la difformità dalla lex specialis dell’offerta della controinteressata, che conteneva un cortometraggio di 15 minuti, quando il capitolato speciale prescriveva il progetto di un video finalizzato alla produzione di uno spot di 30 secondi; l’indeterminatezza dell’offerta, che ipotizzava alcune soluzioni per la realizzazione del cortometraggio senza tuttavia assicurarne la concreta fattibilità; l’illegittimità derivata del provvedimento di aggiudicazione.

La ricorrente domandava il subentro nel contratto nonché, in subordine, il risarcimento del danno.

  1. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza della Regione Umbria e della Armando Testa, respingeva il ricorso.

Riteneva il giudice di primo grado, per quanto di rilievo: che la controinteressata avesse inserito i curricula richiesti nella busta amministrativa, con indicazione dei nominativi dei professionisti nell’offerta tecnica, né si poneva in specie una questione di soccorso istruttorio, considerato che la documentazione era stata tempestivamente caricata dall’operatore nella piattaforma di gara; allo stesso modo, la presentazione della documentazione tecnica nella busta amministrativa non comportava alcuna violazione del principio di segretezza delle offerte o del divieto di commistione, il quale attiene al rapporto fra l’offerta tecnica e quella economica; l’infondatezza delle altre censure, giacché la lex specialis richiedeva semplicemente la presentazione di materiale da cui trarre uno spot di 30 secondi, ciò rispetto a cui era coerente il “cortometraggio”, diviso in sezioni (da cui era ben possibile ritrarre lo spot) offerto dalla controinteressata; la conseguente infondatezza del motivo sull’illegittimità derivata dell’aggiudicazione e della pretesa risarcitoria.

3. Avverso la sentenza hanno proposto appello le ricorrenti in primo grado deducendo:

I) error in iudicando: violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 10, 24 e 101, comma 1, lett. b), 107 e 108 d.lgs. n. 36 del 2023; violazione e falsa applicazione dei paragrafi 1.1, 2.2, 12, 15, 20 e 21 del disciplinare di gara, dell’art. 9 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché del disciplinare telematico e del timing di gara; manifesta violazione dei principi di trasparenza, buona fede, leale collaborazione, imparzialità, par condicio competitorum, autovincolo della stazione appaltante, autoresponsabilità dei concorrenti; eccesso di potere per presupposto erroneo; manifesto travisamento; manifesta illogicità ed irragionevolezza; manifesta carenza di istruttoria; sviamento;

II) error in iudicando: violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale; offerta inammissibile, indefinita ed indeterminata; eccesso di potere per presupposto erroneo; manifesto travisamento; manifesta illogicità ed irragionevolezza; manifesta carenza di istruttoria; sviamento;

III) error in iudicando: illegittimità derivata.

Le appellanti ripropongono anche la domanda di risarcimento del danno, in forma specifica mediante subentro nell’affidamento, ovvero per equivalente.

4. Resistono al gravame la Armando Testa e la Regione Umbria, la quale ripropone anche, ex art. 101, comma 2, Cod. proc. amm., le eccezioni rimaste assorbite in primo grado.

5. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle resistenti - salvo quanto di seguito esposto in relazione ai singoli motivi di doglianza - stante l’infondatezza nel merito dell’appello.

2. Col primo motivo di gravame, l’appellante si duole dell’errore che il giudice di primo grado avrebbe commesso nel trascurare che la controinteressata andava esclusa dalla gara, atteso che l’inserimento dei curricula nella busta tecnica era prescritto dalla lex specialis a pena di inammissibilità dell’offerta e di esclusione dalla gara; né perciò poteva rilevare l’inserimento dei detti curricula nell’ambito di altra busta, al di fuori dell’offerta tecnica.

In tale contesto, una diversa soluzione che ammettesse egualmente l’offerta si risolverebbe in un’inammissibile applicazione del soccorso istruttorio su elementi dell’offerta tecnica; né quest’ultima può essere integrata con materiale presente nella busta amministrativa, appunto perché a detta busta non potrebbe avere alcun accesso la commissione, che conosce solo dell’offerta tecnica ed economica.

Illegittima sarebbe stata al riguardo anche la condotta del seggio di gara di aprire le buste tecniche anziché lasciarne l’apertura alla commissione di gara; né è dato comprendere in che modo la stessa commissione abbia potuto attingere ai curricula collocati fra la documentazione amministrativa.

In conseguenza di quanto suesposto, illegittima sarebbe anche l’attribuzione alla controinteressata del punteggio tecnico per il criterio valutativo sub E1, che richiedeva appunto la valutazione dei curricula.

2.1. Il motivo non è condivisibile.

2.1.1. Occorre premettere, alla luce delle censure sollevate dalle appellanti, che l’art. 15 del disciplinare di gara prevede che “L’operatore economico inserisce nella Piattaforma ‘Portale Acquisti Umbria’, secondo le modalità descritte nel disciplinare telematico di gara […] la documentazione relativa all’offerta tecnica, come indicata all’art. 9 ‘Contenuto dell’offerta tecnica’ del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, a pena di inammissibilità dell’offerta”. Lo stesso art. 15 ribadisce a seguire che “L’offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione:

a) i documenti specificati all’art. 9 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale […] Contenuto dell’offerta tecnica”.

A sua volta, il richiamato art. 9 del capitolato prevede che “L’Offerta Tecnica deve contenere i documenti di seguito indicati […] Con riferimento al Criterio di valutazione E): Gruppo di lavoro e Cases histories:

Curricula vitae delle figure professionali proposte e presentazione dei lavori più significativi e di particolare successo e prestigio curati dall’Art Director”.

Nel caso di specie, è pacifico che il documento di offerta tecnica presentato dalla Armando Testa individuasse i componenti del “gruppo di lavoro”, così come emerge che - e l’appellante non contesta specificamente, né dimostra il contrario - i relativi curricula fossero stati prodotti in gara nell’ambito del fascicolo virtuale (cd. “FVOE”), come dà conto il documento di comprova dei requisiti, ai sensi dell’art. 6 del disciplinare (cfr. il documento “Comprova requisiti”, prodotto dalla Regione).

Alla luce di ciò, non v’è dubbio che i suddetti curricula del gruppo di lavoro fossero ricompresi fra la documentazione di gara presentata dalla Armando Testa, sicché il vizio invocato si risolve nel dolersi della circostanza per cui gli stessi erano inseriti nel FVOE, fra la documentazione di natura amministrativa (in specie, fra i documenti a comprova dei requisiti), anziché fra i documenti tecnici.

Il che tuttavia, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, non dà luogo a un vizio escludente, né tanto meno incide sulla possibilità di attribuire un punteggio alla Armando Testa in relazione alle professionalità previste.

Sotto il primo profilo, le previsioni dell’art. 15 in ordine alla “inammissibilità dell’offerta” o sua “esclusione” in correlazione all’onere di presentazione della documentazione richiesta non possono che essere lette nel senso di sanzionare con l’espulsione la carenza materiale della detta documentazione fra quella prodotta dal concorrente, non anche la semplice collocazione (in sé non pregiudizievole: v. infra) nell’ambito dei documenti comunque presentati.

In tal senso, la “documentazione relativa all’offerta tecnica” (art. 15, comma 1, disciplinare) risulta nella specie effettivamente prodotta dalla Armando Testa, essendo stati versati nel FVOE i curricula delle figure professionali offerte dalla stessa: semplicemente, i detti curricula si rinvengono fra la documentazione di natura amministrativa anziché in quella tecnica.

Né si ravvisa nella specie un’ipotesi di inammissibile soccorso istruttorio sui contenuti dell’offerta tecnica, dal momento che la documentazione in rilievo, costituita dai curricula, era appunto già presente agli atti dell’amministrazione, in relazione a figure professionali esse stesse già indicate nell’offerta tecnica, sicché non si è avuta alcuna etero-integrazione a posteriori del contenuto di quest’ultima (cfr., su fattispecie similari ancorché non perfettamente sovrapponibili, Cons. Stato, V, 28 marzo 2024, n. 2945; 26 agosto 2020, n. 5210).

Allo stesso modo, la presenza dei curricula, quale elemento dell’offerta tecnica, nell’ambito della documentazione di natura amministrativa non ha determinato di suo alcun vizio o illegittimità in termini di “commistione” fra gli atti di gara, che assume rilievo nel diverso caso in cui elementi dell’offerta economica siano rinvenuti fra quelli dell’offerta tecnica o della busta amministrativa, ciò per evitare in particolare che le valutazioni tecniche possano essere influenzate da elementi economici preventivamente conosciuti dalla commissione (cfr. Cons. Stato, V, 27 ottobre 2022, n. 9187 e richiami ivi; in tal senso, peraltro, cfr. anche il caso di cui a Cons. Stato, V, 6 settembre 2022, n. 7748 richiamato dall’appellante, in cui, al di là di alcune considerazioni generali e delle peculiarità della fattispecie, si aveva una vicenda di inserimento fra i documenti di natura amministrativa di documentazione “destinata ad essere valutata nell’ambito dell’offerta economica”; cfr. anche Id., V,11 maggio 2022, n. 3725, che afferma peraltro la necessaria declinazione e valutazione in concreto della commistione e suoi effetti).

D’altra parte, l’inserimento dei curricula fra la documentazione amministrativa del FVOE non ha impedito nella specie, una volta eseguita dal seggio di gara la “apertura e verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici” (cfr. verbale del 29 novembre 2023), la valutazione degli stessi da parte della commissione, che ha attribuito alla Armando Testa un corrispondente punteggio; né rileva al riguardo il solo fatto che non via sia specifica traccia documentale della modalità d’acquisizione dei medesimi curricula - certamente presenti, come osservato, fra la documentazione a disposizione dell’amministrazione - da parte della stessa commissione giudicatrice che ne ha eseguito una valutazione nell’ambito del criterio sub E1.

In tale prospettiva, dunque, oltre a non poter fondare un’esclusione della Armando Testa dalla procedura, la censura sollevata non consente neanche di giustificare una decurtazione del punteggio assegnato per il criterio valutativo sub E1, inerente alla “Idoneità professionale del gruppo di lavoro”, quale “Grado di adeguatezza e coerenza delle competenze delle figure professionali in termini di esperienze e conoscenze specialistiche in relazioni alle attività da svolgere”, (con precisazione che “La valutazione terrà conto dei curricula dei componenti il gruppo di lavoro”), a fronte di una valutazione in sé non illegittimamente avvenuta in relazione a curricula ben presenti agli atti di gara e, semplicemente, inseriti - senza alcun pregiudizio per le operazioni di gara e valutazioni della commissione - fra la documentazione amministrazione anziché tecnica.

Di qui il rigetto del motivo d’impugnazione.

3.Col secondo motivo, le appellanti si dolgono dell’errore che il giudice di primo grado avrebbe commesso nel respingere le censure con cui avevano dedotto la difformità dalla lex specialis dell’offerta della controinteressata, la quale prevedeva un cortometraggio di 15 minuti, quando il capitolato speciale prescriveva piuttosto il progetto di un video finalizzato alla produzione di uno spot di 30 secondi.

La medesima offerta sarebbe peraltro indeterminata in parte qua, dal momento che ipotizza alcune soluzioni per la realizzazione del cortometraggio senza tuttavia assicurarne la fattibilità in concreto, attraverso manifestazione di disponibilità del regista individuato e definizione dell’opera sotto il profilo registico e della sceneggiatura.

Di qui anche la conseguente illegittima attribuzione dei punteggi a beneficio della controinteressata.

3.1. Il motivo non è condivisibile.

3.1.1. Occorre premettere che il capitolato prevedeva all’art. 9, quanto al contenuto dell’offerta tecnica, che “Con riferimento al Criterio di valutazione D): Presentazione video storytelling:

Il concorrente [avrebbe dovuto] presentare un progetto per l’ideazione di materiale a carattere emozionale volto a promuovere il brand Umbria, tramite la presentazione di creatività, concept e linee guida. La proposta [avrebbe dovuto] riguardare il progetto di un Video Storytelling finalizzato alla produzione di uno Spot Pubblicitario di 30 secondi”.

Al riguardo, la Armando Testa proponeva nella propria offerta tecnica, per quanto di rilievo, “un cortometraggio cinematografico di circa 15 minuti, anticipato da un trailer, spezzettabile in episodi sulla rete (miniserie) e adattabile a 30’’ per la TV”.

Il che non presenta, di suo, i profili di difformità dalla prescrizione della lex specialis denunciati dalle appellanti.

Il capitolato, infatti, richiedeva l’offerta di “un progetto per l’ideazione di materiale” promozionale per il brand Umbria, inteso quale “progetto di un Video Storytelling finalizzato alla produzione” di uno spot pubblicitario di 30 secondi, ciò che non è incompatibile con l’offerta di un “cortometraggio cinematografico di circa 15 minuti […] spezzettabile in episodi sulla rete (miniserie) e adattabile a 30’’ per la TV”: da un lato, infatti, la richiesta della lex specialis verteva su un “progetto” finalizzato alla produzione di uno spot da 30 secondi, così lasciando ampio margine di creatività (e libertà) ai concorrenti nel concepire il progetto da cui trarre il detto spot, senza costringerli a presentare esclusivamente (e già) lo spot finale delle durata di 30 secondi; dall’altro, l’offerta della Armando Testa, strutturata nei termini suindicati quale cortometraggio di 15 minuti spezzettabile in miniserie “adattabile a 30’’ per la TV”, ben coincideva col progetto richiesto, contenendo in sé lo (anzi, i vari possibili) spot pubblicitari della durata di 30 secondi.

Allo stesso modo, il fatto che l’offerta facesse riferimento a una “ipotesi regia da definire”, e in tale contesto desse conto che “Abbiamo incontrato [P.G.] e riteniamo possa essere la persona adatta a sviluppare al meglio il progetto con noi e l’ente appaltante” non vale e rendere indeterminata l’offerta, giacché si tratta di indicazione che ben rientra nella nozione di “progetto” in fase di sviluppo, in relazione a un elemento - quale la regia - rispetto a cui la lex specialis non richiedeva l’esposizione dei dettagli, addirittura in via nominativa e con vincolo per il regista individuato, sicché l’indicazione resa dalla Armando Testa non era in sé indeterminata, né del resto l’appellante circostanzia al riguardo altri profili su cui la denunciata indeterminatezza si manifesterebbe.

Di qui il rigetto della richiesta sia di esclusione della controinteressata, sia di decurtazione del relativo punteggio valutativo, atteso che l’offerta così conformata era ben apprezzabile dalla commissione, né le appellanti hanno evidenziato al riguardo specifiche ragioni tali da rendere manifestamente irragionevole, o macroscopicamente erronea od inattendibile la valutazione espressa dall’amministrazione.

4. Col terzo motivo di gravame, parte appellante reitera la censura d’illegittimità derivata del provvedimento di aggiudicazione in conseguenza dei vizi denunciati coi precedenti motivi.

4.1. Il motivo va respinto, in conseguenza del rigetto dei precedenti.

5. In conclusione, per le suesposte ragioni l’appello va respinto.

5.1. Il rigetto del gravame in relazione alle domande caducatorie implica, in via assorbente, la reiezione della richiesta di risarcimento del danno, stante il difetto della dedotta condotta illecita dell’amministrazione in relazione ai provvedimenti impugnati.

5.2. Le spese sono poste a carico delle appellanti, secondo criterio di soccombenza, e liquidate nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge;

Condanna le appellanti alla rifusione delle spese di lite, che liquida nella misura di complessivi € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna appellata costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere, Estensore

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere                

 

Guida alla lettura

La sentenza in commento si rivela interessante non tanto per la controversia specifica che va a risolvere ma per l’esatta configurazione dell’istituto del soccorso istruttorio, disciplinato dall’art. 101 del Codice degli Appalti e per la possibilità di trarre dalla motivazione, alcuni  principi generali, cui è improntata l’intera disciplina dei contratti pubblici, come regolamentata dal D.Lgs. n. 36/2023, volta, in una logica semplificatoria, ad evitare un eccesso di formalismo, nei limiti della par condicio degli operatori economici, attraverso una interpretazione delle norme improntata ai principi della fiducia, della buona fede e della seria e leale collaborazione tra Pubblica Amministrazione e operatore.

Come già stabilito in alcune precedenti statuizioni, “esistono tre forme di soccorso istruttorio, ossia: “a) soccorso integrativo o completivo (comma 1, lettera a) dell’art. 101, d. lgs. n. 36 cit., non difforme dall’art. 83, comma 9), che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente all’offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (in prospettiva, tramite accesso al fascicolo virtuale dell’operatore economico); b) soccorso sanante (comma 1 lettera b), anche qui non difforme dall’art. 83, comma 9 del d. lgs. n. 50), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili); c) soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3), che – recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale – abilita la stazione appaltante (o l’ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica”.

Nella fattispecie, l’ATI, escluso dalla gara, lamenta l’illegittimità della aggiudicazione alla contrinteressata, per non aver tenuto conto il Tribunale amministrativo regionale che l’aggiudicataria aveva inserito documentazione attinente all’offerta tecnica (curricula delle figure professionali coinvolte), nella busta amministrativa,  anziché nella busta relativa all’offerta tecnica, implicando questo, secondo la prospettazione dell’appellante,  un implicito soccorso istruttorio, non consentito dalla normativa in materia di appalti pubblici e dalla lex specialis.

Ebbene, partendo dall’analisi dell’istituto, come disciplinato dall’art. 101 del nuovo Codice degli Appalti, come si è detto, esso si sostanzia nell’obbligo per la stazione appaltante di attivarlo sia qualora sia necessario integrare la documentazione trasmessa sia allo scopo di sanare eventuali omissioni, inesattezze e irregolarità. La norma recepisce, del resto, le indicazioni della Corte di Giustizia, quando nega il soccorso istruttorio, qualora riguardi profili dell’offerta (economica o tecnica), mentre limite positivo alla concessione del soccorso istruttorio è dato dalla assoluta incertezza sull’identità dell’operatore economico che ha presentato l’offerta.

La stessa disposizione al comma 2, prevede che in caso di mancato adempimento alle richieste della stazione appaltante l’operatore è escluso dalla procedura di gara, non per l’inadempimento, bensì per l’inidoneità dell’offerta tecnica presentata.

L’antiformalismo, cui è improntata la disciplina del soccorso istruttorio, è dimostrato, poi, dalla possibilità per l’operatore economico di emendare anche un proprio errore materiale, seppur attinente all’offerta tecnica già presentata ma non ancora esaminata, attraverso una istanza di rettifica,  da avanzare con le stesse modalità di presentazione della domanda e che, novità rilevante, può essere presentata anche oltre il termine per la presentazione dell’offerta.

Alla luce della nuova disciplina del soccorso istruttorio, si comprende come il Consiglio di Stato, nella decisione in commento, abbia escluso, nella fattispecie, di poter ravvisare un implicito soccorso istruttorio nella allegazione, nella busta amministrativa anziché in quella tecnica, dei curricula delle figure professionali coinvolte,  ritenendola correttamente una mera irregolarità nella presentazione dell’offerta e delle sue componenti e valorizzando, al contempo,  il principio anti-formalistico che permea l’intera disciplina dei contratti pubblici.