Vademecum ANAC 30 luglio 2024

LA DISCIPLINA PREVISTA DAL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI

Il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 consente l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture (ivi compresi i servizi di progettazione) di importo inferiore a 140.000 euro.

La definizione di affidamento diretto è contenuta nell’ Allegato 1.3 art 3 lett. d) al D. Lgs. 36/2023 secondo il quale trattasi dell’“affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50 comma 1 lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.”

Si ricorda preliminarmente che:

  • ai sensi di quanto previsto dall’art. 48, c. 2 del D. Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti, prima di procedere ad un eventuale affidamento diretto, devono verificare se l’appalto in questione abbia un interesse transfrontaliero, perché, se dovesse verificarsi tale circostanza, si imporrebbe l’utilizzo delle procedure ordinarie e non di quelle semplificate. Una commessa può presentare interesse transfrontaliero:
    • in ragione del suo valore stimato
    • in relazione alla propria tecnicità o all’ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l’interesse di operatori esteri;
    • in relazione alle caratteristiche tecniche dell’appalto e del settore di riferimento (struttura del mercato, sue dimensioni e prassi commerciali in esso praticate)
    • tenuto conto dell’esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie” (Corte di Giustizia, 6 ottobre 2016, n. 318).
  • ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 48 restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Le specifiche disposizioni in materia di affidamento diretto di lavori servizi e forniture previste dal nuovo codice dei contratti pubblici si rinvengono nei seguenti articoli:

  • Art. 50 comma 1 lett. a) e lett. b) del d.lgs. 36/2023 (Procedure di affidamento) che ne disciplina le modalità di affidamento prevedendo espressamente che: “Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità:
  1. affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
  2. affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”.

La norma conferma:

  • il non necessario ricorso all’effettuazione di preventive indagini di mercato;
  • la non necessaria acquisizione di una pluralità di preventivi l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato sez V, sentenza n 503 del 15.01.2024 Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021)
  • la centralità della decisione a contrarre (o atto equivalente), che secondo quanto espressamente previsto dall’art. 17 comma 2 del d.lgs. 36/2023, individua: l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale. L’ affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l’individuazione dell’affidatario.
  • la discrezionalità della stazione appaltante nell’individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le “esperienze idonee”, ossia le precedenti attività espletate dall’operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all’oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantite la buona riuscita dell’affidamento.

Per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori possono ricorrere all’ istituzione ed utilizzo di appositi Elenchi o Albi di Operatori Economici.

L’art. 1 comma 3 dell’Allegato 1.3 art 3 lett. d) al D. Lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti possono dotarsi di un regolamento nel quale sono disciplinate, tra gli altri:

  • le modalità di costituzione e di revisione dell’Elenco degli Operatori Economici, distinti per categoria e fascia di importo;
  • i criteri per la scelta dei soggetti da invitare (o cui richiedere i preventivi) attingendo dall’elenco o da quelli presenti nel MEPA o altri strumenti similari gestiti da centrale di committenza di riferimento.

L’iscrizione agli Elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.

Nel caso di istituzione di appositi Elenchi o Albi l’operatore economico:

  • attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva;
  • è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa;

La stazione appaltante:

  • procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a 90 giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell’istanza di iscrizione;
  • stabilisce le modalità di revisione dell’elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi e, comunque, provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco.

Possono essere esclusi dall’elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

Gli elenchi, distinti per lavori servizi e forniture possono essere suddivisi in relazione alle diverse fasce di importo dell’affidamento (ad esempio fino a 5000 euro - da 5000 euro a 40.000 euro e da 40.000 euro fino alle soglie degli affidamenti diretti di cui al richiamato art. 50).

La scelta dell’OE aggiudicatario deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’intervento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, da individuarsi nello stesso regolamento e nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti per importi superiori a 5000 euro e fino alla soglia prevista per gli affidamenti diretti.

possono essere rinvenute nei due recenti Comunicati del Presidente, rispettivamente del 5 e dal 24 giugno 2024, pubblicati sul sito istituzionale della medesima Autorità:

  • “Indicazioni in merito ai criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate”
  • “rotazione degli affidamenti”

Per quanto attiene alle procedure si ricorda, altresì, che agli affidamenti diretti si applicano i principi generali di cui agli artt. da 1 a 11 del d.lgs. 36/2023 ed in particolare i principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato. L’applicazione del principio di risultato agli affidamenti diretti è stata di recente ribadita nel parere reso in risposta al quesito del 03/06/2024, n. 2577 dal Servizio contratti pubblici del MIT,

Con risposta al quesito, il MIT ha indicato che:

  • la possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare per gli appalti sotto soglia le procedure aperte e ristrette in luogo delle procedure semplificate previste dall’art. 50 del d.lgs. 36/2023, è da ritenersi espressione del principio del favor del legislatore euro unitario verso le procedure pro-concorrenziali, tra le quali possono annoverarsi anche le procedure negoziate;
  • ciò posto, la facoltà delle stazioni appaltanti di acquisire lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata anche entro le fasce di importo per le quali è previsto l’affidamento diretto deve essere esercitata in applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. 36/2023 che impone, tra l’altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto con la massima tempestività;
  • inoltre, si deve tenere conto del divieto di aggravamento del procedimento sancito dall’art. 1, comma 2, della L. 241/1990, richiamata dall’art. 12 del d.lgs. 36/2023.

Anche ANAC nel parere in funzione consultiva n. 13 del 13 marzo 2024, rispondendo ai dubbi dell’amministrazione interpellante, ha ritenuto che «debba considerarsi consentito, in via generale, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie di cui all’art. 50 del Codice Appalti (anche) il ricorso alle procedure ordinarie, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell’affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi».

Unico limite: il principio di risultato che impone al Rup di valutare attentamente il risultato da conseguire e quindi di salvaguardare/tutelare gli interessi della stazione appaltante.

Per espressa previsione normativa agli affidamenti diretti si applica, altresì, il principio di rotazione.

Il principio di rotazione è attualmente disciplinato all’art. 49 del d.lgs. 36/2023 che ha dedicato un articolo specifico alla rotazione degli affidamenti, recependo in parte quanto previsto dalla Linee Guida ANAC n. 4, emanate in vigenza del d.lgs. 50/2016, e introducendo, altresì, alcune importanti novità rispetto alla disciplina prevista dal d.lgs. 50/2016.

Innanzitutto, non è più vietato il rinvito dell’”operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento”, ma soltanto il rinvito del “contraente uscente” ossia del soggetto che ha conseguito la precedente aggiudicazione. La ratio dell’omessa applicazione del principio ai meri “invitati” alla precedente procedura è ravvisata nel fatto che “la contrazione del principio concorrenziale non risulta in alcun modo giustificata dalla necessità di contenere asimmetrie informative a carico del precedente aggiudicatario” (Cfr. Relazione al Nuovo Codice).

Nello specifico, il comma 2 dell’art. 49 vieta l’affidamento (diretto) o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa concernente lo stesso settore merceologico, la stessa categoria di opere o lo stesso settore dei servizi.

La norma non ripropone, il riferimento ai “tre anni solari” espressamente previsto nelle linee Guida ANAC n. 4, e non indica nemmeno alcun diverso arco temporale, dovendo il contraente uscente di fatto “saltare un turno” (due affidamenti consecutivi) prima di poter legittimamente conseguire un nuovo affidamento da parte della stessa stazione appaltante.

Quanto alle definizioni di "settore merceologico", "categoria di opere" o "settore di servizi" (rimaste immutate rispetto alla previgente disciplina), può correttamente richiamarsi il criterio della prestazione principale o prevalente, che esclude l’applicazione del principio di rotazione soltanto qualora si ravvisi in concreto una “sostanziale alterità qualitativa” della prestazione oggetto di affidamento (Consiglio di Stato sez. V, sent. n. 8030/2020).

Il comma 3 dell’art. 49 stabilisce che la stazione appaltante può, con apposito regolamento, ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico (ad esempio da 5000 euro fino a 40.000 e da 40.000 fino alla soglia dell’affidamento diretto). Conseguentemente il principio di rotazione si applicherà agli affidamenti rientranti nella stessa fascia. Si ricorda che la differenziazione tra le distinte fasce di importo previste per i possibili affidamenti diretti deve essere tale da non eludere arbitrariamente il divieto di frazionamento.

Il comma 4 – innovando, in parte, rispetto alle previsioni di cui alle citate Linee Guida n. 4 - consente di derogare al divieto del reinvito del contraente uscente, motivando circa la contemporanea sussistenza di tre presupposti, individuati in:

  • struttura del mercato;
  • effettiva assenza di alternative;
  • accurata esecuzione del precedente contratto.

Il contraente uscente può, dunque, risultare affidatario diretto laddove, come precisato anche nella relazione illustrativa al Codice, sussistano contemporaneamente tutti i suddetti requisiti, da intendersi, pertanto, come “concorrenti e non alternativi tra loro”, i quali devono essere specificamente rappresentati negli atti della procedura.

È, onere della stazione appaltante fornire adeguata, puntuale e rigorosa motivazione in ordine alle ragioni della possibile deroga al principio di rotazione1.In un’ottica di ulteriore semplificazione ed accelerazione sono fatti salvi dall’applicazione del principio di rotazione gli affidamenti di importo fino a 5.000 euro.

Si ricorda, inoltre, che alla luce del vigente quadro normativo ed in particolare di quanto previsto dall’art. 48 comma 4 del d.lgs. 36/2023, secondo cui “ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice”, non rilevandosi le esplicite deroghe richieste dalla medesima disposizione, anche per gli affidamenti diretti di cui all’art. 50 comma 1 lett. a e b sussiste l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera ex art. 108, co. 9 fatta eccezione per le forniture senza posa in opera e i servizi intellettuali (in tal senso sia recente parere di precontenzioso ANAC, sia il Parere del MIT 2398 del 26.02.2024,, sia la recente pronuncia del TAR Calabria – Catanzaro, sez. I, sent. n. 958 del 17.6.2024).

 

1 Al riguardo, si ricorda il parere del MIT, del 29 giugno 2023, n. 2084 che richiamando quanto specificato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Stato al Codice, p. 73, ovvero che “ai fini della deroga al principio di rotazione, i requisiti previsti dal comma 4 dell’art. 49 debbano essere concorrenti e non alternativi tra loro” ha chiarito che la stazione appaltante può quindi derogare al principio di rotazione dando motivazione su tutti i requisiti di cui all’art. 49, co. 4, D.lgs. 36/2023 (quindi struttura di mercato, assenza di alternative e accurata esecuzione del precedente contratto), in esplicazione della discrezionalità amministrativa. Per potere procedere è quindi necessaria una verifica concreta e specifica, come emerge dalla formula di apertura della disposizione. Di conseguenza, la redazione di un regolamento interno come quello proposto dalla Stazione Appaltante, in cui stabilire un numero “soglia” di operatori economici, sotto il quale possa ritenersi dimostrata la scarsa concorrenzialità del mercato con conseguente possibilità di rinvitare l’OE uscente che ha svolto un’accurata esecuzione del precedente contratto rischia di contrastare con le previsioni normative, determinando condizioni generali e astratte e omettendo verifiche specifiche e concrete sulla singola procedura.

Nello stesso senso anche l’Autorità con parere reso in funzione consultiva n. 58/2023 ha precisato che, tenuto conto delle previsioni e della ratio dell’art. 49 del d.lgs. 36/2023, nel caso di affidamento dello stesso contratto all’impresa “uscente”, deve essere attentamente valutata dalla stazione appaltante, previa verifica concreta e specifica, l’esistenza dei presupposti legittimanti la deroga al principio di rotazione, fornendo adeguata e puntuale motivazione in relazione a tutte le condizioni indicate dall’art. 49, comma 4, del Codice. A tal riguardo la stazione appaltante è tenuta ad illustrare le ragioni specifiche che hanno condotto a tale scelta e le motivazioni per cui non risultino percorribili alternative differenti, motivando puntualmente in ordine alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché al particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (sull’onere di motivazione a carico della stazione appaltante in caso di deroga al principio di rotazione Atto del Presidente dell’11.1.2023, delibera n. 12/2023).

Con l’ulteriore precisazione per cui, stante l’eccezionalità della deroga al principio di rotazione nei casi espressamente indicati dalla norma, non appare coerente con tali disposizioni l’affidamento diretto al contraente uscente del medesimo contratto, fondato esclusivamente sull’esigenza di realizzare il progetto in tempi celeri, incompatibili con lo svolgimento un’indagine di mercato e di una procedura negoziata.

 

L'art. 52 (Controllo requisiti) prevede una semplificazione in ordine al controllo dei requisiti per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro nello specifico:

  1. Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
  2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento.

In ordine alla sospensione dell’operatore economico dalle procedure di affidamento della medesima stazione appaltante in caso di riscontrato mancato possesso dei requisiti autodichiarati l’Anac nel parere di precontenzioso 235 del 2024 ha evidenziato che trattasi di una misura innovativa di carattere sanzionatorio e di tipo interdittivo, in quanto impedisce temporaneamente la partecipazione alle gare indette dalla medesima amministrazione. Innovativa perché è stata introdotta nel nuovo Codice degli Appalti (Dlgs 36 del 2023), ma non era presente nel precedente Codice (Dlgs 50 del 2016). Trattandosi di una misura sanzionatoria (che si aggiunge ad altre sanzioni, quali la risoluzione del contratto e l'escussione della cauzione (qualora prevista) nonché all’eventuale provvedimento sanzionatorio adottato dall'Anac all'esito di un autonomo procedimento avviato a seguito della comunicazione per falsa dichiarazione - l'Anac ha evidenziato il necessario rispetto dei principi generali che regolano le sanzioni, ed in particolare il rispetto del principio di stretta legalità (che comporta la necessità di applicare la sanzione in presenza dei presupposti tassativi previsti del legislatore), del principio di irretroattività (in virtù del quale nessuno può essere assoggettato a una sanzione non in vigore al momento della commissione della violazione), e dei principi di proporzionalità e del contraddittorio.

Con riferimento al comma 1 dell’art. 52 il comunicato del MIT del 30 giugno 2023 ha chiarito che per le procedure di cui all’art. 50 comma 1 lettere a) e b) di importo inferiore a €. 40.000, gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Atteso che anche il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all’art. 47 del DPR 445/2000, il Ministero ha puntualizzato che, in tali fattispecie, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità.

Ferma restando la facoltà di procedere in via ordinaria, verificando prima dell’affidamento e della stipula i requisiti previsti dagli art. 94 -98 del Dlgs 36/2023, le stazioni appaltanti possono ricorrere a iter più snelli regolamentando a monte – ovvero ad inizio di ogni anno – forme di controllo a campione sugli operatori economici affidatari in via diretta2. In tal caso, al fine di garantire la massima trasparenza le stazioni appaltanti possono indicare in un regolamento o in un proprio atto organizzativo le modalità secondo le quali verranno effettuate le verifiche a campione, ricorrendo eventualmente anche al sorteggio.

Si ricorda, inoltre, che per gli Affidamenti diretti infra 5.000 euro sono previste ulteriori semplificazioni quali:

  • la deroga all’obbligo di ricorso al MePA e ai sistemi telematici regionali (art. 1, comma 450, L. n. 296/2006);
  • la non applicabilità del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell’art. 49
     

2 Il controllo previsto per gli affidamenti diretti fino a 40.000 euro è in realtà un tipo di controllo sul possesso dei requisiti ancora più semplificato rispetto a quanto già previsto dalle linee guida ANAC n. 4 per affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro, il quale prevedeva un regime di alleggerimento delle verifiche suddividendole in tre distinte fasce, a seconda dell’importo: fino a 5.000,00 euro; superiore ai 5.000 ed inferiore ai 20.000 euro; superiore ai 20.000 euro fino a 40.000 euro

 

Come precisato dall'Autorià nella FAQ n. 7 (Digitalizzazione) anche gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro sono assoggettati agli obblighi di digitalizzazione. Per detti acquisti è possibile utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione da PCP, come indicato con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024. Il termine inizialmente previsto nella richiamata FAQ del 30/9/2024 è stato prorogato con Comunicato del Presidente del 28 giugno 2024 fino al 31 dicembre 2024, in caso di impossibilità o di difficoltà o difficoltà di ricorso alle PAD.

L’ Art. 53 (garanzie) al comma 1 esclude l’obbligo di garanzia provvisoria per gli affidamenti diretti prevedendo espressamente che:

1. Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1 – ivi compresi pertanto gli affidamenti diretti di cui alle lett. a e b - la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106

e al comma 4 prevede un ulteriore alleggerimento anche in ordine alla cauzione definitiva stabilendo che:

  1. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell’importo contrattuale. A tal riguardo l’ANAC con parere del 26.9.2024 ha evidenziato che in considerazione della ratio rinvenibile nell’esigenza di semplificazione delle procedure, il richiamato comma 4 dell’art. 53 non stabilisce vincoli né detta preclusioni in ordine ai motivi che possono giustificare la mancata richiesta della garanzia definitiva.

Riassumendo in estrema sintesi per gli affidamenti diretti si può distinguere tra:

  • FASE PRELIMINARE che prevede:
  1. Nomina del RUP
  2. Predisposizione di una relazione progettuale semplificata da porre a base dell’affidamento diretto
  3. Verifiche preliminari circa l’esistenza della deroga all’obbligo di prioritario ricorso al MePA e ai sistemi telematici regionali (art. 1, comma 450, L. n. 296/2006) 3:
  • FASE DI SELEZIONE INFORMALE che prevede
  1. eventuale indagine di mercato o richiesta di preventivo/i
  2. Verifica requisiti per affidamenti superiori a 40. 000 euro

3 Cfr. “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.

  1. Determina di affidamento e Pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”

 

IL POSSIBILE AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACCORDI QUADRO

Con comunicato del Presidente del 5.06.2024 l'ANAC, ha fornito chiarimenti circa la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto di un accordo quadro evidenziando, in particolare, che:

  • nessuna attuale disposizione del nuovo Codice appalti sembra vietare il possibile ricorso all’affidamento diretto di un accordo quadro, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lett. a) e b) dell’art. 50, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023, ossia nel caso di lavori il cui importo massimo stimato per l’intera durata dell’accordo sia inferiore a 150.000 euro e nel caso di servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, o forniture il cui importo massimo stimato sempre per l’intera durata dell’accordo sia inferiore a 140.000 euro, e sempre che non ricorra un interesse transfrontaliero certo;
  • nel caso di affidamento diretto di un accordo quadro, oltre al ricorrere dei presupposti essenziali, la stazione appaltante è, tuttavia, tenuta al rispetto di ulteriori condizioni affinché l’utilizzo di siffatto strumento non comporti la possibile elusione delle disposizioni del Codice o un’eventuale limitazione o distorsione della concorrenza;
  • in particolare, l’importo massimo complessivo dell’accordo quadro dovrà essere calcolato puntualmente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 16, del D. Leg.vo 36/2023 e l’eventuale possibile incremento dell’importo del contratto dovrà essere rapportato all’importo massimo stimato ai fini dell’affidamento diretto e non potrà, in ogni caso, comportare il superamento della soglia complessiva entro la quale è ammissibile il ricorso all’affidamento diretto;
  • sarebbe, altresì, auspicabile che le stazioni appaltanti procedano - ove possibile - alla consultazione di più operatori economici, assicurando che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto dell’accordo quadro;
  • per quanto concerne la compatibilità dell’affidamento diretto di un accordo quadro con il principio di rotazione di cui all’art. 49 del D. Lgs. 36/2023, i singoli ed eventuali contratti applicativi a valle dell’accordo quadro, appaiono riconducibili all’unico affidamento iniziale di importo massimo stimato inferiore alle soglie europee. Tale circostanza esclude, pertanto, la violazione del principio nel caso di successivi contratti applicativi rientranti nell’ambito dell’importo massimo stimato per l’affidamento diretto dell’accordo quadro. Troveranno comunque applicazione i successivi commi 2 e 3 dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 (si veda al riguardo il Comunicato del presidente concernente chiarimenti sul principio di rotazione degli affidamenti del 24.06.2024);
  • infine, il soggetto sottoscrittore dell’accordo quadro deve necessariamente richiedere l’attribuzione di un codice CIG (c.d. padre) e di un nuovo codice CIG derivato (o c.d. figlio) per ciascun contratto applicativo, da riportare nei pagamenti derivanti da quest’ultimo. Ciò anche nel caso in cui il soggetto (amministrazione) che stipula l’accordo quadro coincida con quello che è parte negli appalti a valle dell’accordo, ai fini della necessaria acquisizione delle informazioni relative alle fasi di esecuzione dell’appalto (l'ANAC ha indicato anche le relative schede da compilare).

 

Digitalizzazione e schede ANAC - Affidamenti diretti

Dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del D. Lgs. 36/2023, con conseguente obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di procedere allo svolgimento di tutte le procedure di affidamento - ivi compresi gli affidamneti diretti - e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD).

Per quanto concerne, in particolare, gli Affidamenti diretti si evidenzia che in conformità a quanto previsto all’art. 17 comma 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici, non è più necessario riportare preliminarmente nella decisione a contrarre il Codice Identificativo Gara (CIG). Il CIG deve essere acquisito in modalità digitale al termine della procedura di affidamento diretto.

L’art. 17 comma 2 del codice conferma, infatti, la possibilità di procedere all’affidamento con un unico atto dopo l’individuazione dell’affidatario. La norma prevede, in particolare, che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre, individua: l’oggetto; l’importo; il contraente; le ragioni della sua scelta; il possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli inerenti alla capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale.

La fase di selezione informale nella quale il RUP della stazione appaltante può procedere eventualmente ad indagini di mercato o all’acquisizione di più preventivi o anche di un solo preventivo che vengono valutati discrezionalmente dalla stazione appaltante può avvenire con o senza l’impiego di una piattaforma certificata.

Secondo l’attuale sistema, l’acquisizione CIG, tramite invio alla BDNCP delle informazioni relative all’affidamento, avviene nelle seguenti modalità:

  1. Scheda AD5 per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro (transitoriamente secondo l’ultimo comunicato del 28.06.2024 fino al 31.12.2024 è consentito l’utilizzo dell’interfaccia web messa a disposizione mediante la PCP in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD);
  2. Scheda AD3 per gli affidamenti di importo pari o superiore a 5.000,00 e fino a 140.000,00 (compreso) per beni e servizi e 150.000,00 (compreso) per lavori.

Sarà a breve disponibile la nuova scheda SIM (scheda di indagine di Mercato) che consente di gestire digitalmente la fase preventiva all’affidamento ed in particolare di effettuare i controlli dei requisiti anche per questi affidamenti diretti di lavori servizi e forniture tramite accesso al FVOE.

La nuova scheda, che non attribuisce il CIG potrà essere utilizzata, in via opzionale, a monte di tutte le tipologie di affidamento diretto di importo inferiore a 150.000 euro per i lavori e a 140.000 euro per i servizi e le forniture. La scheda SIM dovrà poi essere seguita dalla scheda AD3 o AD 5 nel caso di effettivo affidamento o da un’ulteriore scheda di terminazione nel caso in cui i controlli abbiano esito negativo e/o non si pervenga all’affidamento.

Se la stazione appaltante non intende, invece, attivare il FVOE per i relativi controlli sugli operatori economici, invierà, direttamente la sola scheda AD3 o AD5 ed otterrà il CIG.

Sempre in un’ottica di semplificazione si sta, altresì, lavorando al fine di apportare un’ulteriore modifica alla scheda AD3, consentendo - sempre in via opzionale - per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro, in virtù delle richiamate previsioni dell’art. 52 del d.lgs. 36/2023, di acquisire l’autocertificazione dei requisiti anziché il DGUE

In definitiva gli scenari possibili sono i seguenti:

a

  1. Scheda di indagine di mercato (SIM) senza attribuzione del CIG ma con possibilità di attivazione FVOE previa acquisizione del consenso, in risposta all’indagine di mercato.
  2. – schede di affidamento diretto (AD 3 o AD 5) con attribuzione CIG

b – scheda di affidamento diretto (AD 3 o AD 5) con attribuzione CIG

Si ricorda, inoltre che successivamente alla trasmissione della scheda AD3 le stazioni appaltanti sono tenute all’invio della scheda di stipula del relativo contratto ossia la scheda SC1 nonché delle successive schede relative all’esecuzione e alla regolare esecuzione o collaudo. Per quanto riguarda la scheda AD5 (affidamenti fino a 5000 euro) è sufficiente trasmettere la rispettiva scheda di conclusione CO2.

Infine, per quanto attiene agli Adempimenti previsti ai fini di trasparenza e pubblicità sulla base di quanto disposto nelle delibere ANAC n. 261 e n. 264 del 2023, è necessario indicare nella scheda AD3 la URL di Amministrazione Trasparente dove sono disponibili gli atti riferibili all’affidamento diretto.

Al momento, il campo URL è obbligatorio sia nella scheda AD3 che nella AD5. Gli obblighi di pubblicazione sussistono anche per gli appalti inferiori a 5.000 euro (vedi FAQ n. 12 ‘Obblighi di pubblicazione’ art.37 del d. lgs. 33/2013).

Con la trasmissione delle schede AD3 e AD5 si assolve pertanto agli obblighi di pubblicità previsti art. 50 comma 9 come previsto nella delibera Anac 263/2023.

 

Affidamenti diretti accordo quadro

Con il richiamato Comunicato del Presidente del 10 luglio 2024 l’ANAC ha preannunciato la prossima modifica della richiamata scheda AD3 ai fini dell’acquisizione del CIG e della trasmissione dei dati concernenti affidamenti diretti di Accordi Quadro di importo complessivo fino a 150.000 euro per i lavori e 140.000 euro per i servizi e le forniture.

Nel medesimo comunicato l’Autorità ha indicato - in via transitoria - le schede attualmente trasmissibili per la medesima finalità ossia la scheda AD2_25 per i settori ordinari, la scheda AD2_26 per i settori speciali e AD2_27 per difesa e sicurezza. Per quanto concerne i successivi contratti applicativi a valle dell’accordo quadro dovrà essere compilata la scheda AD4 (Adesione senza confronto competitivo).

Anche per l’affidamento diretto degli accordi quadro in questione - da comunicare in futuro attraverso la medesima scheda AD3 - valgono le modifiche di cui sopra, cui ANAC sta lavorando ai fini della semplificazione, accesso al FVOE per le verifiche da parte delle stazioni appaltanti e riduzione dei tempi per pervenire all’affidamento.

30 luglio 2024