Tar Lazio, Roma, Sez. II, 4 agosto 2023, n. 13137

La rimessione in termini per la presentazione telematica dell’offerta ex art. 79, comma 5 bis, d.lgs. n. 50 del 2016 opera soltanto se (e nella misura in cui) ricorra almeno una delle due seguenti situazioni: a) malfunzionamento della piattaforma digitale imputabile alla stazione appaltante; b) incertezza assoluta circa la causa del tardivo invio dell’offerta (se per un malfunzionamento del sistema oppure per negligenza dell’operatore economico). Viceversa, la remissione in termini, ex art. 79, comma 5 bis, d.lgs. n. 50 del 2016, non può mai operare in caso di comprovata negligenza dell’operatore economico, il quale – benché reso edotto ex ante (grazie a regole chiare e precise contenute nella lex specialis) delle modalità tecniche di presentazione telematica dell’offerta e dell’opportunità di attivarsi con congruo anticipo – non si è invece attivato per tempo.

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