TAR Lazio, Sez. II quater, del 6 marzo 2023, n.3631

Le superiori considerazioni valgono, altresì, ad escludere l’ammissibilità di un diniego tout court, quale quello operato dall’autorità statale, siccome motivato in ragione di una radicale ed aprioristica incompatibilità dell’intero intervento di lottizzazione - e, dunque, delle opere di urbanizzazione strumentali all’esecuzione dello stesso - rispetto alla disciplina d’ambito prevista dal P.T.P.R. (“paesaggio agrario di continuità”) ed ai vincoli paesaggistici ivi insistenti.

Coglie, invece, nel segno l’ulteriore censura secondo cui la Soprintendenza e, dunque, il Ministero della Cultura, oltre a non poter contestare, per le ragioni sopra illustrate, l’esistenza stessa del Piano di Zona ovvero la localizzazione dello stesso nell’area di interesse (l’an), non avrebbe potuto limitarsi a denegare la compatibilità paesaggistica delle singole opere di urbanizzazione, per come proposte dal Consorzio Le Mole (il cd. quomodo), senza preliminarmente evidenziare, in fase procedimentale, le modifiche progettuali funzionali a renderle coerenti con i valori di zona.

Quanto sopra trova conferma in quel consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio, secondo cui non è possibile emettere un diniego all'intervento edilizio, senza indicare al proponente le possibili soluzioni edificatorie assentibili.

Tale diniego si pone, infatti, «in contrasto con il principio di leale collaborazione, il quale impone alla Soprintendenza di esprimere un dissenso costruttivo, evidenziando le modifiche o le prescrizioni in ragione delle quali il progetto possa eventualmente superare il vaglio, indicando quale tipo di accorgimento tecnico o, al limite, di modifica progettuale potrebbe far conseguire all'interessato l'autorizzazione paesaggistica, in quanto la tutela del preminente valore del paesaggio non deve necessariamente coincidere con la sua statica salvaguardia, ma richiede interventi improntati a fattiva collaborazione delle autorità preposte alla tutela paesaggistica, funzionali a conformare le iniziative edilizie al rispetto dei valori estetici e naturalistici del bene paesaggio» (così T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 13/10/2020, n. 1374; cfr. anche T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, 21/03/2022, n. 353).

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