Cons. Stato, Sez. IV 24 marzo 2023, n. 3007
(...) la clausola de qua (che richiede ai concorrenti un requisito puramente formale, quale quello di “essere iscritti al registro delle imprese della C.C.I.A.A. per la specifica attività oggetto dell’appalto da almeno tre anni”) viola il combinato disposto dei commi 3 e 8 dell’art. 83 d.lgs. n. 50 del 2016, giacché da un lato il comma 3 richiede, con riferimento ai requisiti di idoneità professionale, esclusivamente l’attualità dell’iscrizione al registro delle imprese, dall’altro il comma 8 stabilisce la nullità delle previsioni della lex specialis che introducano requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli fissati dalla legge.