Consiglio di Stato, Sez. V, 7 settembre 2022, n. 7794

Il principio di rotazione non ha ragione di essere in caso di diversità tra le prestazioni oggetto di affidamenti in successione, cioè a dire di “sostanziale alterità qualitativa” delle prestazioni oggetto di due distinte commesse. Infatti, la rotazione deve essere intesa “non già come obbligo di escludere il gestore uscente dalla selezione” del ‘nuovo’ affidamento, ma solo nel senso “di non favorirlo, risolvendosi altrimenti tale principio in una causa di esclusione dalle gare non solo non codificata, ma in totale contrasto col principio di tutela della concorrenza[1].

Nell’ipotesi di due affidamenti contenutisticamente distinti, in quanto la commessa successiva prevede una serie di articolate, più complesse e del tutto nuove attività rispetto alla prima, non trova applicazione il principio di rotazione.

Infatti, per alcune di tali attività, il nuovo affidamento richiede la presenza di personale laureato, trattandosi di prestazioni che prevedono un diverso grado di conoscenza del personale impiegato. Deve perciò, escludersi – a fronte del tentativo di operare una parcellizzata assimilazione sostanziale – la possibilità di soprappore prestazioni obiettivamente diverse, destinate ad operare secondo una diversa logistica e con personale dotato di un diverso grado di specifica professionalità.


[1] Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2022, n. 1421; Id., sez. III, 25 aprile 2020, n. 2654.

 

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