Consiglio di Stato, sez. V, 20 gennaio 2022, n. 368
In caso di dichiarazioni mendaci rese dall'ausiliaria, quest’ultima può legittimamente essere sostituita in quanto l'operatore ausiliato non può subire le conseguenze pregiudizievoli dell'eventuale non veridicità delle dichiarazioni dell'ausiliaria rispetto alle quali è privo di poteri di verifica, conseguendo l’esclusione dalla gara del concorrente soltanto alle dichiarazioni mendaci provenienti da quest’ultimo.