Consiglio di Stato, sez. IV, 17 febbraio 2022, n. 1179
1. “L’interesse ad agire si collega prospetticamente al risultato utile che deriverebbe alla posizione sostanziale del ricorrente da una pronuncia favorevole”; per questo “appare arduo individuare tale interesse con riferimento ad una posizione giuridica di chi è già collocato nella graduatoria finale della gara (e, quindi, in relazione all’intervenuto esercizio del potere amministrativo) in posizione comunque “migliore” rispetto al soggetto nei cui confronti l’azione (di ricorrere, di impugnare) è esercitata”.
2. Ove la sentenza abbia accolto il ricorso instaurativo del giudizio di primo grado per due distinte ragioni, ciascuna delle quali idonea a sorreggere l’accoglimento del ricorso in via autonoma ed indipendente dall’altra, è inammissibile l’appello affidato ad un solo motivo, giacché anche ove venisse accolto “ciò non comporterebbe al conseguimento di utilità per l’appellante”.
3. Nel merito, “è da escludersi che l’amministrazione possa integrare o modificare la disciplina di gara a mezzo di successivi “chiarimenti”, sia adottati d’ufficio, sia in risposta a richieste dei partecipanti alla gara. I soli “chiarimenti” da ritenere ammissibili sono quelli meramente interpretativi di un testo (e nella misura in cui quest’ultimo richiesta tale attività), senza che si giunga, in via di presunta interpretazione, a introdurre ex novo una diversa norma.”