Cons. Stato, Sez. V, 27 gennaio 2022, n. 590
Il fondamento normativo del potere pubblicistico di rimozione dell’aggiudicazione è da rinvenire nelle norme vigenti in tema di esercizio dei poteri di autotutela, in specie nell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché nell’art. 108 del d.lgs. n. 50 del 2016. Il potere di annullamento in autotutela, nel preminente interesse pubblico al ripristino della legalità dell’azione amministrativa anzitutto da parte della stessa Amministrazione procedente, va quindi riconosciuto anche dopo l’aggiudicazione della gara e la stipulazione del contratto (cfr. già Cons. Stato, V, 26 giugno 2015, n. 3237), con conseguente inefficacia di quest’ultimo, stante la stessa consequenzialità tra aggiudicazione e stipulazione del contratto.