Corte di Giustizia della U.E., 3 febbraio 2022, causa n. C-461/20.11 febbraio 2022

In via preliminare va ricordato che, in generale, la sostituzione di un nuovo contraente a quello al quale l’amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l’appalto deve essere considerata come una modifica di uno dei termini essenziali dell’appalto pubblico di cui trattasi e, di conseguenza, una modifica sostanziale dell’appalto, che deve dar luogo a una nuova procedura di aggiudicazione riguardante l’appalto in tal modo modificato, conformemente ai principi di trasparenza e di parità di trattamento sottesi all’obbligo di concorrenza tra i candidati potenzialmente interessati dei diversi Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2008, pressetext Nachrichtenagentur, C-454/06, EU:C:2008:351, punti 40 e 47). Tale principio è stato codificato dall’articolo 72, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2014/24.

Tale interpretazione letterale dell’articolo 72, paragrafo 1, lettera d), ii), della direttiva 2014/24 è, inoltre, conforme all’obiettivo principale perseguito dall’articolo 72 di detta direttiva, quale enunciato ai considerando 107 e 110 della stessa. Secondo tali considerando, la direttiva 2014/24 mira a precisare le condizioni alle quali le modifiche apportate ad un contratto durante il periodo di validità impongono una nuova procedura di appalto, tenendo conto al contempo della giurisprudenza della Corte in materia e dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.

In secondo luogo, detta interpretazione tiene conto della giurisprudenza della Corte, in particolare della sentenza del 19 giugno 2008, pressetext Nachrichtenagentur (C-454/06, EU:C:2008:351), da cui risulta che le riorganizzazioni interne dell’aggiudicatario iniziale possono costituire modifiche non sostanziali dei termini dell’appalto pubblico di cui trattasi che non impongono l’apertura di una nuova procedura di appalto pubblico.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 72, paragrafo 1, lettera d), ii), della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che un operatore economico il quale, in seguito al fallimento dell’aggiudicatario iniziale sfociato nella liquidazione di quest’ultimo, sia subentrato unicamente nei diritti e negli obblighi del medesimo derivanti da un accordo quadro concluso con un’amministrazione aggiudicatrice, deve considerarsi succeduto in via parziale a tale aggiudicatario iniziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, conformemente alla suddetta disposizione.

 

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