Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2021, n. 7891
Ai fini della fornitura di un dispositivo medico con elevato grado di automazione, non occorre che l’amministrazione faccia espresso riferimenti a elementi di intelligenza artificiale, essendo del tutto sufficiente, anche in considerazione delle peculiarità dei prodotti richiesti, il riferimento allo specifico concetto di algoritmo, ossia ad istruzioni capaci di fornire un efficiente grado di automazione, ulteriore rispetto a quello di base, sia nell’area della prevenzione che del trattamento sanitario specifico.